Tipologia: CIRL
Data firma: 2 febbraio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulica, Basilicata
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Classificazione
Art. 3 Inquadramento
Art. 4 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 5 Lavori disagiati
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Diritti sindacali
Art. 8 Impiegati
Art. 9 CAC
  Art. 11 Retribuzione
Art. 12 Attrezzi e vestiario
Art. 13 Congedo matrimoniale
Art. 14 Congedo straordinario
Art. 15 Centri di raccolta ed indennità chilometrica
Art. 16 Formazione professionale e occupazione
Art. 17 Antincendio
Art. 18 Decorrenza e durata
Art. 19 Norma di rinvio

Contratto integrativo regionale

Il giorno 02 febbraio 2000 in Potenza, presso il Dipartimento Agricoltura Alimentazione e Foreste della Regione Basilicata- Via Anzio, tra la Regione Basilicata […], l’Uncem Regionale Lucana […] e Flai-Cgil Basilicata […], Fisba- Cisl Basilicata […], Uila-Uil Basilicata […], è stato stipulato il contratto integrativo regionale.

Le parti firmatarie del presente contratto integrativo regionale sottolineano l'importanza che assume per la Basilicata la risorsa del bosco come fattore di riequilibrio ambientale anche rispetto all'intervento dell'Eni per lo sfruttamento energetico esistente nel sottosuolo ma, soprattutto come elemento di sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale.
La legge regionale 42/98 con le funzioni assegnate agli enti delegati, nel recuperare un ritardo storico sul piano legislativo, pone la Basilicata all'avanguardia nella conservazione del patrimonio ambientale. naturalistico. turistico, paesaggistico e di difesa del sistema idro-geologico del territorio Lucano.
Con la riforma della PAC del 1992 ad in particolare con i regolamenti 2050 e 2070 del '92, il regolamento 2593/93, nonché con la proposta di "agenda 2000", l’Unione Comunitaria fa assumere alla risorsa forestale il ruolo dì parte integrante della nuova politica agricola europea.
Occorre recuperare ritardi nella politica forestale nazionale, soprattutto per quanto attiene la piena attuazione di importanti provvedimenti legislativi come la legge sulla montagna del 31.01.94 e il Piano Forestale Nazionale emanato dieci anni fa e disatteso quasi del tutto.
Le relazioni sindacali, attraverso la gestione del contratto e della legge 42/98, devono mirare ad introdurre tutti quegli elementi di innovazione e utilizzare le nuove opportunità (accordo di programma con PENTI, accordo di programma con la Puglia) per uscire definitivamente dai residui di una logica di tipo assistenziale e imboccare con decisione la strada di una forestazione con accentuati caratteri produttivi.
È costituito in Basilicata l'Osservatorio Regionale di cui all’'art. 3 del CCNL dell'1.1.98.
La funzione dell'Osservatorio è fissata dal contratto nazionale e dalle norme previste nel CIRL.
Esso è composto da tredici componenti di seguito specificati:
• 6 rappresentanti nominati dalle O.O.S.S;
• 6 rappresentanti nominati dall'UNCEM regionale;
• 1 rappresentante nominato dalla regione di Basilicata.
Qualora entro 60 giorni dalla stipula del CIRL una o più organizzazioni firmatarie non procedessero alla designazione dei componenti le altre organizzazioni si sostituiscono garantendo l'equilibrio previsto.
Il funzionamento dell'osservatorio è stabilito da un apposito regolamento che sarà varato entro 90 giorni dalla firma del contratto.
L'Uncem, gli enti delegati della Regione sono tenuti a fornire tutte le informazioni sulle seguenti materie:
• piani, programmi e risorse finanziarie,
• livelli occupazionali, di formazione e riqualificazione professionale ;
• igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre l'Osservatorio si occuperà di risolvere eventuali contenziosi che possono insorgere sull'interpretazione autentica delle norme contrattuali ed emettere il parere entro 30 giorni.

Art. 1 Sfera di applicazione
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL del 1.1.98, si applica, in aggiunta anche alla difesa dell'ambiente (guardiania ed antincendio) e protezione civile (calamità naturali, emergenza neve, emergenza idrica, ecc.) instaurati nella regione Basilicata.

Art. 5 Lavori disagiati
Ad integrazione dell'art. 53 del CCNL sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi nella neve o nella melma superiore a 12cm; gli operai possano essere addetti a lavori in acqua par un massimo di 4 ore giornaliere dovendo essere addetti per le ore residue ad altre diverse attività. 15% per i lavori in. cui l'impiego della malta cementizia è prevalente.

Art. 6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di norma distribuito su cinque giorni Lavorativi. Sono demandati ad accordi con gli Enti Delegati eventuali momenti di flessibilità.

Art. 7 Diritti sindacali
[…]
Inoltre, sono previsti
• ai delegati di cantieri 15 gg. l’anno per non più di 3 gg. consecutivi;
• assemblea di cantiere per 15 ore l’anno;
• ai lavoratori che ricoprono cariche direttive negli organismi sindacali zonali, comprensoriali regionali e Nazionali sono concessi permessi retribuiti nella misura di 12 giorni l'anno.
[…]

Art. 12 Attrezzi e vestiario
Gli enti delegati sono tenuti a fornire ai lavoratori attrezzi di lavora ed equipaggiamenti adeguati allo svolgimento delle mansioni assegnate in condizioni di massima sicurezza. Gli attrezzi e gli indumenti vengono sostituiti in rapporto all’effettivo logorio. Il lavoratore deve avena massima cura di quanto assegnatogli e non utilizzarli per usi diversi. Gli Enti Delegati che non si attengono a quanto sopra richiamato. corrisponderanno al lavoratore una indennità sostitutiva oraria di £. 350 a decorrere dall'01.01.2001.

Art. 17 Antincendio
In riferimento all'art. 11 della L.R. 412/93 vengono costituiti i nuclei di lavoratori che verranno impennati nella prevenzione degli incendi boschivi. L’individuazione dei nuclei avverrà in base al regolamento attuativo di cui all'articolo sopra richiamato
I lavoratori individuati verranno sottoposti a formazione permanente.

Art. 19 Norma di rinvio
Per tutto quello non stabilito nel presente CIRL, fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNL in vigore.