Tipologia: CPL
Data firma: 23 dicembre 1998
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Macerata
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 3 - Apprendistato
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Indennità territoriale di settore)
Art. 7 - Premio di produzione
Art. 8 - Elemento economico territoriale
  Art. 9 - Trasferta
Art. 10 - Mensa
Art. 11 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 12 - Versamenti contributivi Cassa edile - Anzianità professionale edile
Art. 13 - Diritti sindacali
Art. 14 - Malattia
Art. 15 - Deposito

Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL 5 luglio 1995

In data 23-12-1998 presso la sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Macerata, tra l'Associazione degli industriali della provincia di Macerata […] e la Federazione nazionale Lavoratori Edili ed affini e del legno Feneal-Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini Filca-Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive Fillea-Cgil […], viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL 5 luglio 1995 da valere in tutto il territorio della provincia di Macerata per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato contratto nazionale e per gli Operai e Impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici e per conto di terzi privati.

Art. 2 - Igiene e ambiente di lavoro
È intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiente di lavoro.
Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall'art. 87 del CCNL.
Concreta applicazione degli adempimenti sopra descritti ai sensi dell'art. 88 del CCNL è affidata al CPT (Organismo paritetico costituito ed operante sin dal 1° gennaio 1998).
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, una per il periodo estivo e l'altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.

Art. 3 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell'art. 94 del vigente CCNL.

Art. 4 - Orario di lavoro
In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL 5 luglio 1995 e fermo restando agli effetti legali l'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, l'orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua anche in riferimento agli eventuali regolamenti attuativi da emanare ai sensi della legge n. 409/1998.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 20 del CCNL, ad eccezione delle ore di recupero previste dall'art. 10 dello stesso contratto.
Rimangono ferme le disposizioni di cui al 4° comma, punto a), dell'art. 5, del vigente CCNL.
Ai fini del godimento dei riposi annui di cui al punto b), dell'art. 5, del CCNL l'orario di lavoro, per otto settimane consecutive, viene determinato in 35 ore settimanali, con decorrenza dal primo lunedì del mese di dicembre; la retribuzione per le ore di riduzione dell'orario è corrisposta ai singoli lavoratori direttamente dalla Cassa edile attraverso l'accantonamento effettuato dalle imprese.

Art. 10 - Mensa
Nel caso di cantieri situati in località lontane o di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuciniere.
Nei cantieri di durata superiore ai 6 mesi e su richiesta di almeno la metà dei lavoratori del cantiere stesso comunque in numero superiore a 20, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.
In quest'ultimo caso il concorso dell'impresa al costo del pasto è fissato nella misura dell'80% dello stesso con un limite massimo di costo di lire 13.000.
Qualora ricorrano le condizioni per l'attuazione di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo e non fosse possibile per motivi non imputabili all'imprenditore la predisposizione del pasto caldo, l'operaio ha diritto ad una indennità di mensa di lire 5.000 giornaliere frazionabili ad ora.
Tale indennità non è dovuta in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore alle 4 ore.
Inoltre tale indennità non compete all'operaio che non ha richiesto di avvalersi del servizio mensa o che non ne usufruisca qualora il servizio del pasto caldo sia stato predisposto.
[…]

Art. 11 - Indennità per lavori di alta montagna
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna di cui all'art. 24 del CCNL è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

Art. 13 - Diritti sindacali
In deroga all'art. 102, lett. a) e b), nelle aziende con almeno 5 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l'orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite. Le aziende a tal fine si attiveranno affinché tali assemblee vengano svolte nell'unità produttiva principale.