Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Gazzetta ufficiale n. L 393 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0012

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 25222/2014; Cass. Pen. 36268/2014;

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e

 

GU n. C 115 dell'8. 5. 1989, pag. 34 e

GU n. C 284 del 10. 11. 1989, pag. 8.

 

GU n. C 256 del 9. 10. 1988, pag. 51.

 

della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l'adozione di una direttiva volta a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (5), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardo alla sistemazione del luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6); che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore dei luoghi di lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (7), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la

 

Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce precisazioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai mezzi di trasporto utilizzati fuori dell'impresa e/o dello stabilimento, nonché ai luoghi di lavoro all'interno dei mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell'area edificata dell'impresa.

3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizione

Ai sensi della presente direttiva, s'intendono per luogo di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno degli edifici dell'impresa e/o dello stabilimento, compresi ogni altro luogo nell'area dell'impresa e/o dello stabilimento accessibile al lavoratore nell'ambito del suo lavoro.

 

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta

I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1992 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

Articolo 4

Luoghi di lavoro già utilizzati

I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1g gennaio 1993 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II, al massimo tre anni dopo tale data.

Tuttavia, per quanto concerne la Repubblica portoghese, i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1g gennaio 1993 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II al massimo quattro anni dopo tale data.

Articolo 5

Modifiche dei luoghi di lavoro

Qualora ai luoghi di lavoro vengano apportate, successivamente al 31 dicembre 1992, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché tali modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni siano conformi alle corrispondenti prescrizioni minime di cui all'allegato I.

Articolo 6

Obbligazioni generali

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere:

- a che le vie di circolazione che conducono a uscite e uscite d'emergenza, nonché le uscite e uscite d'emergenza stesse siano sgombre, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento;

- alla manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui agli allegati I e II, nonché all'eliminazione, quanto più rapida possibile, dei difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- alla regolare pulitura dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui all'allegato I, punto 6 e all'allegato II, punto 6, onde assicurare condizioni di igiene adeguate;

- alla regolare manutenzione e al controllo del funzionamento degli impianti e dispositivi di sicurezza, in particolare quelli di cui agli allegati I e II, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.

Articolo 7

Informazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere per quanto concerne la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 8

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Adattamento degli allegati

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati, in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alla progettazione, alla fabbricazione o alla costruzione di componenti di luoghi di lavoro, e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per la Repubblica ellenica, la data applicabile è il 31 dicembre 1994.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. SOISSON

(1) GU n. C 141 del 30. 5. 1988, pag. 6;(2) GU n. C 326 del 19 .12. 1988, pag. 123 e(3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 28.(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

(5) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag .1.

(6) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(7) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

ALLEGATO I PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI PER LA PRIMA VOLTA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA 1.

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti nel presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o un rischio.

2.  Stabilità e solidità

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego.

3.  Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d'incendio ed esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

La concezione, la realizzazione e la scelta del materiale e dei dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

4.  Vie e uscite di emergenza

4.1.  Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.

4.2.  In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4.3.  Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite d'emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

4.4.  Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte d'emergenza sono vietate.

4.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE (;).

Detta segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

4.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

4.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico.

5. Rilevazione e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

(;) GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12.

5.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

6. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

6.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.

Se viene utilizzato un impianto d'aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

6.2. Se impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica sono utilizzati, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose.

Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

7. Temperatura dei locali

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

7.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

7.3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei locali

8.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 8.2.

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

8.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

9. Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali

9.1. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

I luoghi di lavoro in cui sono installati posti di lavoro devono essere provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori.

9.2. Le superfici dei pavimenti, dei muri e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.

9.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.

9.4. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Finestre e lucernari dei locali

10.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

10.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.

11. Porte e portoni

11.1. La posizione, il numero, i materiali di realizzazione e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali o degli spazi.

11.2. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

11.3. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

11.4. Se le superfici trasparenti o traslucide di porte e portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, dette superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

11.5. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.

11.6. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

11.7. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata.

Esse devono poter essere aperte ad ogni momento dall'interno senza aiuto speciale.

Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte.

11.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile e essere sgombre in permanenza.

11.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.

Essi debbono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperte anche manualmente, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.

12. Vie di circolazione - zone di pericolo

12.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

12.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone e/o merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa.

Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

12.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

12.4. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

12.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi dovranno essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.

Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

13. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza.

Essi devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza.

Essi devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

14. Banchine e rampe di carico

14.1. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

14.2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.

Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano una certa lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

14.3. Le rampe di carico devono offrire, per quanto possibile, una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

15. Dimensioni e volume d'aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro

15.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza e un volume d'aria tali da permettere ai lavoratori di eseguire il lavoro senza rischi per la sicurezza, la salute e il benessere.

15.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività.

Se questo criterio non può essere rispettato per motivi propri al posto di lavoro, il lavoratore deve poter disporre nelle vicinanze del suo posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.

16. Locali di riposo

16.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività o del numero dei lavoratori, superiore ad un determinato limite, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

16.2. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti e essere dotati di un numero di tavoli e di sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

16.3. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

16.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.

In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

17. Donne incinte e madri che allattano

Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

18. Servizi sanitari

18.1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

18.1.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.

Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere muniti di sedili.

18.1.2. Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separti da quelli per gli indumenti privati.

18.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

18.1.4. Qualora gli spogliatoi non risultino necessari ai sensi del punto 8.1.1, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i propri indumenti.

18.2. Docce, lavabi

18.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.

Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi.

18.2.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rassettarsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.

18.2.3. Qualora le docce non risultino necessarie ai sensi del punto 18.2.1, primo comma, nelle vicinanze dei posti di lavoro devono essere collocati lavabi sufficienti ed appropriati con acqua corrente calda, se necessario.

Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.

18.2.4. Benché siano locali separati, le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.

18.3.

Gabinetti e lavabi

I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi.

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi.

19. Locali adibiti al pronto soccorso

19.1. Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta a la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

19.2. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

19.3. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

20. Lavoratori portatori di handicap

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

21. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)

21.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

I punti 12, 13 e 14 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa (vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

Il punto 12 si applica per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

21.2. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

21.3. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:

a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);

c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;

d) non possano scivolare o cadere.

 

ALLEGATO II PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO GIÀ UTILIZZATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA 1.

Osservazioni preliminari

Gli obblighi previsti nel presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o un rischio lo richiedano.

2. Stabilità e solidità

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono possedere strutture e solidità corrispondenti al loro tipo di utilizzazione.

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico non deve costituire un pericolo d'incendio o di esplosione; le persone devono essere protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

L'impianto elettrico e i dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

4. Vie e uscite di emergenza

4.1. Le vie e uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.

4.2. In caso di pericolo, tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza per i lavoratori.

4.3. Le vie e uscite di emergenza devono essere in numero sufficiente.

4.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte di emergenza sono vietate.

4.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la dirittiva 77/576/CEE.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati e deve essere durevole.

4.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

4.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto all'impianto elettrico.

5. Rilevazione e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio e, se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

5.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

6. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.

Se viene utilizzato un impianto d'aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

7. Temperatura dei locali

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

7.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei locali

8.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8.2. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

9. Porte e portoni

9.1. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

9.2. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

10. Zone di pericolo

Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.

Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

11. Locali e posti di riposo

11.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività o del numero dei lavoratori, superiore ad un determinato limite, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale o posto appropriato di riposo facilmente accessibile.

Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

11.2.

I locali e posti di riposo devono essere dotati di tavoli e di sedili con schienale.

11.3.

Nei locali e posti di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

12. Donne incinte e madri che allattano

Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

13. Servizi sanitari

13.1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

13.1.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.

Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili ed avere una capacità sufficiente.

13.1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

13.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

13.2. Docce, gabinetti e lavabi

13.2.1. I luoghi di lavoro devono essere strutturati in modo che i lavoratori dispongano nelle vicinanze:

- di docce, se la natura delle loro attività lo richiede;

- di locali speciali muniti di un numero sufficiente di gabinetti e lavabi.

13.2.2. Le docce ed i lavabi devono essere dotati di acqua corrente calda, se necessario.

13.2.3. Docce separate o un'utilizzazione separata delle stesse devono essere previste per gli uomini e per le donne.

Gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

14. Materiali di pronto soccorso

I locali di lavoro devono essere dotati di materiale di pronto soccorso.

Il materiale deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

15. Lavoratori portatori di handicap

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori portatori di handicap.

Questa disposizione si applica in particolare per le porte, le vie di comunicazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

16. Circolazione dei pedoni e dei veicoli

I luoghi di lavoro interni ed esterni devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

17. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)

Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:

a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti:

b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);

c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;

d) non possano scivolare o cadere.


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