Tipologia: Accordo di rinnovo CPL
Data firma: 9 ottobre 1998
Validità: 01.06.1998 - 31.12.2001
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione degli Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ascoli Piceno
Fonte: www.cnel.it

Sommario:


Accordo di rinnovo del Contratto Provinciale, integrativo del CCNL 5 luglio 1995

Il 9.10.1998, tra: la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl, la Fillea-Cgil, viene siglato il seguente Verbale di Accordo di rinnovo del Contratto Provinciale, integrativo del CCNL 5 luglio 1995, da valere nella provincia di Ascoli Piceno per le imprese edili ed affini.

Premessa
Le parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione complessiva del settore delle costruzioni, caratterizzata, ormai da diversi anni, da una profonda crisi legata anche alla drastica contrazione degli investimenti in opere pubbliche ed alle difficoltà oggettive del mercato abitativo.
Questa situazione di difficoltà, comune a tutto il territorio nazionale, persiste in maniera particolarmente accentuata nella provincia di Ascoli Piceno, dove sono presenti diffusi fenomeni di attività, totalmente o parzialmente irregolari, altamente lesivi della concorrenza.
In tale contesto, le Parti, con il presente accordo integrativo territoriale, si impegnano, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, a stimolare una seria e coerente politica di rilancio e di sviluppo che abbia i seguenti prioritari obiettivi:
- favorire la crescita occupazionale;
- garantire concretamente il rispetto di norme di legge e di contratto;
- sviluppare e diffondere una cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- valorizzare il ruolo degli organismi paritetici.
Tuttavia, nonostante si intravedano alcuni segnali di ripresa, deve rilevarsi la persistente saturazione dell'offerta pubblica, a cui deve aggiungersi l'incertezza del quadro normativo.
In questo scenario diventa determinante un evoluto sistema delle relazioni industriali, teso al miglioramento dell'informazione, della partecipazione e della concertazione fra le Parti sociali, con lo scopo di rappresentare, nelle sedi opportune, la strategica importanza del settore per la crescita economica della provincia e per il mantenimento ed il miglioramento dei livelli occupazionali,
In particolare, si ritiene prioritaria la lotta al lavoro irregolare che, drogando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibili, rappresenta l'emergenza più acuta di questi anni, perché impedisce l'esistenza di omogenee regole di competizione fra gli attori del mercato e costituisce la violazione sistematica di norme imperative, tese a garantire la previdenza e la salute dei lavoratori.
In tal senso diviene fondamentale accedere a meccanismi che permettano il controllo degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile.)

Art. 1 - Enti Paritetici
Le parti convengono sulla necessità di proseguire nell'attuazione delle iniziative volte alla maggiore diffusione, razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema degli enti paritetici.
Cassa Edile
Le parti dichiarano il proprio comune impegno nel realizzare il rilancio dell'ente mediante l'attuazione di un programma che preveda:
- una incisiva azione di promozione sul territorio;
- l'ottimizzazione del funzionamento della Cassa.
Le parti si attiveranno affinché la Cassa Edile possa dotarsi di strumenti di rilevazione di dati ed elementi utili all'osservazione ed alla analisi dell'andamento del mercato delle costruzioni nel territorio provinciale, il cui utilizzo consenta di:
- contribuire ad assicurare il migliore esercizio delle attività istituzionali della Cassa;
- acquisire informazioni necessarie a garantire l'operatività dell'Osservatorio di cui all'art. 2 del presente accordo.
Ente Scuola
Ribadito l'univoco impegno delle parti alla promozione dell'Ente quale unico qualificato organismo di formazione professionale del settore, si conviene sulla necessità di perseguire, attraverso l'attività dell'Ente, l'obiettivo della qualificazione e della riqualificazione delle maestranze, anche in relazione al progresso tecnologico, in funzione delle effettive esigenza del settore.
Comitato Paritetico Territoriale
Le parti convengono che si pervenga alla piena operatività al fine che l'ente possa compiutamente espletare l'importante ruolo ad esso conferito dalla legislazione e dalla contrattazione vigente.
Le parti si impegnano a verificare, entro il 31 dicembre 1998, la possibilità che, al fine di ottimizzare le risorse e l'operatività dei due enti, Ente Scuola e CPT possano confluire in un unico ente.
Verifiche Periodiche
Allo scopo di verificare l'andamento dei sopra esposti programmi le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità semestrale)

Art. 2 - Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni
Nell'intento di realizzare in sede locale le attività di monitoraggio ed analisi dell'andamento del mercato delle costruzioni e delle connesse dinamiche occupazionali, le parti convengono sulla opportunità di prevedere, nell'ambito delle attività della Cassa Edile, la realizzazione di un Osservatorio attraverso il quale, previa acquisizione delle più ampie informazioni, dotarsi di elementi utili alla definizione di indirizzi comuni dai quali muovere per l'adozione di iniziative finalizzate al rilancio del settore.
Le prerogative ed il funzionamento dell'Osservatorio saranno disciplinati con apposito accordo tra le parti stipulanti il presente protocollo da realizzarsi entro il corrente anno.

Art. 5 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Visti gli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 89 del CCNL 5.7.1995, le parti si impegnano a verificare, entro un anno dalla stipula del presente accordo, l'opportunità dell'istituzione del Rappresentante per la Sicurezza di Ambito Territoriale.)

Art. 7 - Contrattazione vigente
Tutti i trattamenti già riconosciuti e non modificati dal presente accordo di rinnovo restano in atto come precedentemente regolamentati.

Art. 8 - Testo contrattuale
I contenuti della contrattazione integrativa succedutasi ed oggi vigente confluiranno in un unico testo contrattuale che verrà realizzato, a cura delle parti sottoscritte, entro il corrente anno.