Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 giugno 2017, n. 13996 - Infortunio sul lavoro per il medico chirurgo e ingiunzione di pagamento all'ASL


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 06/06/2017



Fatto

 


1. la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 406 del 2001, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale rispettivamente proposti da C.S. e dall'Azienda sanitaria locale di Brescia nei confronti della sentenza del Tribunale di Brescia n. 3874/08.
2. L'Azienda aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3185/05, del 5 marzo 2005, notificato il 16 marzo 2005, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 30.000,00 alla dott.ssa C.S., medico chirurgo presso la medesima ASL, quale indennizzo per le conseguenze dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 23 luglio 2002.
3. Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che non ricorressero le condizioni per l'emissione dello stesso, atteso che si fondava su un documento che non poteva essere considerato riconoscimento di debito, poiché era mancata la ratifica del Direttore generale rispetto alla determinazione C/23 del 17 dicembre 2004, prot. n. 00165895, avente ad oggetto "anticipazione quota infortuni personali", con la quale il Direttore delegato del dipartimento attività amministrative dell'ASL- Brescia, aveva deliberato di erogare tale somma.
Ed infatti, il Direttore generale dell'ASL era l'unico soggetto legittimato ad assumere obbligazioni per l'Ente verso terzi.
4. Nel merito la domanda veniva rigettata poiché - qualificata come richiesta di risarcimento del danno conseguente all'illecito dell'amministrazione di non avere adottato la copertura assicurativa prevista dalla legge (art. 59 del dPR n. 484 del 1996), quantificato con riferimento all'indennizzo che l'infortunata avrebbe percepito qualora vi fosse stata la copertura assicurativa - l'ASL si era attivata, tramite broker, per ricercare la dovuta copertura assicurativa che veniva reperita e assunta da Unipol spa, che invitava la ricorrente a sottoporsi a visita medica, invito disatteso.
5. La Corte d'Appello confermava la sentenza affermando in particolare, il rilievo della mancata ratifica e che la mancata copertura assicurativa non era la causa dell'omesso risarcimento del danno, che era conseguito al non essersi la dott.ssa C.S. presentata all'appuntamento per la visita con il medico indicato dall'assicuratore.
Né poteva darsi ingresso a CTU per accertare il grado di invalidità cagionato dall'infortunio sul lavoro in quanto era istanza istruttoria finalizzata all'accoglimento della domanda subordinata (accertarsi l'avvenuto infortunio e le sue conseguenze), formulato per la prima volta in appello e quindi inammissibile.
6. L'appello incidentale che riguardava la compensazione delle spese, veniva anch'esso rigettato.
7. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre C.S. prospettando tre motivi di ricorso, articolati in plurime censure.
8. Resiste con controricorso l'Azienda sanitaria.
9. In prossimità dell'udienza pubblica, la Azienda sanitaria locale di Brescia ha depositato memoria con la quale ha esposto di aver mutato la propria denominazione in Agenzia di Tutela della salute di Brescia, ex lege regionale n. 23 del 2015.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta:
Violazione e falsa applicazione di norme in tema di prova scritta, art. 634 cod. proc. civ. e artt. 2699 e ssg. cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Violazione falsa applicazione di norme in tema di promessa di pagamento e/o ricognizione di debito, art. 1988 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Violazione e falsa applicazione di norme in tema di ratifica, art. 1399 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Violazione e falsa applicazione di norme in tema di confessione, art. 2730 e ssg. cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Omessa, errata, incongrua, illogica e contraddittoria motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio, a causa di mancata o inadeguata valutazione delle risultanze processuali (art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.). 
La ricorrente, con plurime argomentazioni, censura la determinazione con la quale la Corte d'appello ha escluso che la determinazione n. C/23, datata 17 dicembre 2004, prot. n. 00165895, costituisse promessa unilaterale idonea prova scritta all'emissione di decreto ingiuntivo.
Detta determinazione veniva erroneamente interpretata non tenendo conto della deliberazione n. 782 del 24 novembre 2004, allegata alla memoria istruttoria del 12 gennaio 2007 dinanzi al Tribunale e riprodotta in ricorso, dalla cui lettura si evinceva che al Direttore del dipartimento delle attività amministrative era conferita la delega per l'emissione di quei provvedimenti che riguardavano "le anticipazioni di cassa" come quella posta a base del decreto ingiuntivo.
Pertanto l'estensore della determinazione in esame era competente a ciò e dunque l'atto era insuscettibile di ratifica da parte del direttore generale. Né l'omessa ratifica poteva rendere l'atto non definitivo.
La natura di promessa unilaterale del suddetto atto dispensava il destinatario dall'onere della prova dell'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastanti dall'ingiunto (cfr., Cass. n. 5457 del 2009, n. 16767 del 2014, n. 3649 del 2012).
Va, altresì, rilevato che la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (Cass., n. 13506 del 2014, n. 20689 del 2016). 
Nella specie, quanto al rapporto fondamentale, va rilevato che nella determinazione C/23, posta dalla ricorrente a fondamento del decreto Ingiuntivo, si stabiliva (pag. 4 del ricorso per cassazione) di "erogare agli interessati congrue anticipazioni sull'Indennizzo dovuto in attesa che la Broker Marsh & Co concluda le azioni intraprese, fermo restando che tali anticipazioni verranno rifuse all'ASL dalla compagnia assicurativa o direttamente dal Broker", palesandosi l'Intenzione di provvedere alla stipula del contratto di assicurazione anche per la gestione dell'Infortunio in questione. Il contratto di assicurazione In questione interveniva poi prima che fosse azionato il procedimento monitorio (come riportato e non contestato a pag. 6 del ricorso per cassazione).
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme processuali, artt. 112 e 113 cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione di norme ed errata qualificazione del rapporto giuridico tra le parti (art. 59 e ssg. del dPR n. 484 del 1996, art. 68 del dPR n. 270 del 2000), art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
Omessa, errata, insufficiente, incongrua, illogica e contraddittoria motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio per mancata o insufficiente ed erronea valutazione di risultanze processuali, adempimento tardivo dell'ASL dell'obbligo ex lege, art. 360 n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che l'ASL sarebbe incorsa in inadempimento contrattuale non provvedendo alla copertura assicurativa ex art. 59 del dPR. 484 del 1996, inadempimento che si era già ormai verificato allorché l'ASL con l'Unipol stabiliva di coprire anche fatti precedenti al 2 febbraio 2005, e costituiva il rapporto tra l'Assicurazione e il medico.
3. Con il terzo motivo è prospettata:
Violazione e falsa applicazione di norme processuali (artt. 112 e 113 cod. proc. civ.), ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione di norme processuali (art. 115, cod. proc. civ.; fatti non contestati dalla parte costituita), ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. 
Violazione e falsa applicazione di norme ed errata qualificazione del rapporto giuridico tra le parti (artt. 1372, 1218, 2697 e 1895 cod. civ.), ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Omessa, errata, insufficiente, incongrua, illogica e contraddittoria motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio per mancata o insufficiente ed erronea valutazione di risultanze processuali (adempimento tardivo dell'ASL dell'obbligo ex lege), ex art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Omessa, errata, insufficiente, incongrua, illogica e contraddittoria
motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio per mancata o insufficiente ed erronea valutazione di risultanze processuali (ruolo del broker).
Espone la ricorrente che qualora la Corte d'Appello avesse inteso qualificare il rapporto in termini contrattuali, come potrebbe evincersi dall'affermazione "non ogni adempimento contrattuale è sufficiente ad ingenerare necessariamente un danno per chi subisca l'inadempimento", potevano evidenziarsi altre censure.
Erroneamente veniva introdotto un terzo soggetto estraneo, stipulando un contratto nullo per mancanza del rischio, il broker, facendo sorgere a carico dello stesso obblighi di adempimento, invertendo l'onere della prova.
L'Unipol avrebbe dovuto tenere indenne l'ASL da quanto dalla stessa dovuto alla lavoratrice, ma non poteva porsi a carico di quest'ultima l'inadempimento per la mancata presentazione alla visita medica.
Ciò, in quanto la lavoratrice aveva già adempiuto ai propri obblighi nei confronti della ASL atteso che si era già sottoposta a visita presso il servizio di medica legale dell'Ente.
Deduce, quindi, che la ASL non aveva mai contestato i fatti dedotti dalla lavoratrice, l'esistenza dell'infortunio il nesso eziologico con il servizio operativo espletato, la quantificazione delle lesioni derivate.
4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
4.1. Gli stessi non sono fondati. 
4.2. L'art. 59 del dPR n. 484 del 1996 stabilisce che l'Azienda previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreché l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
4.3. Analoga disposizione si rinviene nell'art. 89, comma 1, del ACN MMG che sancisce che l'Azienda (...) deve assicurare i medici che svolgono il servizio di medicina dei servizi (...) contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Capo, ivi compresi, ove l'attività sia prestata in una sede (Cass., n. diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro (...).
4.4. Si tratta di un'assicurazione per conto altrui (art. 1891 cod. civ.) — vicenda negoziale che questa Corte ha ritenuto fattispecie "sui generis" di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ssg. cod. civ., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo (Cass., n. 13058 del 2007) — con la quale il datore di lavoro soddisfa un' esigenza obiettiva di cautelare il lavoratore dagli eventuali infortuni sul lavoro, siano o meno riconducibili a propria responsabilità ex art. 2087 cod. civ. o 2043 cod. civ.
4.5. Occorre rilevare che il sinistro per il quale la ricorrente ha chiesto di essere indennizzata si è verificato in epoca antecedente alla stipula del contratto tra ASL e Unipol, intervenuta quando la verificazione dell'infortunio era già nota, come si rileva dalla determinazione C/23, e risulta prospettata, con le suddette censure, tra l'altro, la questione della validità dell'assicurazione del rischio pregresso.
4.6. Tale profilo di censura, tuttavia, non si attaglia al caso di specie, ove l'ASL non è chiamata a rispondere di una condotta, anche omissiva fonte causale dell'infortunio, da cui discenderebbe responsabilità civile, ex art. 2087 cod. civ., o ex art. 2043 cod. civ., del datore di lavoro (fattispecie rispetto alla quale il datore di lavoro può assicurarsi al fine di essere manlevato dall'assicurazione), ma della mancata tempestiva stipula della più ampia copertura assicurativa a favore di terzo previste dalla disciplina legale e contrattuale (atteso che la copertura assicurativa dell'Unipol, come riportato dalla ricorrente a pag. 6 del ricorso per cassazione e non contestato, interveniva nelle more tra l'emissione della determinazione n. C/23 e il procedimento monitorio).
4.7. Dunque, la ricorrente non ha agito nei confronti dell'Amministrazione ex art. 2087 o art. 2043 cod. civ. per fatti della medesima — né, nel ricorso per cassazione sono richiamate le modalità dell'infortunio occorso — ma per ottenere l'indennizzo per l'infortunio sul lavoro come dalla più ampia copertura assicurativa prevista ex lege, alla cui stipula doveva provvedere la ASL.
Pertanto, non può trovare applicazione, in ragione della fattispecie in esame, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sezioni Unite, n. 9140 del 2016, che richiama gli arresti n. 7273 del 2013, e n. 3622 del 2014) che ha affermato che l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venir meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le parti (e, in specie, l'assicurato) ne ignoravano l'esistenza, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ.
4.8. La ASL, tenuta a costituire una copertura assicurativa ai medici per gli infortuni sul lavoro, a tale obbligazione intendeva dare corso, come si rileva dalla determinazione C/23, ove l'anticipo sull'indennizzo operava come anticipo su quanto dovuto sulla base dell'assicurazione, con conseguente rimborso dall'assicurazione o comunque dal broker, e vi dava corso in tempo utile, affinchè la lavoratrice potesse avvalersene in relazione all'infortunio del 23 luglio 2002.
4.9. Con corretta qualificazione della domanda, come confermato da quanto sopra affermato, la Corte d'Appello ha rilevato che la stipula della polizza con la società Unipol spa e la decisione di questa di farsi carico, con effetto retroattivo dei rischi accaduti anteriormente al 2 febbraio 2005, sono fatti che non incidono sulle pretese risarcitone (responsabilità contrattuale per mancata stipula del contratto di assicurazione) della ricorrente nei confronti della ASL se non sotto il profilo del ritardo, attenendo invece al rapporto tra l'ASL e la compagnia assicuratrice.
4.10. Che da tale ritardo, costituente l'inadempimento, fosse derivato un danno non risultava provato atteso che alla lavoratrice veniva chiesto dalla Unipol, una volta incaricata, di sottoporsi alla visita per la determinazione del danno, così come sarebbe stato se l'ASL avesse contratto l'assicurazione in precedenza.
La mancata collaborazione dell'infortunata rendeva non operativa la polizza stipulata dall'ASL e impediva alla Unipol di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.
Come affermato dalla Corte d'Appello, la mancata stipula della copertura assicurativa prima dell'infortunio, atteso che il contratto di assicurazione a favore di terzi veniva stipulata anche per gli eventi accaduti prima del 2 febbraio 2005 e prima del procedimento monitorio, non era la causa dell'omesso risarcimento (recte: indennizzo), atteso che questo era determinato dal non essersi la C.S. presentata all'appuntamento per la visita con il medico indicato dall'assicurazione (circostanza dedotta e documentata dalla resistente e non contestata dall'opponente).
4.11. Né la sottoposizione a visita il 12 luglio 2004 presso il servizio di medicina legale, considerato altresì, come si rileva dalla determinazione C/23 riportata nel ricorso e azionata in via monitoria, il carattere provvisorio dell'anticipazione sull'indennizzo non solo in relazione alla quantificazione dello stesso, ma al soggetto su cui doveva gravare (ASL, assicurazione, broker), esentava la ricorrente dal rispetto degli obblighi procedimentali, per non incorrere in decadenza, sorti a seguito della stipula del contratto.
Nell'assicurazione per conto altrui all'assicurato fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (Cass., n. 13329 del 2004, n. 28695 del 2011).
4.12. Né, in ragione del thema decidendum, come sopra precisato, assume rilievo la mancata contestazione dell'infortunio da parte della ASL e la prova relativo allo stesso.
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2017.