Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 luglio 2017, n. 16387 - Il licenziamento illegittimo, se non ingiurioso e vessatorio, non vale di per sé solo ad integrare responsabilità ex art. 2087 c.c.


 

 

Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 04/07/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato, con sentenza non definitiva, la illegittimità del licenziamento intimato il 10.5.2006 dalla ITC spa In amministrazione straordinaria a C.M. all'esito della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991 e aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni da demansionamento. Con sentenza definitiva il Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato alla medesima lavoratrice In data 11.4.2007 per superamento del periodo di comporto ed aveva condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni ex art. 18 della L. n. 300 del 1970 ed al risarcimento del danno biologico temporaneo.
2. Adita dalla società, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 243 In data 18.4.2014, ha confermato la sentenza non definitiva e, in riforma della sentenza definitiva, ha respinto le domande proposte dalla lavoratrice.
3. La Corte territoriale, quanto al licenziamento del 10.5.2006, ha ritenuto che la società datrice di lavoro non avesse provato l'appartenenza della C.M. alla dismessa linea "diffusione".
4. Quanto al licenziamento intimato l'11.4.2017, esclusa la configurabilità di qualsiasi nesso causale o concausale tra la condotta dellTTC, comprensiva del licenziamento del maggio 2006, e l'infermità che aveva determinato l'assenza dalla C.M. dal lavoro e il superamento del periodo di comporto, ha ritenuto che il periodo di assenza iniziato il 10.5.2006 non poteva essere detratto dal periodo di comporto e che era infondata la domanda della C.M. volta al risarcimento del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 c.c. A fondamento di detta statuizione la Corte territoriale ha rilevato che era divenuto irrevocabile l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado in ordine alla non configurabilità di demansionamento e di comportamenti mobbizzanti in danno della lavoratrice e, condividendo le conclusioni assunte dal CTU, ha escluso il nesso di causalità tra il licenziamento del maggio 2006 ed il disturbo dell'adattamento sofferto della C.M., sul rilievo che detta patologia fosse correiabile piuttosto al fatto che la lavoratrice aveva vissuto la diversa organizzazione del lavoro in termini di "...disorganizzazione e precarietà". Ha affermato che il licenziamento illegittimo non può "ex se" includersi tra le condotte sussumibili entro la fattispecie di inadempimento dell'art. 2087 c.c. e tanto sul rilievo che il danno che l'ordinamento riconosce quale conseguenza del licenziamento illegittimo è solo quello diretto ed immediato connesso alla perdita del posto di lavoro, mentre il danno alla integrità psicofisica è risarcibile sono ove il licenziamento presenti i caratteri della vessatorietà, ingiuriosità o persecutorietà. 
5. Avverso detta sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la ITC spa in Amministrazione straordinaria, la quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
 

 

Diritto

 


Sintesi dei motivi del ricorso principale
6. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato compiutamente la condotta della società datrice di lavoro. Asserisce che, a prescindere dal demansionamento e dal comportamento mobbizzante, la condotta della società aveva leso la integrità psicofisica di essa ricorrente, perchè ne aveva disposto lo spostamento da un reparto all'altro successivamente al rientro in servizio dopo il congedo per maternità e sostiene che per tale ragione detta condotta, in quanto illegittima, era idonea ad arrecare danni alla integrità psicofisica di essa ricorrente.
7. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. e, richiamando le conclusioni assunte dal CTU e la sentenza di primo grado, asserisce che la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2087 c.c. da parte della datrice di lavoro era stata la causa della malattia comportante assenza dal servizio di essa ricorrente, con conseguente non computabilità di tale assenza nel computo del periodo di comporto.
Sintesi del motivo del ricorso incidentale
8. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
9. Asserisce che la Corte territoriale, nella parte in cui aveva escluso l'appartenenza della C.M. alla linea dismessa, avrebbe incoerentemente valutato, dal punto di vista logico formale, le risultanze istruttorie e deduce che queste, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avevano confermato che la lavoratrice era inserita nell'ambito della linea dismessa. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la lavoratrice si era limitata a dedurre, in ordine al licenziamento del maggio 2006, la violazione delle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991 e dei criteri in questa stabiliti ma non aveva mai contestato la sua appartenenza alla dismessa linea "diffusione". Assume che, accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 4 c. 9 della I. 223 del 1991, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la legittimità del licenziamento intimato il 10.5.2006.
Esame del ricorso incidentale
L'esame del ricorso incidentale, correlato alla statuizione che ha affermato la legittimità del primo (10.5.2006) in ordine di tempo dei licenziamenti intimati alla C.M., ha priorità logico-giuridica in quanto il suo accoglimento, incidendo sulla risoluzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, precluderebbe l'esame delle questioni che attengono al secondo (11.4.2017), in ordine di tempo, licenziamento.
10. L'unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile.
11. Va precisato che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802 /1998 e 2418/2013, Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008, del 1998). Sicché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., nei ristretti limiti oggi consentiti dalle modifiche apportate dall'art. 54 c. 1 lett. b) del D.L. 22.6.2012, conv. con modd. in L. 7 agosto 2012 n. 134, applicabile "ratione temporis" posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.4.2014 (Cass.10075/2013, 15107/2013, 21234/2012; Ord. 6448/2017) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14267/ 2006; 2707/2004). Riesame che, in realtà, è sotteso alle doglianze che addebitano alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che la ricorrente incidentale ha denunciato l'incoerenza valutativa delle risultanze istruttorie deducendo che la Corte territoriale avrebbe riportato nella motivazione estratti di testimonianze che a suo dire confermerebbero che la lavoratrice era inserita nella linea dismessa, deposizioni che nemmeno risultano riprodotte compiutamente nel ricorso, in violazione degli artt. 366 c. 1 n. 6 e dall'art. 369 c. 2 n. 4 c.p.c..
12. Va anche rilevato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile in quanto non risulta contestato che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione sul materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, nei termini offerti dalle parti e che non sussiste nemmeno la violazione dei principi di ripartizione dell'onere probatorio perché la Corte territoriale ha valutato le risultanze probatorie acquisite al processo, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis Cass. SSUU 28498/2005; 21970/2010, 13383/2008), indipendentemente dalla parte ad iniziativa (o ad istanza) della quale si sono formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. D'altra parte, non risulta chiarito perchè e in che termini sia stato violato il principio dell'onere probatorio.
13. E' inammissibile la censura che addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 112 c.p.c. perchè la ricorrente incidentale non ha riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto del ricorso di primo grado per consentire a questa Corte l'esame della doglianza. Si ricorda, infatti, che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale( Cass. SSUU 8077/2012 e22726/2011; Cass. 11738/2016, 13713/2015, 19157/2012, 23420/ 2011, 6937/2010; Ord. 6233/2017).
Esame dei motivi del ricorso principale
14. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
15. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c. , comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato art. 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. E' stato precisato che non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Cass. 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011, 5413/2004, 3351/1996).
16. Questa Corte ha anche affermato che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi ( Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).
17. In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 34/2016, 15082/2014, 19826/2013, 8855/2013).
18. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati.
19. Essa, ha, infatti, accertato che non era imputabile alla responsabilità dell' ITC la malattia della lavoratrice, e tanto sul rilievo che la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso sia il demansionamento sia le condotte mobbizzanti ad opera della società lavoratrice, aveva acquisito autorità di giudicato e che non era risultato provato il collegamento causale tra il licenziamento del maggio 2006 e la malattia successivamente insorta.
20. La Corte territoriale, precisato, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 23686/2015, 63/2015, 5730/2014, 6845/2010, 5927/2008) che il licenziamento illegittimo, se non ingiurioso e vessatorio, non vale di per sé solo ad integrare responsabilità ex art. 2087 c.c., ha rilevato che il CTU aveva accertato che il disturbo dell'adattamento sofferto dalla lavoratrice era da addebitare al personale vissuto, in termini di precarietà e disorganizzazione, della nuova organizzazione del lavoro (cfr. punto 4 di questa sentenza).
21. Va, inoltre, evidenziato che la ricorrente principale si è limitata a denunciare la violazione degli artt. 2110 e 2087 c.c. ma non ha svolto alcuna argomentazione intesa a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
22. La ricorrente principale, in realtà, sotto l'apparente vizio di violazione delle norme di legge citate nella rubrica, sollecita, in ordine alla correlazione del nesso di causalità tra la condotta datoriale comprensiva del licenziamento del maggio 2006 e la malattia iniziata il giorno successivo alla sua intimazione, una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).
23. Sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno, conclusivamente rigettati entrambi i ricorsi.
24. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
25. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
 

 

PQM

 


La Corte
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2007.