Tipologia: CCAL
Data firma: 9 maggio 2017
Validità: dal 09.05.2017
Parti: Consorzio di bonifica Garda Chiese e RSU/Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Consorzio bonifica Garda Chiese (MN)
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Deroghe ed integrazioni al CCNL 25/03/2010 e successive modificazioni.
Art. 2 - Norme transitorie
  Art. 3 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 4 - Decorrenza e durata del Contratto
Art. 5 - Allegati

Contratto collettivo di lavoro aziendale
Contratto Collettivo di secondo livello


Oggi 9 maggio 2017 in Mantova tra il Consorzio di bonifica Garda Chiese […] e i Dirigenti della RSU del Consorzio di bonifica Garda Chiese, nelle persone dei Sigg. E.P. (Fai-Cisl), U.R. (Fai-Cisl), E.T. (Fai-Cisl) e B.R. (Fai-Cisl), M.B. (Flai-Cgil), G.V. (Flai-Cgil)
• visto il CCNL 25 marzo 2010 e le successive modifiche ed integrazioni;
• visto l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito con modifiche con L. n. 148/2011;

Premesso
1. che attualmente i rapporti aziendali sono regolati dal Contratto Collettivo di lavoro aziendale 28 ottobre 2013 e successivi accordi integrativi;
2. che le parti ritengono di addivenire a nuovo contratto collettivo aziendale in sostituzione del contratto suddetto e dei successivi accordi aziendali;
3. che il presente contratto non solo ha natura di accordo integrativo ex art. 154 del vigente CCNL, ma anche di contrattazione collettiva di lavoro di 2° livello;
ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Deroghe ed integrazioni al CCNL 25/03/2010 e successive modificazioni.
Il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di M.F., stipulato in data 25/03/2010 e successivamente rinnovato con ACNL 28/06/2013 e con ACNL 28 settembre 2016, è così derogato ed integrato a livello aziendale:
[…]
3. Nei limiti non derogabili fissati dall’art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente potranno superare le 225 ore annue fissate dall’art. 83 del CCNL, nonché le 250 ore previste dall’art. 5, comma 3, del citato D.Lgs. 66/2003, nel caso di prestazioni rese dai guardiani idraulici o dal personale tecnico che svolge lavoro distaccato presso altri enti ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, in ragione delle esigenze organizzative connesse rispettivamente al servizio irriguo e alla gestione delle centrali idroelettriche. Il periodo di riferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 è pertanto elevato a dodici mesi.
[…]
8. L’art. 1 dell’all. “D” al CCNL si interpreta nel senso che la riduzione proporzionale dei riposi compensativi in caso di omessa prestazione lavorativa non opera in caso di permessi feriali od ordinari. In caso di coincidenza della ricorrenza delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) con la Domenica al personale d’ufficio sarà attribuito un giorno di riposo compensativo, mentre al personale operaio continuerà ad essere corrisposta una giornata di retribuzione aggiuntiva, pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
[…]
11. Fra le circostanze speciali di cui all’art. 96 del CCNL per le quali possono essere accordati al personale permessi straordinari anche orari sono comunque ricompresi i seguenti casi:
[…]
4 - visite mediche specialistiche su prenotazione. 
[…]
13. Al personale d'ufficio che effettua rientri lavorativi, previsti dal vigente orario di lavoro presso la sede consorziale e presso l’ufficio operativo di Castellare Lagusello è riconosciuto un buono pasto cartaceo dell’importo di € 5,29 per ogni rientro pomeridiano, il medesimo sarà corrisposto anche nei casi di prestazione di lavoro straordinario autorizzato che comporti il rientro pomeridiano. […]
[…]
19. In conformità all’art. 9 del vigente CCNL l’Amministrazione consortile si impegna a promuovere incontri periodici con la RSU almeno una volta all’anno per illustrare i programmi di intervento del Consorzio per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tutto ciò al fine di favorire una più partecipata e responsabile attività dei dipendenti alla vita del Consorzio.
20. L’Amministrazione consortile, RSU e RLS congiuntamente, potranno incontrarsi, qualora se ne ravveda la necessità, su richiesta di una delle parti, per analizzare le situazioni operative di tutto il personale e dei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e delle norme di tutela generale.
21. L’Amministrazione consortile assume l’impegno di analizzare con la RSU, ad ogni rinnovo contrattuale, gli inquadramenti del personale impiegatizio ed operaio, verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali collettive vigenti.
[…]
23. Il personale che effettua visite specialistiche oculistiche su prescrizione del medico competente avrà diritto al rimborso integrale della parcella di visita specialistica di libera scelta. In caso di prescrizioni di lenti, previe presentazione della fattura, il Consorzio rimborserà la cifra a forfait di € 100,00. Le lenti rimarranno proprietà esclusiva del dipendente.