Tipologia: CIA
Data firma: 25 febbraio 2011
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Europ Assistance e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Europ Assistance
Fonte: fnamilano.org

Sommario:

  Sfera di applicazione
Premesse
1.) Orario di lavoro
2.) Part-time reversibile
3.) Ferie
4.) Permessi non retribuiti per lavoratrici madri /lavoratori padri a seguito di malattia del bambino
5.) Regolazione scostamenti positivi e negativi del monte ore lavorato rispetto al monte ore assegnato
6.) Regolazione scostamenti del monte orario lavorato rispetto al monte orario assegnato a fronte di cambi turno
7.) Rimborsi spese
8.) Indennità speciali per lavoratori a turni
9.) Lavoro supplementare e lavoro straordinario personale part-time
10.) Indennità di reperibilità
11.) Polizze
  12.) Indennità maneggio denaro per strutture operative
13.) Buono pasto
14.) Fondo di previdenza integrativa complementare
15.) Premio aziendale di produttività
16.) Assistenza fiscale mod. 730
17.) Formazione
18.) Art. 9 legge 53/2000
19) Tutela della libertà e dignità del lavoratore
20.) Permesso tesi
21.) Permesso 150 ore
22.) Permesso per morte suoceri/affini
23.) Trattamento di fine rapporto
24.) Trasporti
25.) Aspettativa non retribuita
26.) Convenzioni
27.) Validità del vigente accordo aziendale

Contratto Integrativo Aziendale

In data 25 febbraio 2011, tra le società Europ Assistance Italia spa ed Europ Assistance Service spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, rappresentate da: Fiba Cisl […], Fisac Cgil […], Uilca Uil […], Fna […], viene siglato il seguente Accordo Aziendale che sostituisce ed annulla qualsiasi altra forma di accordo stipulato in precedenza.

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente di Europ Assistance Italia spa ed Europ Assistance Service spa, già regolato dal vigente CCNL Aisa in servizio alla data di stipulazione ed a quello assunto successivamente.

Premesse
• Le Parti convengono sulla necessità di una riformulazione del precedente Contratto Integrativo Aziendale dell’8 maggio 2007, al fine di migliorarne i contenuti, adeguandoli all’attuale congiuntura economica.
• Preso atto delle situazioni congiunturali, ed in funzione dell’esigenza manifestata dall’Azienda, le Parti convengono sull’opportunità di confrontarsi in merito ad alcune norme, presenti nel precedente Contratto Integrativo Aziendale dell’8 maggio 2007 relative all’organizzazione dell’orario di lavoro ed alle indennità economiche collegate.
• Le Parti si sono poste come obiettivo comune l’apertura di un tavolo tecnico nel quale affrontare le tematiche di cui sopra con l’impegno a trovare soluzioni che consentano all’Azienda di aumentare l’efficienza e la produttività e che, nel contempo, garantiscano attraverso nuove regole un’armonizzazione equa tra lavoro e vita privata.
• Le Parti condividono lo spirito per il quale il tavolo tecnico cercherà di operare affinché sia possibile apportare miglioramenti economici e/o normativi in favore dei dipendenti, attraverso ritorni di efficienza e produttività.
• Le Parti concordano nel lasciare invariati alcuni degli articoli presenti nel sopra menzionato Contratto Integrativo, pur riportandone il testo.
• Le Parti convengono che agli articoli oggetto di rivisitazione da parte del tavolo tecnico, vengano integralmente trascritti, in quanto provvisoriamente non perdono efficacia. Ad essi viene apposto il termine “da rivisitare”.
• Relativamente al solo premio di produttività, da riconoscersi nell’anno 2011, le Parti convengono sulla necessità di rivisitarne modalità di calcolo e corresponsione, al fine di migliorarne i contenuti riallineandoli maggiormente alla finalità di recupero di efficienza e produttività in modo che i dipendenti beneficiari possano anche trovare eventuali compensazioni/benefici fiscali.
• Le Parti, inoltre, convengono sul fatto che il summenzionato tavolo tecnico affronti il tema relativo alla definizione del Premio di Produttività Aziendale da riconoscersi per l’anno 2012.
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Integrativo Aziendale.

1.) Orario di lavoro
1.1.) Distribuzione Orario di Lavoro - personale non compreso all’art. 23.7 e addetto ai negozi (da rivisitare)
Come previsto dall’art. 23.1. del vigente CCNL, per tutti i dipendenti, compresi Quadri Super, Quadri, livelli “AS” e livelli “A”, l’orario di lavoro è fissato in 36 ore e 30 minuti settimanali.
Per tutte le categorie di lavoratori, escluse quelle previste nell’art. 23.7 del CCNL, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale viene effettuata anticipando l’orario di uscita nella giornata del venerdì.
Per il personale addetto ai negozi, l’orario di lavoro, di norma, è distribuito su 6 (sei) giorni:
• 4 gg. ad orario pieno
• 2 mezze giornate
Per i suddetti dipendenti l’orario di lavoro terrà conto dei regolamenti comunali e prefettizi in materia di commercio.
Anche per questa tipologia di dipendenti la riduzione dell’orario di lavoro viene, di norma, effettuata nelle giornate del venerdì.
1.1. a) Distribuzione orario di lavoro lavoratori di cui all’art. 23.3 del CCNL
Per il personale che presta attività su turni, detta riduzione viene effettuata diminuendo il monte ore annuo lavorativo di riferimento.
1.2.) Orario Elastico
Per il personale non turnista è previsto un orario elastico di 60 minuti, fermo restando che tale elasticità non modifica l’orario di lavoro contrattualmente previsto.
La flessibilità è prevista in entrata e in uscita.
La compensazione sull’orario di uscita sarà giornaliera e verrà determinata in base all’effettivo orario d’ingresso nella stessa giornata e ad eventuali ritardi nel rientro dalla pausa pranzo, così come normato all’art. 1.6 del presente Contratto Integrativo Aziendale.
Verrà istituito un gruppo di lavoro tra Azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di risolvere eventuali problematiche.
Esempio di articolazione dell’orario elastico di 1 ora:
- un lavoratore con orario di lavoro 09.00 - 17.15 potrà entrare tra le ore 08.30 e le ore 09.30 ed uscire di conseguenza dopo 7h30 dal lunedì al giovedì e dopo 6h30 il venerdì.
1.3.) Ritardi Personale Turnista sino a 30 minuti nel mese non soggetti a provvedimento disciplinare
Fermo restando il rispetto dell’orario di lavoro viene riconosciuto, esclusivamente per il personale turnista di cui all’art. 23.7 del CCNL la possibilità che ritardi in ingresso, compresi nel limite di 30 minuti al mese, fatte salve cause di forza maggiore che verranno di volta in volta condivise con le RSA, vengano recuperati nella stessa giornata, per un pari numero di minuti senza che vengano presi provvedimenti disciplinari.
In presenza di dipendenti che ripetutamente perseverano nei mesi a presentarsi in servizio in ritardo, la Direzione del Personale e le RSA si incontreranno per verificare la situazione e per valutare le motivazioni.
1.4.) Limiti orario giornaliero
Il lavoro ordinario, per il personale che non svolge lavoro a turni, di norma non supererà le 7 ore e 30 minuti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23.7 del vigente CCNL.
1.5.) Fasce di orario di lavoro giornaliero personale turnista (da rivisitare)
1.5. a) Fasce di orario di lavoro giornaliero

Il personale, di cui all’art. 23.7 del vigente CCNL, svolge la propria attività su tre fasce orarie:
a) diurna dalle 07.30 alle 17.30
b) serale dalle 14.00 alle 23.30
c) notturna dalle 23.00 alle 07.30
Orari per la Centrale Operativa Italia/Service:
a) Fascia oraria diurna (durata dalle 7.30 alle 17.30); ingressi dalle 7.30 alle 9.30 ogni 30 minuti, dalle 9.30 alle 12.00 nessun ingresso, ingressi dalle 12.30 alle 13.00 ogni 30 minuti.
b) Fascia serale (durata dalle 14.00 alle 23.30); ingressi dalle 14.00 alle 19.30 ogni 30 minuti, dalle 15.30 alle 17.00 nessun ingresso; ingressi dalle 17.00 alle 19.00 con frequenza ogni 30 minuti.
Nel periodo estivo da giugno a settembre l’orario di uscita potrà essere alle ore 24.00 in luogo delle 23.30.
c) Fascia notturna dalle 23.00 alle 7.30
Il personale, in forza presso Pronto Polizza svolge la propria attività su turni pianificati da lunedì a sabato, con presenze su fascia diurna dalle 08.00 alle 20:00.
Gli ingressi sono previsti dalle 08:00 alle 12:00 con frequenza di mezzora e dalle 14:00 alle 18:00 sempre con frequenza di mezzora.
Il personale, in forza presso la Centrale Salute svolge la propria attività su turni da lunedì a sabato, con presenze su fascia dalle 07:30 alle 20:00.
È prevista presenza nelle festività con riposo compensativo inserito nella turnistica annuale.
Gli ingressi possono decorrere dalle ore 07:30 sino alle 16:00 con frequenza di mezzora.
Il personale, in forza presso la Central Station svolge la propria attività su turni da lunedì a domenica su 24 ore con ingressi alle ore: 07:30; 09:30, 15:30, 23:30; il lunedì ed il venerdì oltre agli ingressi di cui sopra sono previsti ingressi alee 08:00 ed alle 14:00.
Per il personale, in forza presso il gruppo di lavoro “Referenti”, l’articolazione delle attività è strettamente correlato alle esigenze di una particolare clientela che può richiedere variazioni delle prestazioni in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze.
Alla data odierna i turni sono pianificati dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 20:00 con ingressi dalle 08:30 alle 09:30 ogni mezzora e dalle 09:45 alle 11:45 con ingresso ogni ora e dalle 14:00 alle 15:00 con ingresso ogni mezzora.
Per questo personale, nel caso l’orario di lavoro dovesse essere modificato per richieste del cliente, l’Azienda procederà a darne comunicazione alle RSA Nel caso di modifiche riconducibili alla unilaterale volontà aziendale, queste saranno preventivamente discusse con le RSA.
1.5. b) Durata orario giornaliero
Il lavoro ordinario, per i turni diurni e serali, di norma non supererà le otto ore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23.3 del vigente CCNL Il lavoro ordinario, per i turni notturni, non supererà le 8 ore e 30 minuti.
1.5. c) Equità matrici su base annua
Viene confermato l’impegno aziendale affinché le matrici utilizzate per i turni rispecchino il principio dell’equità in modo che alcuni dipendenti non risultino svantaggiati rispetto ad altri.
1.5. d) Ciclicità nella fruizione delle festività.
Viene confermato l’impegno aziendale affinché il dipendente abbia la possibilità di fruire ciclicamente l’esonero dal dover prestare attività lavorativa nella stessa festività lavorata l’anno precedente. Nelle strutture con meno di 15 dipendenti l’Azienda esaminerà la richiesta ma non può garantire tale ciclicità.
1.5. e) Riposo settimanale
Ad esclusione del personale che svolge lavoro su turni ed al personale addetto ai negozi, i riposi coincidono con il sabato e la domenica.
Per i lavoratori che svolgono lavoro su turni, il riposo settimanale viene determinato in due giorni consecutivi dopo 5 turni lavorativi consecutivi.
Per il personale addetto ai negozi, il riposo settimanale viene determinato nella giornata di domenica ed in due mezze giornate cadenti dal lunedì al sabato.
1.5. f) Periodo di riposo Unità Operativa
Dopo un turno serale l’intervallo minimo con il turno successivo sarà di 15 ore.
Dopo un turno notturno l'intervallo minimo sarà di 23 ore.
La Direzione si impegna, nel rispetto delle necessità tecniche - organizzative, a strutturare dopo il turno notturno un periodo di riposo pari a 30 ore.
Per esigenze tecnico-organizzative, le Unità Operative di nuova costituzione, sperimentali o comunque con organico inferiore alle 16 unità, potranno effettuare riposi, tra un turno e l’altro, inferiori a quelli sopra indicati a seguito di accordo con le RSA.
1.5. g) Sabati e Domeniche - Smontante notte - Limitazioni ad orari di ingresso per Centrale Operativa Italia/Service
Fatto salvo l’orario di lavoro di cui all’art. 23.1 comma 1 del CCNL, gli obiettivi da tenere in considerazione sono 2 week end liberi al mese, part-time diurno con limitazione degli ingressi alle 09:30 e 30 ore di riposo per lo smontante notte, (per priorità si intende dare precedenza ad una voce sull’altra; l’Azienda proporrà delle prove partendo con priorità allo stesso livello e poi dando precedenza ad una o all’altra).
1.5. h) Volontarietà del turno notturno per la Centrale Operativa Italia/Service (attualmente 6 Team)
Per quanto riguarda la Centrale Operativa Italia/Service (attualmente 6 Team) il turno notturno viene attribuito su base volontaria. Qualora non si trovi il volontario l’Azienda assegnerà d’ufficio il turno in base al principio di equa distribuzione.
1.6.) Pausa mensa
La pausa mensa è di norma stabilita in 45 minuti, fatto salvo che, a fronte di particolari necessità tecnico-organizzative, l’Azienda potrà stabilire periodi di pausa diversi, comunque non superiori ai 90 minuti.
Fermo restando il rispetto della durata stabilita per la pausa mensa, eventuali ritardi, se contenuti entro un massimo di 15 minuti, potranno essere recuperati dal dipendente che fruisce di un orario elastico, portando tali minuti come ipotetico prolungamento dell’orario d’ingresso e pertanto recuperabili posticipando l’uscita in pari misura. Qualora il ritardo al rientro dalla pausa pranzo risultasse superiore alla fascia elastica prevista per il dipendente, lo stesso sarà considerato quale ritardo a tutti gli effetti. Il mancato recupero del ritardo accumulato in pausa pranzo determinerà una trattenuta pari al massimo ritardo previsto, escludendo eventuali azioni disciplinari.
1.7.) Cambi Turno tra Team Diversi (Centrale Operativa Italia/Service - attualmente 6 Team) (da rivisitare)
Viene riconosciuta la possibilità di effettuare cambi turno, anche tra Team diversi indipendentemente dalla fascia oraria.
La richiesta di cambio turno dovrà essere presentata:
• 7 gg. prima, in presenza di cambio con operatore in possesso dei medesimi skill del richiedente.
• 30 gg. prima, in presenza di cambio con operatore che non possiede i medesimi skill del richiedente.
Restano invariate le attuali disposizioni relative ai cambi all’interno nel proprio team.
Verrà definita da parte della Direzione Operativa la modulistica da utilizzare per la richiesta di cambio turno.
1.8.) Uscita dai turni notturni per “Anziani”
Per i dipendenti con 10 anni di anzianità di servizio e 38 anni di età anagrafica, l’Azienda garantisce l’impegno a valutare caso per caso le motivazioni prodotte dal dipendente e di verificare la possibilità di esonero del dipendente dal turno notturno permanente o temporaneo.

2.) Part-time reversibile
2.1) Part Time Reversibile fino a 5 mesi
Per il personale non turnista viene concesso, nel limite del 10% della forza presente nel Servizio di appartenenza, di poter fruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un massimo di mesi 5.
Qualora il 10% risulti inferiore ad una unità, sarà il responsabile del Servizio di appartenenza a valutare se sussistono gli elementi per soddisfare la domanda.
Una nuova richiesta di trasformazione non potrà essere accolta prima di 3 anni dalla data di rientro nella percentuale di lavoro originaria.
Tale opportunità è riconosciuta unicamente al personale a tempo indeterminato con un’anzianità di almeno 12 mesi.
2.2) Part Time Reversibile fino a 12 mesi
Per il personale non turnista viene concesso, con un limite del 5% della forza presente nel Servizio di appartenenza, di poter fruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi.
Qualora la percentuale individuata al paragrafo precedente risulti inferiore ad una unità sarà il responsabile del Servizio di appartenenza a valutare se sussistono gli elementi per soddisfare la domanda.
La richiesta di poter usufruire dell’istituto di cui al presente articolo, dovrà essere effettuata alla Direzione del Personale e nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
• Livelli QS, Q ed AS: 6 mesi
• Livelli A, B, C, D, E: 4 mesi
La richiesta presentata a fronte di questo istituto non potrà essere in alcun modo collegabile al riconoscimento di riduzione di orario parziale riconosciuta per qualsiasi altro titolo.
Qualora una richiesta di riduzione di orario formulata in base al presente articolo risultasse inferiore ai 12 mesi (comunque superiore ai 5), il dipendente potrà richiedere, con un preavviso di 2 mesi, il prolungamento del part-time richiesto. Resta ovviamente inteso che richiesta iniziale ed eventuale proroga successiva, non dovranno in ogni caso superare il limite massimo dei 12 mesi.
Quanto sopra comporterà ovviamente una riverifica della percentuale del 5% ed avrà priorità su qualsiasi altra nuova richiesta già presentata ed eventualmente accolta sulla base della previsione dell’originaria scadenza. Questo vale anche nei casi di richiesta di prolungamento formulata in data successiva da colleghi presenti nel medesimo Servizio.
Una nuova richiesta di trasformazione non potrà essere accolta prima di 5 anni.
Resta inteso che tale opportunità è riconosciuta unicamente al personale a tempo indeterminato con un’anzianità di almeno 12 mesi e che deve ritenersi escluso l’organico assunto ai sensi dell’art. 19.1 del vigente CCNL (contratto di Apprendistato Professionalizzante).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.2 (Estremi del rapporto) del vigente CCNL, l’Azienda potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato in sostituzione numerica del personale oggetto di riduzione della percentuale lavorativa ai sensi del presente articolo.
Il rapporto di lavoro potrà essere prorogato fino alla data di rientro della persona sostituita nella percentuale lavorativa precedente.
2.3) Passaggio definitivo da Full Time a Part Time - Criteri di accettazione della richiesta
Eventuali richieste di riduzione definitiva dell’attività lavorativa da Full Time a Part Time, verranno accolte in presenza di necessità tecnico-organizzative e produttive.
In termine di priorità verranno presi in considerazione:
1. data di presentazione della richiesta;
2. in caso di richieste presentate in pari data, carichi di famiglia del dipendente;
3. conciliazione tempi di vita e di lavoro.
2.4) Passaggio definitivo da Part Time a Full Time o incremento della percentuale lavorativa - Criteri di accettazione della richiesta
Eventuali richieste di incremento definitivo dell’attività lavorativa da Part Time a Full Time ovvero richieste di incremento definitivo della percentuale lavorativa Part Time, verranno accolte in presenza di necessità organizzative e produttive.
L’Azienda darà evidenza della necessità e delle caratteristiche professionali richieste al personale operante nell’ambito della struttura richiedente: una volta identificate le candidature idonee, l’individuazione della figura avverrà tenendo conto delle seguenti priorità:
1. data di presentazione della richiesta;
2. a parità di data di presentazione della richiesta, anzianità lavorativa aziendale del dipendente.

5.) Regolazione scostamenti positivi e negativi del monte ore lavorato rispetto al monte ore assegnato (da rivisitare)
Viene definito che, pur nell’ottica di un monte ore lavorative annuo complessivo, gli operatori avranno un rendiconto puntuale, ad ogni elaborazione dei cicli di turnistica (*), riguardo allo scostamento di ore tra il numero di ore lavorative del periodo di riferimento e le ore effettivamente lavorate. Lo scostamento che potrà esserci tra le ore lavorative e le ore lavorate dovrà essere contenuto nelle 15 ore. Per periodo di riferimento si intende il periodo intercorrente tra il primo ciclo di turnistica dell’anno e l’ultimo ciclo consegnato.
Qualora nel rendiconto dell’operatore risultasse uno scostamento superiore alle 15 ore (sia in positivo che in negativo), l’impegno aziendale è di ricondurre lo stesso alle 15 ore entro i due mesi successivi alla consegna della turnistica.
Nel caso in cui entro le due successive elaborazioni dei cicli di turnistica, lo scostamento non fosse ricondotto dalla turnistica assegnata alle 15 ore, si procederà come segue:
1. ove risulti una maggior prestazione, l’eccedenza di ore lavorative rispetto alle 15 ore di scostamento verrà trattata come prestazione straordinaria, applicando una maggiorazione forfettaria del 27%. L’importo risultante verrà corrisposto con la prima retribuzione utile;
2. ove risulti una minor prestazione, l’eccedenza verrà azzerata e lo scostamento verrà ricondotto alle 15 ore di scostamento.
Nel caso di elaborazione di recupero di scostamenti negativi, viene stabilito che per ogni ciclo di turnistica assegnato sarà solamente possibile richiedere all’operatore di prestare un massimo di 15 ore in più rispetto all’orario teorico previsto.
Con l’ultima elaborazione dell’anno solare, o con l’ultima elaborazione nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verranno regolate tutte le pendenze relative all’anno in corso, azzerando anche gli scostamenti di 15 ore.
Qualora tali scostamenti risultassero negativi nulla sarà trattenuto al dipendente in conseguenza della mancata prestazione lavorativa, mentre nel caso in cui tali scostamenti risultassero positivi, verranno liquidati con la prima retribuzione utile applicando la maggiorazione forfettaria del 27%.
(*) Nota a verbale
Per ciclo di turnistica si intende il piano dei turni di lavoro che devono essere effettuati dal singolo operatore. Il ciclo di turnistica può essere sviluppato su un periodo pari a un mese di calendario o a 4 settimane o a 5settimane, fatto salvo quanto previsto all’art. 1.5 c) e 1.5 d) del presente CIA.


6.) Regolazione scostamenti del monte orario lavorato rispetto al monte orario assegnato a fronte di cambi turno (da rivisitare)
È possibile, fatta salva la discrezionalità aziendale circa la concessione al dipendente di effettuare un cambio su un turno di lavoro assegnato, effettuare dei cambi turno solo con un limite massimo di un’ora e mezza di scostamento tra il turno assegnato e quello effettuato.
Dopo ogni ciclo di turnistica, qualora risultasse uno scostamento superiore alle 5 ore, sia esso in positivo che in negativo, l’operatore si impegna a ricondurre lo scostamento entro le 5 ore nei due successivi cicli di turnistica.
In mancanza di detto recupero, per le ore di scostamento eccedenti le 5 ore si procederà come segue, con la prima retribuzione utile:
1. la maggiore prestazione eccedente le 5 ore verrà retribuita come lavoro ordinario (nessuna maggiorazione);
2. la minor prestazione eccedente le 5 ore verrà trattenuta come ore non lavorate o, su richiesta dell’operatore, scalata dai permessi individuali.
Con l’ultima elaborazione dell’anno solare, o con l’ultima elaborazione nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, verranno regolate tutte le pendenze relative all’anno in corso, azzerando completamente gli scostamenti.
Qualora tali scostamenti risultassero negativi, verranno trattenuti come ore non lavorate; qualora tali scostamenti risultassero positivi, verranno liquidati come lavoro ordinario (nessuna maggiorazione).

10.) Indennità di reperibilità
10.1) Reperibilità Operativa per copertura turno
Ai dipendenti, part-time e full-time, che prestano attività in unità operative, per ciascuna giornata di turno in reperibilità, intesa come impegno alla copertura di un turno lavorativo, da effettuarsi entro 2 ore dalla richiesta, sarà corrisposta un’indennità giornaliera […]
In caso di effettiva prestazione lavorativa, in aggiunta all’indennità prevista, sarà riconosciuto:
• un compenso pari alle ore di lavoro prestate e le maggiorazioni previste per turno e per straordinario;
• in alternativa al punto di cui sopra, sarà riconosciuto per le ore prestate, un riposo compensativo da godersi entro la fine del mese successivo.
• in caso di riposo compensativo è previsto il pagamento della sola quota di maggiorazione relativa al lavoro straordinario.
[…]
La reperibilità sarà computata a partire dalla consegna dell’apparecchio cerca-persone (telefono cellulare) fino alla sua riconsegna, fermo restando che per l’intero periodo l’apparecchio assegnato dovrà risultare in funzione e costantemente appresso alla persona.
La reperibilità per il personale che svolge attività lavorativa a Full-Time, sarà attuabile solo nei reparti di recente creazione, nei reparti sperimentali o nei reparti che abbiano un organico inferiore a 16 unità previo accordo con le RSA.
In aggiunta al normale istituto della reperibilità viene costituito un bacino di reperibilità costituito da un minimo di cinque persone la cui composizione è aggiornata su base mensile e la cui partecipazione è volontaria.
Il ricorso al suddetto bacino sarà effettuato in caso di carenza di reperibili, nell’ottica di garantire la continuità del servizio e solo una volta venuta meno la disponibilità delle persone in reperibilità ordinaria. In caso di necessità l’Azienda potrà individuare, all’interno di tale bacino, la persona o le persone da porre in reperibilità in base al principio di rotazione.
Il pagamento dell’indennità di reperibilità alle persone del suddetto bacino scatterà dal momento di effettivo ingresso in reperibilità.
Viene inoltre precisato che, per i soli Servizi Specialistici, fermo restando la volontarietà dell’istituto è facoltà aziendale nominare reperibili qualora non vi siano volontari, secondo il principio della rotazione.
Viene fatto obbligo al dipendente reperibile di dare immediata notizia in caso di impossibilità sopraggiunte (indisposizione, malattia, ecc.), in modo da consentire all’Azienda di individuare un eventuale sostituto reperibile.
[…]
10.2) Reperibilità non operativa per interventi
Ai dipendenti, part-time e full-time, per ciascuna giornata di reperibilità non operativa ed in cui non sia stato pianificato alcun turno lavorativo, sarà corrisposta una indennità giornaliera […]
[…]

13.) Buono pasto
[…]
13.1.) Convenzioni con strutture di ristorazione
L’Azienda si adopererà per sottoscrivere apposite convenzioni per i propri dipendenti che prestano attività lavorativa in Sedi diverse da quella principale.
L’individuazione di tali esercizi di ristorazione adiacenti i luoghi di lavoro potrà avvenire anche su segnalazione dei lavoratori/delle lavoratrici.

17.) Formazione
L’Azienda conferma gli attuali principi e modalità relativi alla formazione, sia del personale in forza, sia per quello di nuova assunzione.
17.1) Formazione Dipendenti
L’Azienda e le RSA condividono sull’opportunità di effettuare attività formativa, inerente la mansione ricoperta, su tutto il personale per il quale se ne rilevi la necessità, nel corso del periodo di vigenza del Contratto Integrativo Aziendale.
Le RSA potranno segnalare eventuali specifiche necessità formative.
Al termine di tale periodo, l’Azienda e le RSA si incontreranno per una verifica congiunta dell’attività svolta.
17.2) Piani formativi
Qualora l’Azienda ravvisasse l’opportunità di richiedere finanziamenti sulla formazione, la domanda verrà verificata con le RSA prima del suo inoltro agli enti competenti in modo tale che le stesse RSA possano verificare l’iter burocratico.
Le RSA avranno quindi visibilità della pianificazione delle attività formative, attraverso la loro partecipazione agli incontri propedeutici all’approvazione dei piani da inviare al Fondo FBA.
L’Azienda e le RSA si impegnano affinché tale condivisione avvenga con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione dei piani suddetti.
17.3) Percorsi formativi e/o di affiancamento al rientro da lunghi periodi di astensione lavorativa
Le Parti convengono sulla necessità di fornire al personale dipendente in forza presso le aziende Europ Assistance Italia spa ed Europ Assistance Service spa, che rientra in Azienda dopo un lungo periodo di astensione dal servizio, uno specifico percorso che consenta al lavoratore di recuperare, se ne sussiste la necessità, la propria professionalità attraverso uno specifico percorso formativo o di affiancamento.

18.) Art. 9 legge 53/2000
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della L. 53/2000 l’Azienda si rende disponibile a prevedere le azioni positive per consentire alla madre o al padre di usufruire di forme di flessibilità di orario e dell’organizzazione del lavoro al fine di conciliare tempo di vita e tempo di lavoro, nonché progetti di formazione al fine di reinserimento dopo un periodo di congedo superiore a 150 giorni.
I progetti si attiveranno solo a seguito dell’ottenimento del finanziamento in accordo con le RSA.
18.2) Azioni Positive per le Pari Opportunità
Al rientro della lavoratrice dalla maternità, l’Azienda valuterà la possibilità di inserire la risorsa con orari compatibili alle esigenze della stessa legate alla cura del bambino fino al compimento del terzo anno di età.

19) Tutela della libertà e dignità del lavoratore
19.1) Internet quale strumento di lavoro aziendale.
L’Azienda ha deciso di diffondere, gradualmente, a tutto il personale l’utilizzo di Internet quale nuovo strumento a supporto dell’attività lavorativa del proprio personale.
Tale strumento dovrà quindi essere utilizzato esclusivamente per fini aziendali.
Garantendo l’attuale logica, si conferma che la scelta aziendale è quella di responsabilizzare il singolo dipendente lasciandogli la responsabilità per un corretto utilizzo di Internet legato alla propria attività.
L’Azienda si riserva di verificare periodicamente il corretto utilizzo.
Qualsiasi dato generato tramite sistema telefonico, informatico, ACD, non sarà utilizzato come controllo a distanza, ai sensi dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori.
19.2) Installazione di impianti di rilevazione audiovisivi
Le Parti convengono che per l’installazione di videocamere seguirà un Accordo con i seguenti punti:
• La mappatura delle videocamere installate.
• Cartelli e/o segnali che ne consentano l’identificazione.
• Definizione di un periodo temporale, trascorso il quale le immagini registrate vengano distrutte.
• Definizione di chi può prendere visione delle immagini registrate.
Il posizionamento e l’attivazione di detti impianti avverrà nel rispetto delle normative previste dall’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 che ne esclude l’utilizzo per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.