Cassazione Civile, Sez. 6, 05 giugno 2017, n. 13946 - Tecnopatia


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 05/06/2017

 

 

Rilevato
che, con sentenza del 17 agosto 2015, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da G.F. nei confronti dell'INAIL riconoscendo una invalidità nella misura del 12% ( come accertata in sede amministrativa) fino al luglio 2012 e del 16% solo dal successivo agosto 2012 (e non dalla data della domanda amministrativa di aggravamento dell’ottobre 2010);
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G.F. affidato a due motivi cui 1'INAIL resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui si dissente dalla proposta del relatore e si ribadiscono le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Considerato
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. ( (in relazione all’art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello rigettato il gravame con una motivazione formalmente esistente ma del tutto illogica ed incomprensibile perché fondata sul richiamo di alcune parole della consulenza tecnica d’ufficio nuovamente espletata in secondo grado ( impropriamente estrapolate dal contesto in cui erano inserite) che non consentiva di evincere quale fosse stata la risposta dell’ausiliare allo specifico quesito assegnatogli; in particolare, si evidenzia come, a fronte del passo estrapolato nella impugnata sentenza (“..da condizione uditiva dell’appellante fosse almeno pari al 16% , così come riscontrato in sede di giudizio di primo grado (2012)”) in forza del quale la Corte territoriale aveva ritenuto che il CTU nominato in secondo grado avesse confermato le conclusioni della consulenza disposta dal Tribunale ( ossia che l’aggravamento si era verificato nell’agosto 2012) il contenuto della seconda CTU era del tutto diverso essendo testualmente affermato che “...è più che ragionevole considerare che all’epoca della presentazione della domanda amministrativa (2010) la condizione uditiva dell’appellante fosse almeno pari al 16%, così come riscontrato in sede di giudizio di I grado (2012)...” ed, in sede di conclusioni, che “ G.F., all’epoca di presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2010) fosse affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, riconosciuta come tecnopatia, esprimente un danno pari a quello (16%) rilevato nel giudizio di primo grado”; che con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello errato nella interpretazione del contenuto della CTU;
che il primo motivo è infondato in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza, seppure sintetica, esiste ed è comprensibile illustrando il percorso logico seguito della Corte che ha interpretato le risultanze della nuova CTU espletata (in motivazione si evidenzia la “..non totale chiarezza delle conclusioni del predetto CTU..”) individuando la decorrenza dell’aggravamento della tecnopatia da cui il G.F. era affetto dall’agosto 2012;
che il secondo motivo è inammissibile alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. “ (Cass. n. 13960 del 19/06/2014; Cass. n. 20112 del 18/09/2009; Cass. n. 26965 del 20/12/2007);
che, dunque, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152, disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione “ratione temporis” applicabile alla presente controversia (come già ritenuto dalla Corte di Appello);
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater., del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater., del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater.; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.