Tipologia: CCRIL
Data firma: 27 giugno 1993
Validità: 01.05.1993 - 30.04.1994
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Marche
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Mercato del lavoro
Art. 3 - Enti Bilaterali
Art. 4 - Formazione professionale
Art. 5 - Vitto e alloggio
  Art. 6 - Lavoratori extra
Art. 7 - Salario
Art. 8 - Trattamento economico di malattia e infortunio
Art. 9 - Decorrenza e durata
Dichiarazione congiunta
Protocollo aggiuntivo

Turismo Marche, Integrativo Regionale Turismo, 27/06/1993

Il giorno 27.6.93 presso la Sede della Confcommercio regionale delle Marche, tra la Faiat, Fipe, Fiavet, Faita, assistite dall'Unione Regionale della Confcommercio e le Segreterie Regionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo di cui all'art. 1 del CCNL del settore turismo.

Premessa
Questo rinnovo del contratto integrativo regionale del turismo avviene in un momento molto particolare per il settore.
Il processo di innovazione pone problemi rilevanti soprattutto per il sistema delle imprese marchigiane, che già oggi costituiscono una componente essenziale dell'economia regionale e fonte importante di occupazione e reddito.
Il consolidamento e lo sviluppo del settore è possibile attraverso una forte innovazione e la differenziazione dell'offerta turistica, guidata da un intervento pubblico di sostegno e programmazione.
Le contingenze economiche e politiche stanno determinando incertezze ma anche opportunità che vanno utilizzate per consolidare il tessuto produttivo ed infrastrutturale della regione.
Per conseguire tali obiettivi occorre valorizzare la qualificazione e l'esperienza dei lavoratori nonché il dinamismo imprenditoriale degli operatori economici.
Con questo contratto integrativo si vuole offrire un sostegno a questo processo, nonché un contributo alla completa emersione di questo settore, combattendo le varie forme di lavoro nero e di inadempienza contrattuale, valorizzando e favorendo invece le imprese serie molte volte penalizzate da una concorrenza sleale.
Il ruolo delle parti sociali è perciò essenziale; con questo contratto integrativo si individuano alcuni strumenti per attivare sinergie e maggiori opportunità per tutti gli addetti, siano essi lavoratori dipendenti che imprese, con l'obiettivo di far coincidere le esigenze di efficienza, flessibilità, qualificazione, con quelle di garantire migliori condizioni lavorative e certezze nei diritti.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Fermo restando il sistema di relazioni sindacali definito nel CCNL, e quanto previsto in materia di diritti d'informazione e contrattazione, si conviene di darne applicazione determinando le competenze e gli assetti all'interno della Regione.
In particolare si conviene di attribuire ai vari livelli le seguenti competenze:
Livello regionale:
- esercizio della contrattazione integrativa territoriale prevista dall'art. 14 del CCNL e sua gestione applicativa;
- gestione dell'osservatorio del settore previsto dall'art. 13 del CCNL;
- individuazione e gestione di iniziative congiunte nei confronti della Regione e degli altri organismi di livello regionale (CRI, UPLMO, Agenzia dell'impiego ecc.);
- promozione e sollecitazione di iniziative di programmazione, sviluppo e sostegno del settore;
- coordinamento e promozione di iniziative formative e di riqualificazione.
Livello provinciale
- gestione applicativa delle materie demandate dalla contrattazione integrativa regionale;
- gestione degli Enti Bilaterali provinciali e delle Commissioni Paritetiche (conciliazione, cil);
- rapporti con le APT, gli Enti Locali, l'UPLMO;
- le politiche degli orari;
- gestione della formazione professionale;
- ulteriori iniziative che le parti riterranno opportuno attivare.

Art. 2 - Mercato del lavoro
a) il rapporto di lavoro per i dipendenti delle aziende del turismo assunti per prestare la propria attività lavorativa nei periodi stagionali può essere:
- di norma a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine anche quanto previsto dal vigente CCNL in materia di part-time.
[…]
f) In attuazione dell'art. 13 del CCNL le parti concordano di istituire l'osservatorio regionale del turismo composto da tre rappresentanti delle associazioni datoriali e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
L'osservatorio dovrà adempiere ai compiti previsti dal CCNL e si avvarrà transitoriamente dei supporti tecnici e logistici della Confcommercio regionale.
Entro il 31 luglio 1993 le parti provvederanno a designare i loro rappresentanti ed avvieranno l'attività dell'osservatorio sulla base di un regolamento ed un programma di lavoro da definire.
g) le imprese del settore turismo potranno assumere lavoratori con contratto a termine nel periodo dell'anno che va da gennaio a maggio e da settembre a dicembre, nei seguenti casi oltre a quelli previsti dalla legge 230/60 e 18/78:
- per l'incremento dell'attività a fronte di iniziative - attività straordinarie come fiere, congressi, manifestazioni varie;
- in occasione delle festività natalizie e pasquali, di feste o ricorrenze locali;
- per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
[…]
Copia della richiesta d'avviamento presentata alla commissione circoscrizionale dovrà essere depositata contestualmente presso l'ente bilaterale provinciale.
h) le parti si attiveranno nei confronti degli organismi competenti affinché si determini la possibilità per le imprese di dichiarare l'effettuazione del lavoro extra entro una settimana in deroga a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 23 della legge 56/87 e di prolungare il periodo di assunzione dello stesso personale ad una durata non superiore a due giorni.

Art. 3 - Enti Bilaterali
Entro il prossimo mese di settembre verranno costituiti tutti gli enti bilaterali provinciali ed attivate le riscossioni delle contribuzioni previste dal CCNL. Non oltre il prossimo mese di ottobre si definiranno attraverso appositi regolamenti le prestazioni garantite dall'ente in base a quanto disposto dall'art. 13 del CCNL, oltre alle prestazioni previste dal succ. art. 8. Nel limite del possibile le prestazioni dovranno orientarsi a criteri di uniformità su base regionale. Pertanto a questo livello, entro il prossimo mese di settembre andranno definiti schemi di riferimento.
Il livello regionale si attiverà per la concreta attuazione di quanto concordato anche attraverso incontri specifici che si terranno con le singole strutture provinciali ed interverrà nei casi in cui si registrassero delle inadempienze.

Art. 4 - Formazione professionale
Annualmente, entro il mese di aprile, le parti concorderanno a livello regionale un piano di formazione da gestire attraverso gli enti bilaterali e/o con il concorso ed il sostegno di risorse o strutture pubbliche (fondo sociale europeo, scuole professionali).
Il piano di formazione terrà conto delle proposte avanzate dagli enti bilaterali provinciali.

Art. 6 - Lavoratori extra
È ammessa l'assunzione diretta di manodopera per banchetti e servizi speciali come previsto dall'art. 23, legge n. 56/87, comma 3°, tanto nelle aziende stagionali che annuali. Il personale di cui sopra verrà retribuito in misura forfettaria […]

Dichiarazione congiunta
Le parti firmatarie considerano il rispetto di tutte le norme contenute nel presente accordo e nei suoi allegati così come tutte le leggi che regolano il rapporto di lavoro, una condizione perché tutte le imprese del settore possano usufruire di agevolazioni e finanziamenti pubblici, statali e regionali, quali: fiscalizzazione degli oneri sociali, credito agevolato e a fondo perduto, ecc.
A tale scopo il presente accordo verrà inviato alla Commissione Regionale per l'Impiego nonché ai vari Enti interessati per quanto di loro competenza.