DIRETTIVA (UE) 2016/2309 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2016


che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 


 


LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
 

 

(1)

L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.

 

(2)

Le disposizioni dei suddetti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano pertanto a decorrere dal 1o gennaio 2017, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2017.

 

(3)

L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1 e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

 

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 1

 

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

 

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

 

1)

nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:

«I.1.   ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2017, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;

 

2)

nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal testo seguente:

«II.1.   RID

Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1o gennaio 2017, restando inteso che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito dal termine “Stato membro”, come opportuno.»;

 

3)

nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal testo seguente:

«III.1.   ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017, così come l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali il termine “parte contraente” è sostituito con il termine “Stato membro”, come opportuno.».

 

Articolo 2

 

Recepimento

 

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 3

 

Entrata in vigore

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 4

 

Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 


 

(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

 

 

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