Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione VI - Fonti rinnovabili di energia

 

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001465 - 22/01/2014 - USCITA

 

REGIONE PIEMONTE
COORDINAMENTO TECNICO ENERGIA
C.A. DOTT.SSA STEFANIA GROTTA

REGIONE LOMBARDIA

COORDINAMENTO TECNICO PROFESSIONI
C.A. DOTT.SSA ADA FIORE
 

E.P.C.

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE XXI - REGISTRO DELLE IMPRESE


Oggetto: formazione obbligatoria per installazione e manutenzione straordinaria per impianti a fonti rinnovabili.

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data 29-11-2013, a mezzo PEC, alla segreteria della DG Mercato e da questi inviata alla scrivente Direzione Generale, con la quale si chiedono chiarimenti in ordine all'interpretazione della disposizione di cui all’art. 15 del D.lgs. 3 marzo, 2011, n. 28, recante la disciplina dei requisiti tecnico-professionali per il conseguimento della qualifica professionale di installatore di impianti a fonti rinnovabili, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90.
La questione sollevata concerne, in primo luogo, l’individuazione delle categorie interessate dai corsi di formazione professionale, previsti dal secondo comma dell’art. 15.
Il quesito verte, inoltre, sulla possibilità di ritenere coerente con il novellato testo normativo l’Accordo del 24 gennaio 2013, con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha predisposto uno standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER.
Ciò premesso, sembra utile riportare la disposizione dell'art. 15 del D.lgs. 28/2011, a seguito delle illustrate modifiche, che prevede;
- al primo comma, che “La qualifica professionale per l'attività ili installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviliamo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- al secondo comma, che "Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori dì formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore".
Riguardo alla prima delle questioni poste, va osservato che il legislatore» nel sostituire la disposizione di cui all’art. 15, comma 1 (relativo ai requisiti tecnico-professionali al cui possesso è subordinato il conseguimento della qualifica professionale di installatore di impianti a fonti rinnovabili) rinvia integralmente alla disciplina dettata dall’art. 4, comma l, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni m materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”).
Tale scelta legislativa induce a ritenere corretta l’opzione interpretativa tesa a limitare i corsi di formazione ai soli soggetti che oggi aspirano ad ottenere il titolo di cui alla lettera c), atteso che soltanto con riferimento a tale categoria di operatori il conseguimento della qualificazione professionale risulta subordinato al possesso di un titolo o un attestato. Conseguentemente, gli operatori che. a decorrere dall’entrata in vigore della Legge 3 agosto 2013, n. 90 (4 agosto 2013), volessero rientrare nella fattispecie abilitante di cui alla menzionata lett. c), dovrebbero frequentare un corso di formazione nell’ambito dei programmi che, giusta la previsione di cui al comma 2 del citato art. 15, Regioni e Province Autonome provvedono ad attivare conformemente ai dettami dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011.
Al riguardo, si fa presente, che l’art. 18 del citato D.L. 63/2013 (rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali") ha disposto, tra l'altro, l’abrogazione del punto 4 del citato Allegato 4, concernente il previo periodo di formazione.
Passando all’esame dell’ulteriore questione posta, concernente la validità dell’Accordo del 23 gennaio 2013, va rilevato che tale documento sembrerebbe conforme al novellato assetto normativo, nella misura in cui prevede e disciplina corsi di formazione per gli operatori di cui alla lett. c) del D.M. 37/2008, nonché corsi di aggiornamento obbligatori per tutte le categorie di installatori, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, lett.  f) dell’Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, che si riferisce ai (tutti i) sistemi di formazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto legislativo.
E ciò, naturalmente, senza entrare nel merito della durata della formazione e dell’aggiornamento, nonché della individuazione del termine a partire dal quale decorre l’obbligo di aggiornamento per le varie categorie di installatori, trattandosi di temi di esclusiva spettanza regionale.
Cordiali saluti
 

Il Direttore Generale
(Sara Romano)