Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 08 giugno 2017, n. 14358 - Sindrome del tunnel carpale


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 08/06/2017

 

 

 

Rilevato
che, con sentenza del 17 settembre 2015, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della decisione del Tribunale di Campobasso, dichiarava che la malattia da cui era affetto G.B. era di natura professionale e condannava l’INAIL “..ad erogargli le consequenziali prestazioni dalla domanda amministrativa, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria sui singoli ratei fino al soddisfo”;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INAIL affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il G.B. proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo cui l’istituto resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Considerato
che con l’unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del ddgs. 23 febbraio 2000 n. 38 nonché degli artt. 2907 cod. civ. e 100 e 278 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ.) per avere la sentenza impugnata accertato che la malattia da cui il G.B. era affetto (sindrome del tunnel carpale) era di natura professionale - in conformità con il “petitum” di cui al ricorso introduttivo - senza determinare l’entità dei postumi, tanto in violazione del divieto di azioni di accertamento di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma costituenti solo parte degli elementi costitutivi del diritto; che con l’unico motivo del ricorso incidentale viene lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., “error in procedendo” e violazione del principio del “chiesto e pronunciato” nonché violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. ed omessa motivazione ( in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. ) per non avere la Corte di Appello: a) pronunciato su tutta la domanda proposta dal G.B. che comprendeva non solo il riconoscimento della natura professionale della malattia da cui egli era affetto, ma anche la condanna dell’INAIL alle consequenziali prestazioni e, dunque, alla determinazione della percentuale di invalidità (come evincibile dal fatto che la sindrome del tunnel carpale era una malattia tabellata tra quelle professionali in agricoltura, dalla produzione unitamente al ricorso introduttivo di un certificato medico che quantificava detti postumi nella misura del 20%, dal quesito posto dal Tribunale al consulente tecnico nominato - ed al quale non era stata data risposta essendo stata esclusa la natura professionale della malattia); b) disposto una nuova CTU per la quantificazione dei postumi invalidanti una volta ritenuta la natura professionale di detta malattia ( in dissenso dalle conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio nominati in primo ed in secondo grado);
che il ricorso principale è infondato non essendo condivisibile l’assunto dell’istituto secondo cui la domanda proposta dal G.B. era intesa solo all’accertamento della natura professionale della malattia e, quindi, integrante un’inammissibile azione di mero accertamento di un fatto giuridicamente rilevante costituente solo un elemento frazionato della fattispecie costitutiva di un diritto; ed infatti, emerge dalla lettura delle conclusioni rese nell’atto introduttivo del giudizio (riportate nel ricorso INAIL) che era stato chiesto l’accertamento del diritto ad una delle prestazioni erogate dall’INAIL per l’invalidità derivante da tecnopatia, “petitum” questo correttamente interpretato dal Tribunale come comprovato dal quesito posto al CTU nominato di determinare l’incidenza invalidante della malattia denunciata una volta accertatane l’eziologia professionale;
che il ricorso incidentale è, invece, fondato in quanto la Corte di Appello ha omesso di determinare l’incidenza invalidante in termini percentuali della malattia professionale da cui il G.B. è risultato affetto, elemento questo indispensabile per il riconoscimento del diritto alle consequenziali prestazioni previste dalla legge ( indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, rendita per quelle di grado pari a superiore al 16%) cui genericamente fa riferimento il dispositivo dell’impugnata sentenza contenente, peraltro, la condanna dell’INAIL al pagamento degli accessori sui singoli ratei sino al soddisfo;
che, pertanto, va accolto il ricorso incidentale, rigettato quello principale, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso
accolto con rinvio alla Corte di Appello di Napoli che prowederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.