Cassazione Civile, Sez. 6, 26 maggio 2017, n. 13404 - Negato in radice il presupposto fattuale della richiesta di riconoscimento dell’indennizzo per l’infortunio “policrono”


 

Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 26/05/2017

 

 

 

Rilevato
che, con sentenza del 3 luglio 2015, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale in sede nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta da A.P. nei confronti dell'INAIL ed intesa ad ottenere l’indennizzo per gli infortuni sul lavoro asseritamente verificatisi il 3.8.2005 ed il 20.2.2006 nella misura del 10% di danno biologico nonché l’indennizzo per il periodo di inabilità temporanea dal 20.2.2006 al 4.7.2002, riformandola sul capo relativo alle spese dichiarando il A.P. non tenuto al pagamento delle stesse ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il A.P. affidato a tre motivi cui resiste l'INAIL con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Considerato
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello omesso di decidere sulla istanza di aggravamento di almeno uno dei due infortuni subiti dal ricorrente; con il secondo motivo viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) in quanto il giudice del gravame aveva omesso di considerare l’infortunio del 3 agosto 2005 riconosciuto indennizzabile dall’INAIL, sia pure limitatamente alla inabilità temporanea avendo l’istituto negato la sussistenza di postumi permanenti; con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 445 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale disposto una consulenza tecnica d’ufficio medico- legale; che i tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati in quanto la Corte di Appello ha rigettato la domanda del A.P. non avendo ritenuto provato il verificarsi dell’infortunio del 20 febbraio 2006, così negando in radice il presupposto fattuale della richiesta di riconoscimento dell’indennizzo per l’infortunio “policrono” (cioè per quello del 3 agosto 2005 unitamente a quello del 20 febbraio 2006) sicché non vi era nulla da delibare in merito al solo infortunio dell’agosto 2005 rispetto al quale era stato denunciato un aggravamento dei postumi asseritamente derivato dall’altro del febbraio 2006 né vi era da disporre una consulenza tecnica d’ufficio non sussistendo postumi da valutare; che, dunque, il ricorso va rigettato;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio avendo il A.P. reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater., del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater.; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.