Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 09 giugno 2017, n. 28721 - Impalcati e ponti di servizio privi degli appositi strumenti di protezione. Nelle società di capitali, se non esiste delega, gli obblighi gravano su tutti i componenti del CDA


 

"Nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sugli amministratori e sui soci (Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, Mantelli, Rv. 238958), a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Sez. 3, n. 27845 del 30/04/2015, Canale, Rv. 264448).
La sentenza impugnata, correttamente, ha argomentato la responsabilità penale per le contravvenzioni in oggetto sul rilievo che il G.D. in quanto amministratore della società, che stava eseguendo i lavori in subappalto nel cantiere edile della Ediserio, in assenza di delega di funzione a terzi era "datore di lavoro" ed era, dunque, il soggetto responsabile dell'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche.
In tale contesto, alcun rilievo assume la circostanza che la TE.CO srl (di cui il G.D. è amministratore) svolgesse lavori in subappalto per conto della Edilserio srl, in quanto, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993)."


 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 26/04/2017

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23 novembre 2016, ha condannato G.D., alla pena € 3.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli art. 126, comma 1, d.lgs n. 81 del 2008 perché quale datore di lavoro ovvero amministratore della TE.CO srl, non impediva che gli operai, nella specie G.K. e G.A., operassero su impalcati e ponti di servizio privi degli appositi strumenti di protezione previsti dalla norma. In particolare gli operai lavoravano su impalcati e ponti di servizio, passerelle tettoie poste ad un'altezza maggiore di due metri privi dei parapetti e fermapiedi richiesti della norma, e dell'art. 108 comma 1 d.lgs n. 81 del 2008 perché, nella qualità predetta, non provvedeva a rendere sicuro il movimento il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
2. Avverso la sentenza G.D. ha proposto atto di appello, trasmetto dalla Corte d'appello con ordinanza in data 09/02/2017, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, l'erronea pronuncia di condanna sul presupposto che il G.D. fosse "datore di lavoro". Il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto, il ricorrente, quale datore di lavoro dell'impresa TE.CO srl, essendo la società amministrata da due amministratori ed essendo, l'altro amministratore B.M., soggetto deputato all'osservanza della normativa sulla sicurezza. Il B.M., quale responsabile per la sicurezza, era in possesso dell'attestato di responsabile della sicurezza e, dunque, era il soggetto responsabile delle violazioni accertate.
Peraltro, nel caso in esame, il ponteggio oggetto dell'accertamento non era di proprietà della TE.CO srl, bensì di altra società e l'impresa affidataria dei lavori in appalto era la Edilserio (la TE.CO srl svolgeva lavori in subappalto) e su questa graverebbe l'onere di vigilare sulla sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art. 97 del TULSL. In conclusione la TE.CO srl non avrebbe avuto alcuna possibilità di ingerenza, né potere di intervento sui ponteggi di proprietà della Edilserio, società sulla quale gravava l'osservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 

 

Diritto

 


4. Deve darsi atto che, con ordinanza in data 7 febbraio 2017 la Corte d'appello di Milano ha trasmesso gli atti relativi all'appello proposto da G.D. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda, in ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen. 
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall'esame del motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. In proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. In proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. Ia, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pi. Sez. 3A, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4A, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
5. Ciò detto, il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi generici e manifestamente infondati.
Di carattere generico, e anche in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, è la doglianza sull'assenza di responsabilità in presenza di "delega" in capo ad altro soggetto; l'assunto è privo di allegazione e non era neppure stato proposto nel giudizio avanti al Tribunale.
Peraltro, deve rammentarsi che nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, sugli amministratori e sui soci (Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007, Mantelli, Rv. 238958), a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Sez. 3, n. 27845 del 30/04/2015, Canale, Rv. 264448).
La sentenza impugnata, correttamente, ha argomentato la responsabilità penale per le contravvenzioni in oggetto sul rilievo che il G.D. in quanto amministratore della società, che stava eseguendo i lavori in subappalto nel cantiere edile della Ediserio, in assenza di delega di funzione a terzi era "datore di lavoro" ed era, dunque, il soggetto responsabile dell'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche
In tale contesto, alcun rilievo assume la circostanza che la TE.CO srl (di cui il G.D. è amministratore) svolgesse lavori in subappalto per conto della Edilserio srl, in quanto, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993).
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa delle ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso il 26/04/2017