Cassazione Penale, Sez. 3, 16 giugno 2017, n. 30174 - Scavi e varie violazioni del datore di lavoro. Procedura di estinzione delle contravvenzioni


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 17/01/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 4.11.2015 il Tribunale di Messina ha condannato B.A. alla pena di € 3.000,00 di ammenda, oltre alle spese, pena sospesa, per i seguenti reati di cui è stata riconosciuta la continuazione: a) art. 109, comma 1, D. Lgs. 81/08, perché, in qualità di datore di lavoro e titolare della ditta Sicilnord Impianti con sede in Messina non aveva dotato il cantiere sito in Messina Camaro, angolo via Santa Marta, di idonea recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei alla lavorazione, b) art. 118, D. Lgs. 81/08 perché, nelle qualità sopra descritte, aveva consentito lo svolgimento dei lavori all'interno dello scavo a trincea con altezza massima a mt 1,80 dal livello terra, senza aver imposto un'inclinazione adeguata del terreno fronte scavo, c) art. 120, comma 1, D. Lgs. 81/08 perché, nelle qualità sopra descritte, aveva consentito in prossimità degli scavi, il deposito di materiale di risulta degli scavi stessi, reati tutti accertati in Messina il 22.3.2012.
2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 125, c.p.p., per totale carenza di motivazione. Il Giudice, oltre a non fornire una minima motivazione, non aveva neanche compreso la contestazione effettivamente mossa all'imputato, perché secondo il Giudice la responsabilità dell'imputato non risiedeva nella violazione delle norme cautelari di cui agli art. 109, 118 e 120, d. Lgs. 81/08, bensì nel non aver aderito alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro previste dall'art. 19 L. 758/94 che non era prevista dalla legge come reato. La sentenza era nulla a seguito di motivazione apparente e dunque inesistente quando avulsa dalle risultanze processuali o fondata su argomentazioni di puro genere o su asserzioni apodittiche o su proposizioni prive di efficacia dimostrativa, come nel caso in esame. Dalla deposizione del teste C.M. non erano emerse le violazioni commesse dall'imputato.
Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli art. 109, 118 e 120, d. Lgs. 81/08 e dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancanza di motivazione, derivante sia dal testo della sentenza impugnata che dalle dichiarazioni del teste C.M. all'udienza del 4.11.2015. All'imputato erano state contestate tre violazioni: a) di non aver dotato il cantiere di idonea recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei alla lavorazione, b) di aver consentito lo svolgimento dei lavori all'interno dello scavo a trincea con altezza massima a mt 1,80 dal livello terra senza aver imposto un'inclinazione adeguata del terreno fronte scavo, c) di aver consentito, in prossimità degli scavi, il deposito di materiale di risulta degli stessi. Sennonché il cantiere era dotato di recinzione, l'inidoneità dello stesso derivava esclusivamente dalla convinzione del teste e l'indicazione dell’altezza di mt. 1,80 era stata determinata da un confronto visivo dello scavo in proporzione con la presunta altezza dell'operaio, senza effettuare alcuna misurazione; inoltre il teste aveva riferito che non si trattava di un deposito in senso tecnico ma che la terra era stata provvisoriamente accantonata in quanto erano in corso i lavori. Il Giudice non aveva adeguatamente motivato sui temi sottoposti alla sua attenzione.
Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., siccome il suo comportamento non poteva definirsi abituale e l'offesa era di particolare tenuità.

 

 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alle prime due censure, la motivazione non è né omessa né apparente. Il Giudice di merito ha ben spiegato le violazioni commesse dall'imputato, oggetto di specifica contestazione, e ha dato conto della testimonianza dell'Ispettore del lavoro che aveva confermato l'eliminazione delle violazioni nonché l'ammissione del contravventore al pagamento dell'oblazione entro 30 giorni dalla data di notifica senza che, però, fosse seguito il versamento della somma.
Sul tema va data continuità all'orientamento di questa Sezione, sentenza n. 24418/16, Rv 267105, secondo cui "In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e comunque prima dell'esercizio dell'azione penale)".
Per il resto, il ricorrente svolge degli argomenti in fatto in ordine ai profili oggetto del verbale dell'Ispettore il cui esame è precluso alla cognizione di questa Corte.
Quanto al terzo motivo, va osservato che la richiesta di applicazione dell'art. 131bis c.p. è stata dedotta per la prima volta, inammissibilmente, in questo giudizio ancorché la norma sia entrata in vigore il 2.4.2015, in data anteriore alla deliberazione della sentenza (si vedano, Cass., Sez. 6, n. 20270/16, Rv 266678, secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello; tale questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; Cass., Sez. 7, n. 43838/16, Rv 268281).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.