Tipologia: CIRL
Data firma: 27 dicembre 2000
Validità: 01.03.2000 - 31.12.2001
Parti: Amministrazione forestale e Flai, Fisba e Uila
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, Sicilia
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazione
Art. 3 Ciclo lavorativo e durata minima dei rapporti a termine
Art. 4 Qualifiche degli operai
Art. 5 Organizzazione del lavoro
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Reperibilità
Art. 8 Indennità per i mulattieri per i capi squadra e per i capi operai.
Art. 9 Indennità per i lavori speciali e disagiati e indennità attrezzi
Art. 10 Ricoveri e servizi
Art. 11 Retribuzione
Art. 12 Infortunio sul lavoro e malattia
  Art. 13 Pari opportunità
Art. 14 Delegati di cantiere
Art. 15 Permessi sindacali regionali
Art. 16 Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico
Art. 17 Contributo per assistenza contrattuale regionale
Art. 18 Quote sindacali
Art. 19 Missioni e trasferte
Art. 20 Permessi
Art. 21 Previdenza complementare
Art. 22 Fondo provinciale integrativo di solidarietà
Art. 23 Attività di patronato
Art. 24 Decorrenza e durata del contratto
Art. 25 Norma di rinvio
Dichiarazione a verbale

Contratto integrativo regionale 27 dicembre 2000

Premessa
Le parti preliminarmente concordano di aderire alla premessa del CCNL 16/7/98, nella quale si pone come obiettivo la valorizzazione in tutti i suoi aspetti delle molteplici funzioni della risorsa bosco.
E con riferimento alla struttura della contrattazione così come pattuita dall'art. 2 del predetto CCNL convengono che:
Gli interventi nel settore, in considerazione degli squilibri attualmente esistenti, devono essere articolati in stretto raccordo con la progettualità più complessiva finalizzata a valorizzare il territorio e il tessuto produttivo siciliano; a tutelare l'ambiente e a sviluppare il patrimonio boschivo sia in termini di ampliamento della superficie boscata, sia in termini di adeguamento della rete dei servizi alle nuove funzioni, ma anche ai valori attribuiti al bosco.
In particolare va rafforzata l'azione di tutela dell'ambiente e del paesaggio, attraverso la ricerca di strumenti innovativi e di scelte politiche idonee a consentire un'efficace prevenzione contro gli incendi boschivi e l'erosione del suolo.
Per traguardare detti obiettivi, è altresì necessario, non solo esaltare il ruolo degli attuali addetti, il cui inserimento nel settore deve avvenire in funzione delle scelte innovative e delle nuove e molteplici esigenze tecniche e produttive dell'intervento, ma anche realizzarne il rafforzamento in termini qualitativi come maggiore stabilità, crescita professionale, riconoscimento delle esperienze acquisite.
Le OO.SS. sulla base di quanto contenuto in premessa e tenuto conto dell'attuale normativa regionale e dei recenti orientamenti maturati a livello di U.E., intendono qualificare il presente CIRL come strumento di nuovo confronto con il Governo Regionale e le Istituzioni per definire nuove scelte di politica forestale idonee a recuperare la valenza economica e strategica del comparto, potenziare la tutela dell'ambiente e del territorio, specie nelle zone interne e di montagna, assicurare alla forza lavoro forestale un tenore di vita e di reddito più elevato.
Auspicano, inoltre, che le disponibilità finanziarie derivanti da Leggi Regionali, Nazionali e della U.E., dai proventi derivanti da beni e servizi prodotti dall'Amministrazione Forestale, come da altre fonti, siano disponibili in tempi utili e compatibili con la progettualità annuale e poliennale, con una semplificazione delle procedure di spesa, nonché canalizzate in un unico strumento di intervento che si individua nei livelli gestionali dell'Amministrazione Forestale.
Le parti convengono sull'opportunità che lo strumento contrattuale sia funzionale a traguardare anche i seguenti obiettivi:
a) omogeneizzare in tutto il territorio regionale l'applicazione delle parti economiche e normative.
b) Rispondere all'esigenza di aumentare gli spazi contrattuali per meglio adeguarne gli istituti alle esigenze delle singole realtà provinciali, attualmente penalizzate da troppe norme vincolanti, e pertanto, restituire al CIRL la funzione prioritaria di fonte normativa in materia di lavoro.
c) Attuare un tavolo Istituzionale di relazioni sindacali moderno sia a livello regionale che periferico, prevedendo per il livello provinciale e su materie specifiche e flessibili la possibilità di delega.
d) Migliorare gli istituti economici e normativi al fine di tutelare adeguatamente sia i salari che i diritti dei lavoratori.

Art. 1 Sfera di applicazione
I rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico - agraria, eseguiti in amministrazione diretta, sono disciplinati dal CCNL 01/01/1998-31/12/2001 e dal presente contratto integrativo regionale.
Nel caso di affidamento di lavori di cui al comma precedente ad imprese singole od associate, ivi comprese le cooperative, dovrà essere prevista nel capitolato, con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL vigente e del presente CIRL, nonché il rispetto degli obblighi previdenziali
[…]

Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazione
Nell'ambito della Regione Siciliana, si costituisce il Comitato Paritetico Regionale che oltre a realizzare il sistema di informazioni previsto dal1'art. 3 del CCNL, svolgerà la funzione di osservatorio.
Il comitato regionale, è coordinato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, o suo delegato, ed è composto da un numero uguale di rappresentanti della Amministrazione Forestale e delle OO.SS. stipulanti.
Il Comitato avrà tra l'altro il compito di:
esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle diversificate realtà territoriali legate alle attività forestali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;
analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro, l'articolazione dei distretti forestali Ai fini di una analisi compiuta l'Amministrazione forestale si impegna a fornire, trimestralmente, anche a livello territoriale, dati riassuntivi articolati per distretto e per qualifica, riguardanti il monte giornate utilizzato ed il numero degli operai avviato;
promuovere le attività collaterali e complementari previste dall'art. 14 della L.R. 16/96;
promuovere i bisogni formativi dei lavoratori;
verificare la disponibilità delle risorse finanziarie esistenti, anche al fine di destinarne una quota annua, in funzione dei bisogni formativi, per gli operai inseriti nei contingenti;
svolgere compiti di vigilanza sulle attività di gestione del D.L.vo. 626/94 in materia di norme relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione agli indirizzi espressi dal COM.PA.RE.
Verificare l'opportunità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 17 della L 56/87, fermo restando che potranno essere utilizzati esclusivamente lavoratori inseriti nei contingenti di cui ai punti b) e c) dell’art. 46 della L.R 16/96 e i lavoratori inseriti nelle graduatorie previste dall'art. 49 della L.R. 16/96.
Il comitato si riunirà almeno tre volte l'anno: entro il mese di dicembre (ad inizio dell'attività annuale), entro il mese di maggio (prima dell'apertura della campagna antincendio), ed entro la fine del mese di settembre, ed ogni. qualvolta una delle parti ne farà esplicita richiesta; di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.
Viene demandata in sede territoriale la possibilità di effettuare confronti tra le rappresentanze periferiche delle parti stipulanti il presente CIRL, tramite l'istituzione di Comitati Paritetici Provinciali al fine di raggiungere accordi su: tipologia degli interventi, fabbisogni occupazionali, esigenze formative, nonché su quanto faccia specifico riferimento all'organizzazione del lavoro.
Il Comitato Provinciale sarà presieduto dall'Ispettore Riparti mentale delle foreste e sarà composto da un eguale numero di rappresentanti degli uffici periferici dell'Amministrazione Forestale e delle OO.SS.
Delle sedute verrà redatto apposito verbale.

Art. 4 Qualifiche degli operai
[…]
Nota a verbale
Le parti si impegnano in sede di paritetica ad individuare tra i lavoratori dell'antincendio qualificati (ASPI e Addetti alle torrette di avvistamento incendi) eventuali figure che potrebbero entrare nel livello degli specializzati.

Art. 5 Organizzazione del lavoro
Gli addetti alle squadre di pronto intervento, durante le ore di lavoro in cui non sono impegnati in attività di spegnimento incendi, potranno essere utilizzati in attività di ripulitura cunette, scarpate stradali, piccole opere di manutenzione stradale, nonché a momenti formativi previsti dalla normativa vigente, con modalità applicative da definire in sede provinciale.
Nelle torrette di avvistamento incendi durante le ore notturne, il servizio di norma dovrà essere svolto da due unità.
Allo scopo di migliorare il servizio sulle autobotti, sulle medesime potranno essere utilizzate contemporaneamente due unità, in difetto di qualificati di cui alla lettera b dell'art. 56 della L.R 16/96, anche mediante la utilizzazione di un operaio della squadra di pronto intervento.
Gli O.T.D. dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli operai qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del CCNL
Al fine di razionalizzare l'utilizzo della manodopera nei cantieri forestali, gli operai delle fasce previste dalla L.R. n° 16/96 potranno essere distribuiti nei cantieri previsti nel distretto di appartenenza, in funzione delle esigenze dell'amministrazione previo accordo con le OO.SS

Art. 6 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
La ripartizione del predetto orario può essere effettuata dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, di ciascuna settimana secondo le esigenze dell'Amministrazione Forestale, d'intesa con le OO.SS. Provinciali.
Per i lavoratori del contingente antincendio, l'orario contrattuale sarà distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica e giorni festivi.
La distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze sindacali e per l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di Ispettorati Ripartimentali e/o altri Uffici competenti, comunque non è consentito ai lavoratori allontanarsi dal cantiere durate le pause intermedie.
Nel periodo maggio - ottobre - il nastro lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della direzione dei lavori, sentite le RSA e le OO.SS. Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.

Art. 7 Reperibilità
L'Amministrazione Forestale nel periodo di attività antincendio può richiedere nell'arco temporale delle 24 ore la reperibilità ai lavoratori appartenenti al relativo contingente antincendio di cui al titolo III Cap. II L.R. 16/96 e successive integrazioni, sempreché risultino avviati in questo caso al lavoratore spetta l'indennità prevista dall'art. 56 del CCNL.
La reperibilità va comunicata al lavoratore, salvo caso di pericolo imminente, almeno 12 ore prima da quando deve rendersi disponibile. Dal momento della chiamata i lavoratori dovranno presentarsi al centro di raccolta entro 30 minuti, la reperibilità potrà essere richiesta per non più di sei giorni al mese. Per rispondere alle esigenze tecnico organizzative, in caso di necessità impreviste, per non più di sei giorni al mese, durante tutto l'arco dell'anno, agli OTI può essere chiesta la reperibilità con le modalità di cui sopra, In caso di chiamata agli operai verrà corrisposta, per le ore di lavoro prestate la paga prevista dal CCNL e dal presente CIRL.

Art. 9 Indennità per i lavori speciali e disagiati e indennità attrezzi
A) Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
conduzione di trattori e ruspe;
lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccola profondità;
abbattimento di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di semi forestali su alberi;
l'apertura manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.
B) Lavori nocivi
Sono considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
C) Lavori disagiati
Si considerano disagiati:
i lavori in acqua;
i lavori eseguiti in alta montagna;
le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento;
quelli che comportano l'uso della motosega e del decespugliatore meccanico
Gli operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere A) e B) del presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla lettera C) del presente articolo competono le maggiorazioni a fianco segnate da calcolare sul minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale
a) lavori in acqua: 10%;
b) lavori in alta montagna: 8% per lavori che si svolgono da m. 1000 a m. 1.500 s.l.m.; 10% per quelli che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l. m.;
c) motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 5%
Agli operai addetti all'avvistamento degli incendi, allo spegnimento incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete una indennità onnicomprensiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del CCNL del 01/01/1998 - 31/12/2001 calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. Per gli addetti alla guida delle autobotti della capacità di almeno 8000 litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale.
[…]
Agli operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio attrezzi […]

Art. 10 Ricoveri e servizi
Ai lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di indumenti impermeabili.
Ai lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.
I luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 30 del D.L.vo. 626/94, verranno adeguati alle previsioni dello stesso decreto e delle successive modifiche ed integrazioni
L'amministrazione si impegna, tramite i propri Uffici periferici e d'intesa con le OO.SS., ad individuare le strutture già esistenti utilizzabili come ricovero ad uso mensa, a localizzare gli altri siti adattabili a tale scopo e a predisporre un'azione progettuale per la realizzazione di tali strutture.

Art. 13 Pari opportunità
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alle raccomandazioni CEE 13/12/84, n. 653 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna (leggi 903/77 e 125/1991) attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni tendenti a favorire le pari opportunità.

Art. 14 Delegati di cantiere
In ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.
Il delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
I delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:
a) intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;
b) discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardante l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo del cantiere;
c) definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi derivanti dall'art. 11 della legge 11/03/1970, n. 83;
d) esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante misure integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti, nocivi e disagiati, ecc;
[…]

Art. 25 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto Integrativo, e fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNL 01/01/98 31/12/2001

Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. Flai, Fisba e Uila al termine di tutti gli articolati contenuti nel presente contratto ribadiscono la circostanza che le questioni sollevate in piattaforma, ed individuate nei 5 punti della presente dichiarazione, rappresentino obiettivi irrinunciabili per il sindacato; e pur convenendo che, per le normative in atto esistenti nel settore, non possono tradursi in articolato contrattuale, tuttavia per l'importanza della materia il richiamo in questa sede debba valere come impegno del sindacato a traguardarli con idonei ed urgenti provvedimenti anche legislativi.
Nello specifico si ripropongono i 5 punti su cui intervenire.
a) Il superamento dei limiti imposti dal l'art. 55 comma 1 e 3 della l.r. 16/96 compatibilmente con le dotazioni finanziarie, i progetti di intervento, le disponibilità di giornate liberatesi nei distretti e nei cantieri comunali che vanno ridistribuite tra i lavoratori con precedenti alle dipendenze dell'Amministrazione Forestale.
b) Il passaggio a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 6, art. 54 l.r. 16/96.
c) L'estensione ai lavoratori inclusi nelle graduatorie di cui all'art. 49 della 1.r. 16/96, che prestano attività nel servizio antincendio delle Isole minori, delle disposizioni previste all'art. 4 l.r. 13/99.
d) Ai fini del turn over di cui all'art. 52, I comma l.r. 16/96, nell'ipotesi in cui si esaurisca in un distretto la graduatoria ex art. 49 va prevista la possibilità di attingere prioritariamente dalla graduatoria ex art. 49 dei distretti viciniori.
e) La creazione di un fondo per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per gli adempimenti formativi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Amministrazione Forestale dichiara di potere condividere quanto espresso ai punti b c ed e della dichiarazione, mentre ritiene che gli altri due punti debbano essere approfonditi e meglio valutati in altra sede.