Cassazione Penale, Sez. 4, 01 giugno 2017, n. 27543 - Ustioni del lavoratore che tiene alzata la visiera dello scafandro durante il versamento del metallo fuso. Errore ma anche inidoneità dello scafandro. Mancata formazione


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per l'infortunio di un lavoratore che, durante la fusione di alluminio e il versamento del metallo fuso in appositi stampi, poichè uno stampo era bagnato, veniva investito dagli schizzi del metallo fuso, provocandosi gravi ustioni.

L'operazione affidata alla cura dell'operaio era intrinsecamente rischiosa, e tale da dover essere compiuta con la protezione di uno scafandro; il fatto che il lavoratore non avesse tenuto abbassata la visiera (per suo errore, ma anche per inidoneità dello scafandro messogli a disposizione) non può certo considerarsi "eccentrico" rispetto ai rischi della lavorazione di cui l'imputato, nella sua qualità, era gestore.


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 17/05/2017

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Firenze, con pronunzia resa il 20 maggio 2016, ha riformato limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena ritenuta di giustizia, confermandola nel resto, la sentenza con la quale, in data 1 luglio 2014, il Tribunale di Pisa in composizione monocratica aveva condannato L.M. per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 cod.pen., con violazione di norme prevenzionistiche, commesso in Calcinaia il 25 gennaio 2011 in danno di N.L..
Nell'ambito della vicenda per cui é processo, il L.M. risponde del reato suddetto quale datore di lavoro e socio accomandatario della ditta M.P. Fonderie di L.M. & C. s.a.s., dalla quale dipendeva la persona offesa.
Nella predetta qualità, secondo l'imputazione, viene addebitato al L.M. di avere cagionato l'evento lesivo in violazione degli artt. 37, commi 1, 3 e 5, 28 comma 2 e 77, commi 3 e 4, lettere a), b) e d) D.Lgs. 81/2008.
1.1. L'evento lesivo oggetto d'imputazione si verificava presso i locali della detta Società: il lavoratore N.L., dopo avere proceduto alla fusione di alluminio in un crogiuolo, ne versava un quantitativo in uno stampo, risultato successivamente bagnato, quando, improvvisamente, veniva investito dagli schizzi del metallo fuso, provocandosi le gravi ustioni di cui all'imputazione.
1.2. La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità oggetto di addebito, emersa in primo grado sulla scorta della deposizione del lavoratore e di altre testimonianze, é stata in sostanza confermata dalla Corte territoriale, che ha censurato il fatto che il L.M. avesse omesso di prestare la dovuta vigilanza sull'operazione affidata al N.L.; che gli avesse fornito un casco obsoleto e inadatto a proteggerlo; e che avesse fornito una formazione inadeguata circa l'utilizzo del suddetto dispositivo di protezione individuale.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il L.M., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso si articola in due ordini di motivi.
2.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, concerne la valutazione delle cause dell'incidente da parte della Corte di merito, che si discosta dalle argomentazioni poste a base della sentenza del Tribunale di Pisa in quanto prescinde, secondo l'esponente, dalle indicazioni di colpa specifica previste in primo grado e ravvisa sostanzialmente la responsabilità del L.M. nella negligenza del medesimo nell'ottemperare al suo dovere di vigilanza, nonché nell'insufficienza della formazione del lavoratore: profili che il deducente considera fra loro confliggenti, atteso che la contestata violazione dell'obbligo di vigilanza non può accompagnarsi all'accusa di non avere fornito adeguata formazione al lavoratore circa l'impiego di un dispositivo di protezione individuale. L'esponente rileva altresì che il N.L. era adibito al forno da circa dieci anni, era un lavoratore esperto e ben conosceva l'operazione in occasione della quale si procurò le lesioni; a fronte di ciò, da un lato il lavoratore é anch'egli soggetto attivo della sicurezza, e non può pretendersi dal datore di lavoro una vigilanza costante e ininterrotta; inoltre, prosegue il ricorrente, lo scafandro affidato al lavoratore era stato giudicato conforme alla normativa dall'ispettore F. dell'ASL. In conclusione, gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 28, 37 e 77 del D.Lgs. 81/2008 sono stati osservati e, dunque, alcun addebito può muoversi al L.M. in termini di colpa specifica.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione dell'episodio fornita dalla Corte di merito, avuto riguardo all'errore che, secondo la sentenza impugnata, fu commesso dal N.L. nell'effettuazione dell'operazione a lui richiesta: l'evento, sul piano eziologico, doveva invece ricondursi alla condotta abnorme, eccezionale e imprevedibile del lavoratore che, pur avendo un'esperienza decennale, ha riferito di non avere compreso (a causa della sua asserita sconoscenza della lingua italiana) il motivo per il quale doveva indossare lo scafandro. Quand'anche fosse così, non é dato comprendere, secondo il deducente, a che titolo possa essere addebitato all'imputato di non avere formato a sufficienza il lavoratore, pur avendo adempiuto ai propri doveri formativi: in relazione ai quali peraltro, come confermato dall'isp. F., nessun addebito é stato formalizzato a carico della Società.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é infondato e non può trovare accoglimento.
Con adeguato incedere argomentativo, e sulla scorta di plurime fonti di prova puntualmente indicate, la Corte di merito ha evidenziato che il N.L., in occasione dell'episodio, calzava lo scafandro, sia pure scorrettamente, in quanto egli - come già in precedenti occasioni, a suo dire - teneva sollevata la visiera, che altrimenti gli avrebbe impedito la visuale. Di qui il convincimento, congruamente motivato, che da un lato il dispositivo di protezione individuale non fosse adeguato (la visiera aveva finalità protettive, ma il fatto che essa impedisse all'operaio la visuale la rendeva inidonea allo scopo); e che, dall'altro, il L.M. non aveva adeguatamente esercitato né il dovere di istruire il lavoratore sull'impiego del detto dispositivo, né il potere-dovere generale di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori, attribuito al datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008.
Quanto al profilo formativo, la Corte territoriale chiarisce che esso era stato affrontato dal L.M. in modo affatto inidoneo e insufficiente, e solo formalmente corretto, tanto più che il N.L. - a causa della sua scarsa dimestichezza con la lingua italiana - non aveva compilato il questionario all'uopo sottopostogli, che era stato invece compilato al suo posto da un collega.
Il fatto che il N.L. fosse adibito all'operazione de qua da lungo tempo, come dedotto dal ricorrente, non esimeva il L.M. da responsabilità sul piano formativo: ed invero, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non é escluso né é surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa (da ultimo vds. Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266860).
Quanto al profilo dell'omessa vigilanza, il L.M. da un lato non aveva controllato che il N.L. calzasse lo scafandro nel modo dovuto e, dall'altro, non gli aveva fornito indicazioni sulla capacità del crogiuolo e sulla pericolosità dell'operazione in occasione della quale il lavoratore riportò le lesioni, specie con riguardo al rischio - poi concretizzatosi - insito nel versare il metallo fuso in stampi che si presentavano bagnati. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (cfr. Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253513).
2. A proposito, poi, della ritenuta abnormità del comportamento del lavoratore, che secondo il deducente costituirebbe unica vera causa dell'accaduto, é sufficiente considerare che, come chiarito dalla giurisprudenza apicale di legittimità, é interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento é "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto). Ciò posto, non é chi non veda che l'operazione affidata alla cura del N.L. (fusione di alluminio e versamento del metallo fuso in appositi stampi) era intrinsecamente rischiosa, e tale da dover essere compiuta con la protezione di uno scafandro; e il fatto che il lavoratore non avesse tenuto abbassata la visiera (per suo errore, ma anche per inidoneità dello scafandro messogli a disposizione) 
non può certo considerarsi "eccentrico" rispetto ai rischi della lavorazione di cui il L.M., nella sua qualità, era gestore.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.