Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 01 giugno 2017, n. 13896 - Rendita per malattia professionale. Termine di prescrizione


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 01/06/2017

 

 

Rilevato che:
1. G.B. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che rigettò la domanda da lui proposta per ottenere la rendita per malattia professionale, ritenendo decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'articolo 112 del d.p.r. 1124 del 1965, considerato che il G.B. aveva denunciato la propria patologia nel 1994, presentando domanda amministrativa e producendo la relazione di un consulente medico di parte che aveva quantificato il danno nel 40% , mentre il ricorso di primo grado era stato instaurato solo del 2007.
2. Il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, omesso e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., errata valutazione e travisamento della prova documentale riferita al dies a quo del termine prescrizionale di cui all'articolo 112 del d.p.r. 1124 del 1965. Sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, quella del 1994 era una generica istanza volta al riconoscimento di una malattia professionale i cui estremi patologici erano tutt'altro che certi ed acclarati, considerato che l'effettiva conoscenza della malattia professionale è stata acquisita nel 2002, quando il G.B. si sottopose ad accertamenti diagnostici appropriati che consentirono di accertare gli effetti della malattia professionale e quantificare l’invalidità nel 40%. Aggiunge che l’Inail non fece seguito alla domanda del 1994, sicché l’azione giudiziale potè essere intrapresa solo a seguito del rifiuto dell’istituto del 2004.
3. L'Inail ha resistito con controricorso 
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che:
1. premesso il principio indiscusso secondo il quale il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita Inail, previsto dall'art. 112 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, nel caso di malattia professionale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-08-2014, n. 17700), la Corte d’appello ha ritenuto tali elementi fossero nel caso ricavabili dalla domanda amministrativa del 1994, corredata da certificato medico.
2. Nel contestare tale affermazione, il ricorrente non trascrive il contenuto del documento, né lo allega al ricorso, limitandosi a dire che si tratterebbe di una “generica istanza neppure circostanziata”, e lo stesso dicasi per le certificazioni del 2002. L’indicazione della collocazione in atti è poi limitata ad un generico riferimento al fascicolo di parte dell’Inail. Risultano in tal modo violate le prescrizioni desumibili dagli artt.366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c. (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.l.vo n. 40 del 2006), nell’interpretazione che ne ha in più occasioni ribadito questa Corte, secondo la quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - ha l'onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti ( v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. Sez. L, n. 17168 del 2012, Sez. 6-3, Ordinanza n. 1391 del 2014, Sez. L, Sentenza n. 3224 del 2014).
3. Deve poi aggiungersi che la contestazione della motivazione della Corte d’appello consiste in una richiesta di rivisitazione del contenuto del documento, mediante una diversa lettura dell’atto più consona alle aspettative del ricorrente, inammissibile in questa sede, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporìs la formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.
4. Con l’argomentazione secondo la quale la Corte avrebbe erroneamente attribuito al documento del 1994, anziché a quello del 2002, la quantificazione della malattia nella percentuale del 40%, si denuncia poi un errore percettivo del giudice di merito, che avrebbe dovuto essere oggetto di giudizio di revocazione della sentenza (per la differenza tra le due ipotesi v. da ultimo Cass. ord. n. 23173 del 14/11/2016).
5. Neppure ostava al decorso della prescrizione la mancata pronuncia esplicita sulla domanda amministrativa del 1994 da parte dell'Inail, considerato che la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione (Cass. 30-08-2011, n. 17822, ord.; Cass. 12-01-2015, n. 211).
6. Il ricorso deve quindi essere rigettato. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.4.2017