Tipologia: CPL
Data firma: 17 dicembre 1998
Validità: dal 10.11.1998
Parti: Sezione imprenditori Edili minori ed Affini-Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Matera
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Minimi di paga base oraria
Art. 3 - Anticipazione della C.I.G.O.
Art. 4 - Elemento economico territoriale
Art. 5 - Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti
Art. 6 - Cantieri lontani dai centri abitati
Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva
Art. 8 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
Art. 10 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Attrezzi di lavoro
Art. 13 - Trasferta
Art. 14 - Edil Cassa
  Art. 15 - Anzianità professionale edile
Art. 16 - Formazione professionale, ente scuola
Art. 17 - Quote di adesione contrattuale
Art. 18 - Contributi aggiuntivi
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale
Art. 20 - Disciplina per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro
Art. 21 - Prevenzione infortuni
Art. 22 - Diritto allo studio
Art. 23 - Multe
Art. 24 - Inscindibilità, condizioni di miglior favore
Art. 25 - Parte generale e norme di rinvio
Art. 26 - Validità e durata
Allegato
Protocollo aggiuntivo

Contratto collettivo provinciale di lavoro

Il 17 dicembre 1998 in Matera, tra: la Sezione degli Imprenditori Edili Minori ed Affini aderente all'Aniem-Confapi della Provincia di Matera, e in ordine alfabetico: il Sindacato Provinciale Edili Affini del Legno (Feneal) della Provincia di Matera, aderente alla Uil, la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini (Filca) della Provincia di Matera, aderente alla Cisl, la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini (Fillea) della Provincia di Matera, aderente alla Cgil, viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 luglio 1995, da valere in provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

Premessa
La crisi determinatasi negli ultimi anni nel settore edile, in generale in tutto il Paese e più in particolare nella provincia di Matera, ha prodotto un fermo dei lavori, sia pubblici, per la drastica diminuzione di investimenti in opere pubbliche, sia privati, per la caduta degli investimenti, che a sua volta ha causato gravi e pesanti conseguenze sulle imprese edili, sia sulla struttura aziendale, sia sulla struttura occupazionale con drastici ridimensionamenti tali da compromettere addirittura la loro presenza sul mercato.
Preso atto di questa situazione congiunturale, le parti concordano sulla necessità di avviare ogni più opportuna iniziativa per favorire la piena ripresa del settore, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
- superamento delle varie forme di lavoro sommerso, dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese, attraverso l'adozione di strumenti per l'analisi del mercato del lavoro e di misure a sostegno della qualità del prodotto immobiliare;
- diffusione della cultura della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sia nei datori di lavoro che nei lavoratori;
- monitoraggio dell'andamento della domanda, pubblica e privata, del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione, e dell'iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;
- in attesa di normative di qualificazione delle imprese imperniate su rigorosi criteri qualitativi, promozione dell'impegno delle medesime verso una maggiore affidabilità delle prestazioni fornite;
- promozione di forme di finanziamento agevolato a beneficio delle imprese del settore anche per l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di dispositivi di protezione antinfortunistica e più in generale per il miglioramento della qualità del prodotto e della sicurezza del lavoro;
- impulso alla formazione di base e alla formazione continua, con particolare cura per la riqualificazione dei livelli più bassi.

Art. 1 - Orario di lavoro
Con riferimento all'art. 5 del CCNL 21 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua, ripartite su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Resta confermato il diritto dei lavoratori di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per 48 ore;
b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal l° lunedì di dicembre.
I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un'ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.
Per i cantieri in estensione, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere.

Art. 5 - Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti
Visto l'art. 15 del CCNL 21 luglio 1995, le parti ribadiscono la piena operatività di detto articolo, con riferimento ai commi 4 e 5, lett. b) del richiamato articolo. Le imprese, pertanto, consegneranno preventivamente copia delle dichiarazioni relative alle lavorazioni appaltate e subappaltate all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, che provvederà a inviare copia alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva
In presenza di almeno 16 dipendenti occupati presso ciascun cantiere, ubicato fuori dalla cinta urbana, l'impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità.
La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa. L'impresa stessa concorrerà alla spesa dei pasti nella misura dell'80% per ciascun pasto consumato. Nell'eventualità che non si possa istituire detto servizio di mensa, si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
Riferite al gruppo B) dell'art. 21 del CCNL 21 luglio 1995 - lavori in galleria - le parti concordano le seguenti indennità:
- lettera a) 50%
- lettera b) 30%
- lettera c) 25%
Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell'art. 21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
a) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri - 8%;
b) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri - 12%;
c) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri - 18%;

Art. 10 - Indennità per lavori di alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 21 luglio 1995 si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
- per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. - 13%;
- per lavori eseguiti oltre i metri 1000 s.l.m. - 17%.

Art. 12 - Attrezzi di lavoro
Le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro. Ove, su richiesta dell'impresa, i lavoratori apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta una indennità […]

Art. 16 - Formazione professionale, ente scuola
Le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzioni, individueranno le figure professionali di cui il settore stesso necessita e daranno comunicazione all'Ente Scuola che deve provvedere alla formazione ditali figure professionali.
L'Edil Cassa, sulla base di dati che acquisisce attraverso l'osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all'Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, predispone adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non (formazione continua).
Con riferimento all'art. 93 del CCNL 21 luglio 1995, il contributo per l'addestramento professionale, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del presente contratto.
Detto contributo dovrà essere corrisposto all'Edil Cassa, che lo verserà mensilmente all'Ente Scuola.

Art. 20 - Disciplina per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro
Vista la legge [dlgs] n. 626/94, si concorda il rilancio delle attività del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro - CTP, in aderenza a quanto disposto dall'art. 89 lett. A) del CCNL 21 luglio 1995. Il CTP dovrà svolgere, in particolare, funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e i responsabili dei lavori per la sicurezza, anche in rapporto con gli altri Enti che svolgono analoghi compiti, promovendo idonee iniziative.
Il CTP è inglobato nell'Ente Scuola Edili per cui al suo finanziamento si provvederà mediante il contributo di cui all'art. 15 del presente contratto provinciale, in aderenza alla previsione di cui al citato art. 89 - lett. A) del CCNL 21 luglio 1995.
Pertanto il contributo relativo al diritto allo studio, pari allo 0,05%, già destinato al CTP sarà devoluto all'Ente Scuola.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare la opportunità/possibilità di istituire la figura del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, entro il 30 giugno 1999.

Art. 21 - Prevenzione infortuni
Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (626/94), richiamano l'applicazione integrale del CCNL 21 luglio 1995 artt. 88 e 89.

Art. 22 - Diritto allo studio
Le parti, nel richiamare integralmente il disposto di cui all'art. 92 del CCNL 21 luglio 1995, ribadiscono che il relativo contributo pari allo 0,05% già destinato al finanziamento del CTP, viene inglobato all'Ente Scuola Edili per il Conseguimento delle finalità proprie del CTP in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Art. 25 - Parte generale e norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL 21 luglio 1995.

Protocollo aggiuntivo
Matera, 17 dicembre 1998
Fra la Sezione degli Imprenditori Edili Minori ed Affini aderente all'Aniem-Confapi della provincia di Matera, coadiuvati dall'Api Basilicata, Associazione delle Piccole e Medie Industrie, assistiti dal Servizio Sindacale, e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl, Fillea-Cgil, viene stipulato il seguente protocollo aggiuntivo che fa parte integrante del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro - 1° novembre 1998.
Premesso che il sistema delle Casse Edili assicura un importante e qualificato servizio in materia di certificazione della regolarità contributiva e di erogazione di rilevanti prestazioni a favore dei lavoratori iscritti;
considerato che l'articolazione contrattuale del settore può rendere tale importante strumento, in presenza di altre strutture similari, non adeguato a dare le risposte alle aspettative dei lavoratori;
ritenuto che le attuali disposizioni legislative assegnano alle Casse Edili, anche per il futuro, importanti responsabilità sulla idoneità operativa delle imprese;
rilevato che il settore delle costruzioni ha la necessità di dare continuità e forza nella lotta alla concorrenza sleale che altera la sana competitività fra le imprese e determina effetti negativi sui diritti salariali, normativi e sulla sicurezza dei lavoratori;
considerato altresì che è comune convinzione delle parti che la liberazione del settore da forme di illegalità diffusa e dal lavoro nero o sommerso si realizza attraverso il rafforzamento della contrattazione e quindi delle relazioni sindacali e imprenditoriali;
evidenziato che è comune volontà delle parti intensificare e rendere permanente il processo di formazione, di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori del settore attraverso il potenziamento delle funzioni e del ruolo propri dell'Organismo paritetico preposto e, allo stesso tempo, è in dispensabile rilanciare le attività di informazione e formazione in materia di sicurezza, igiene e luoghi di lavoro;
tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, le parti convengono quanto segue:
- le Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali sopra costituite concordano di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;
- concordano altresì che la data entro cui realizzare questo obiettivo sia quella del 30 giugno 1999, in modo da partire con un unico sistema di Cassa Edile a partire dal 10 ottobre 1999.
In appositi incontri che saranno concordati tra le parti saranno prese in esame e definite le problematiche connesse, al fine di raggiungere l'obiettivo comune di unitarietà della Cassa Edile.