Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 giugno 2017, n. 14920 - Calcolo della percentuale di danno biologico


«Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabéllate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni».


 

Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 15/06/2017

 

 

 

Rilevato che:
1. l'Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva condannato listituto a corrispondere in favore di I.R.D.S. l'indennizzo in capitale previsto dall'articolo 13 del dLgs n. 38 del 2000 nella misura corrispondente al grado di inabilità del 7% per l'infortunio verificatosi in data 25/2/2009.
2. L'istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 commi 2 e 3 del d.lgs n. 38 del 2000 e del d.m. 25/7/2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni. Lamenta che la Corte d'appello, e prima ancora il Tribunale, abbiano recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva riconosciuto la percentuale di danno biologico del 7% quale risultante dalla somma aritmetica delle percentuali relative a due menomazioni riscontrate, applicate per analogia e proporzionalità, ovvero il 2% per la voce 238 e il 5% per la voce 259, maggiorando la percentuale prevista per la seconda voce (che prevede una percentuale sino al 3%), anziché applicare il criterio secondo il quale in caso di danni composti, la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e o della funzione interessata dalle menomazioni. Tale valutazione complessiva avrebbe determinato un risultato contenuto nella percentuale del 6%, già riconosciuta in sede amministrativa.
3. I.R.D.S. è rimasta intimata.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che: 
1. il ricorso è manifestamente fondato.
Occorre premettere che nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. ord., 13/06/2014, n. 13574).
2. La Tabella contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; è possibile, al fine di personalizzare l'indennizzo, che tale predeterminazione venga superata, mediante l'attribuzione di un coefficiente previsto per una fascia superiore, ma ciò richiede un’adeguata motivazione medico-legale. Inoltre, i criteri applicativi allegati al d.m. citato prevedono tra l’altro che «Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabéllate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni».
4. Nel caso, l’ausiliare, con valutazione recepita dalla Corte territoriale, ha accertato la sussistenza di « esiti di frattura del V dito della mano sx e dello stiloide ulnare omolaterale con residuo deficit algo-funzionale di polso e mano »; ha poi sommato le previsioni delle voci tabellari, previo aumento della percentuale prevista per la seconda voce (dal 3 al 5%) sulla base dei richiamati criteri di “analogia e proporzionalità”. In tal modo, il consulente, e di conseguenza la Corte d’appello, hanno tuttavia operato una valutazione parcellizzata, senza esaminare le dimensioni del danno nella sua incidenza complessiva, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, in applicazione della previsione relativa ai danni composti, sopra riportata (così Cass. 03-06-2016, n. 11509).
5. In conclusione, il ricorso dev’ essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi agli esposti principi.
6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.4.2017