Tipologia: Accordo
Data firma: 3 maggio 2017
Parti: Utilitalia, Cisambiente, Legacoopservizi e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel
Settori: Servizi, Servizi ambientali
Fonte: cms.utilitalia.it

Sommario:

  Art. 21 - Trattamento per i giorni festivi e per le festività soppresse
A. Trattamento per i giorni festivi
B. Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse
Norma transitoria
Art. 22 - Lavoro domenicale
Art. 25 - Riposo settimanale
Art. 42 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro
A) Obblighi di comunicazione e certificazione - Visite di controllo
B) Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto)
  C) Trattamento economico
E) Effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione del posto o comporto
F) Revoca, sospensione e cessazione del trattamento economico di cui alla lettera C)
G) Regolamentazione per malattia o infortunio non sul lavoro di breve durata.
H. Avvicendamento di imprese
Art. 43 - Trattamento per infortunio sul lavoro e malattia professionale
Norma transitoria

Verbale di Accordo

Addì, 3 maggio 2017 si sono incontrate in Roma Utilitalia […], Cisambiente […], Legacoopservizi e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil […], Fit Cisl […],Uiltrasporti Uil, Fiadel […]
Facendo seguito a quanto concordato nel verbale di accordo 13.03.2017, le parti convengono il nuovo testo degli articoli 21 (trattamento per i giorni festivi e le festività soppresse) - 22 (lavoro domenicale) - 25 (riposo settimanale) del vigente CCNL, di seguito allegati.
Le parti, fatti salvi i contenuti, si riservano di procedere in sede di collazione all'armonizzazione sistematica degli articoli suddetti e degli altri relativi al tema dei riposi e delle festività.
Tenuto, altresì, conto degli impegni presi con l'Accordo del 10 luglio 2016 di rinnovo del CCNL 17.6.2011, in particolare nel punto e) Malattia, le Parti suddette convengono il nuovo testo contrattuale degli articoli 42 (Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro) e 43 (Trattamento per infortunio sul lavoro e malattia professionale) del CCNL vigente, di seguito allegati.
In relazione alla decorrenza prevista per l'entrata in vigore delle modifiche dei suddetti articoli 42 e 43 ed a norma del citato punto e) dell'accordo 10 luglio 2016, le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che l'indennità integrativa mensile di cui all'art. 32, lettera L) del CCNL è aumentata da 30,00 euro/mese a 50,00 euro/mese a decorrere dalla retribuzione del mese di giugno 2017.
Le Parti convengono di proseguire il confronto per la stesura del nuovo testo degli altri articoli contrattuali indicati nell'Accordo del 10 luglio 2016.

Art. 22 - Lavoro domenicale
1) Ai lavoratori che prestano servizio domenicale normale - in turni con riposo settimanale fissato in altro giorno, al fine di garantire la continuità dei servizi d’istituto - è riconosciuta un’indennità pari a euro 7,00.
Tale importo potrà essere incrementato previa contrattazione aziendale.
[…]

Art. 25 - Riposo settimanale
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, le parti convengono quanto segue:
1. Il lavoratore ha diritto, di norma, ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumularsi con le ore di riposo giornaliero.
2. Sono peraltro consentite la collocazione nonché modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga determinate dalle esigenze tecnico-organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato.
3. Per il personale addetto, anche in servizio di reperibilità, ai servizi ambientali di cui all’art. 3 del presente CCNL, qualora il riposo settimanale cada in un giorno feriale, la domenica è considerata giorno feriale lavorativo, mentre è considerato giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale.
4. Fatto salvo quanto previsto ai sensi del precedente comma 2, qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
5. Per il personale addetto a turni avvicendati, l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e l’inizio della successiva.

Art. 42 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro
B) Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto)

[…]
4. In presenza di gravi patologie quali, a titolo esemplificativo, malattie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, SLA., morbo di Cooley, trapianti di organi vitali, Aids conclamato, uremia cronica, che richiedano terapie salvavita o cure invasive e prolungate, come ad esempio l’emodialisi e la chemioterapia, i periodi di ricovero ospedaliero anche in day hospital o di ospedalizzazione domiciliare ed i giorni di assenza direttamente correlati alle citate terapie, debitamente certificati e comunicati, intervenuti nell’arco temporale dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso non si computano ai fini del raggiungimento del periodo di conservazione del posto fino ad un massimo complessivo di 300 giorni di calendario nel medesimo arco temporale. La natura delle patologie e la specifica terapia salvavita o cura invasiva e prolungata da effettuare devono risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie.
5. Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975 n. 419 per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da T.B.C.
[…]

G) Regolamentazione per malattia o infortunio non sul lavoro di breve durata.
1. A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall’azienda e comunicato alla RSU o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del presente CCNL, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, l’azienda, nell’anno solare successivo, effettuerà, per ogni episodio di malattia o infortunio non sul lavoro di durata pari o inferiore a 5 giorni di assenza, le seguenti trattenute retributive, fatto comunque salvo quanto indennizzato dall’Inps:
a) a partire dal 6° evento morboso (ovvero dal 5° se le assenze complessivamente considerate hanno comunque già superato i 13 giorni di calendario anche non continuativi): trattenuta di 35 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
b) dal 9° evento morboso in poi: trattenuta di 45 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
c) a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alle misure precedenti, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto contrattuale.
[…]
3. Quanto previsto dal comma 1 del presente punto G) non trova applicazione nel caso di assenza per eventi morbosi, certificata da medici specialisti del servizio sanitario nazionale, riferiti a:
a) gravi patologie che richiedano terapie salvavita di cui alla lett. B), comma 4 con conseguente discontinuità della prestazione lavorativa;
b) eventi morbosi delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza o patologie di genere;
c) assenze con ricovero ospedaliero o day hospital o ospedalizzazione domiciliare;
d) assenze individuate nell’ambito di specifici accordi locali.
[...]

Art. 43 - Trattamento per infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente l’azienda, al fine di consentire al datore di lavoro di prestare le prime cure.
[…]
6. Laddove, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, l’azienda esaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
7. Qualora l’infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, l’azienda ha facoltà di ripetere dal lavoratore, fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a tale titolo, la quota di trattamento economico corrisposta a proprio carico.
[…]