PROTOCOLLO D’INTESA
 

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, le Procure della Repubblica di Lecce, Brindisi e Taranto, le ASL di Lecce, Brindisi e Taranto, l’INAIL di Lecce, Brindisi e Taranto, le Direzioni Provinciali del Lavoro di Lecce, Brindisi e Taranto, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Lecce, Brindisi e Taranto condividono il seguente Protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle nonne per la prevenzione infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro.
Le modalità operative contenute in tale documento traggono origine da quanto elaborato da un gruppo di lavoro composto da magistrati, responsabili di servizi e dirigenti di enti con specifica competenza in materia di indagini nell'ambito dei sopra menzionati reati, come meglio esplicitato nella riunione tenutasi presso la Procura Generale di Lecce il 6.7.2012.

 

PREMESSA

Una chiara incentivazione del ricorso allo strumento del Protocollo è contenuta in numerosi provvedimenti del Consigliò Superiore della Magistratura in materia di organizzazione degli Uffici Giudiziari, sia requirenti che giudicanti.
Del resto, la riforma dell’Ordinamento Giudiziario, nella parte concernente la riorganizzazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero (D.L.vo 20.02.2006 n. 106) incentiva, tramite l'esercizio dei potere di delega da parte del Procuratore della Repubblica, non solo l'uniforme esercizio dell’azione penale (art. 1 co. 2), ma anche un uniforme indirizzo nella trattazione con riferimento ad aree omogenee di procedimenti ovvero ambiti di attività dell'ufficio (art. 1 co. 4). Siffatte disposizioni contengono una chiara opzione per un’organizzazione ragionata delle attività di indagini in settori caratterizzati da una imprescindibile esigenza di specializzazione. In questo senso si è espresso il C.S.M. in più di un’occasione.
Con specifico riferimento agli Uffici di Procura della Repubblica, infatti, la risoluzione del 12 luglio 2007, con la quale si sono delineati I rapporti tra Procuratori delia Repubblica e Sostituti ed i lineamenti di organizzazione degli uffici, alla luce delle indicazioni del D.L.vo 106/2006, ha sottolineato l’importanza della costituzione di gruppi di lavoro finalizzata ad ottimizzare l’esperienza e la specializzazione nella trattazione di affari complessi.
Nel luglio 2009 il Consiglio si è nuovamente espresso in tema di organizzazione degli Uffici di Procura della Repubblica (risoluzione 21 luglio 2009) ribadendo gli orientamenti già espressi ed offrendo “ulteriori linee guida ai dirigenti come atto di mero orientamento» ferma restando in capo ad essi la potestà di organizzare le strutture da loro dirette secondo le modalità ritenute più opportune”. In questo ambito, con riferimento al diritto penale dell’economia, ai reati commessi contro soggetti deboli, ai reati in materia ambientale ed a quelli commessi con violazione di norme antinfortunistiche, si sollecitava un'equa e funzionale distribuzione degli affari e la costituzione di gruppi di lavoro. Si sanciva inoltre che, Procuratori della Repubblica potessero provvedere con l'ausilio dei Procuratori Aggiunti “all'efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché all'eventuale elaborazione di protocolli di indagine”.
Il protocollo di indagine, quindi, appare oggi come uno strumento non solo di grande utilità per l'efficacia delazione giudiziaria, ma anche una precisa indicazione (nei limiti in cui oggi è possibile per gli uffici di Procura ai sensi delle norme sull'Ordinamento Giudiziario) proveniente dall’organo di autogoverno della Magistratura.
La particolare utilità della realizzazione di protocolli in materia di infortuni sul lavoro deriva dalle peculiarità che caratterizzano la fase delle indagini in questa materia.
Si deve, innanzitutto, tener conto del fatto che sovente le notizie di reato non arrivano “spontaneamente” all'Ufficio della Procura. Le conseguenze infatti che un'inchiesta per infortuni sul lavoro può avere per un’impresa (dalla contestazione degli illeciti penali correlati all’infortunio alle sanzioni contravvenzionali che conseguono alla verifica che segue) spingono i vari interessati ad evitare che le autorità vengono a conoscenza dell'Infortunio.
Può viceversa venire a crearsi il problema opposto. La pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione di un infortunio (i sevizi di pronto soccorso, i servizi di prevenzione delle ASL, le altre forze di P.G., l’INAIL) può far sì che uno stesso episodio sia portato più volte a conoscenza dell'autorità giudiziaria con la conseguente nascita di più procedimenti per il medesimo fatto, in altri casi ancora il mancato coordinamento non consente il necessario, tempestivo intervento di personale specializzato per il compimento dei primi e spesso decisivi accertamenti.
Ne deriva l’opportunità di coinvolgere le ASL nel loro complesso, compresi quindi i reparti di pronto soccorso ed il 118, i Servizi di prevenzione, gli Ispettorati del Lavoro ed i Comandi dei Vigili del Fuoco poiché tutti possono essere coinvolti a seguito dell’infortunio. Appare poi quanto mai utile il coinvolgimento dell’INAIL che, grazie alla sua posizione ed alte sue funzioni, è in grado di fornire notizie utili per una più rapida e corretta trattazione di molti procedimenti.

 

OBIETTIVI

L'accordo si propone quindi di definire procedure omogenee su tutto il territorio della Corte d'Appello di Lecce per gestire le notizie di reato aventi ad oggetto lesioni gravi o gravissime o morte del lavoratore. In particolare il Protocollo si propone di definire le modalità di conduzione delle indagini ai fine di assicurare una copertura omogenea su tutto il detto territorio.

 

AFFLUENZA DELLE INFORMAZIONI

L’idea portante del modello è quella che occorra selezionare l’enorme mole dei flussi informativi che attualmente pervengono alle Procure della Repubblica presso i Tribunali da organi diversi, senza alcun coordinamento tra loro.
Per ovviare alle problematiche in premessa evidenziate si stabilisce che i flussi informativi avranno come unici destinatari i servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPESAL) presso (e ASL, che cureranno una prima selezione delle notizie, secondo la gravità dell'infortunio e della malattia, seguendo le direttive qui di seguito impartite:
- Le Procure della Repubblica daranno indicazioni a tutti i servizi ed altri organi di polizia giudiziaria affinché, ricevuta notizia relativa ad infortunio o malattia professionale, ne informino tempestivamente gli SPESAL, fermo restando l’obbligo in caso di morte di immediata comunicazione al magistrato di turno.
- Analogamente le direzioni ASL daranno disposizioni ai sistemi 118 e ai reparti di pronto soccorso dei presidi ospedalieri sul territorio del l'obbligo di trasmettere tempestivamente agli SPESAL tutti i casi di intervento su pazienti relativi ad infortuni sul lavoro.
- Le direzioni ASL adotteranno poi ogni utile iniziativa per rendere sistematicamente operativo l'obbligo di referto da parte del personale sanitario diverso da quello innanzi detto, dipendente dall’azienda, in caso di lesioni derivanti da infortunio sul lavoro; tale referto andrà trasmesso direttamente agli SPESAL. Dirameranno inoltre direttive per rammentare agli stessi medici l’obbligo di referto in caso di decesso presumibilmente riferibile a causa lavorativa. In tal caso però il relativo referto andrà trasmesso anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio,
- Gli uffici INAIL, allo stesso modo, nel quadro e nel rispetto delle intese nazionali in corso di definizione trasmetteranno con rapidità agli SPESAL tutte le informazioni ex art. 335 c.p.p. relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali con prognosi superiore ai 40 giorni o con invalidità permanente. Trasmetteranno altresì I referti di accertata malattia professionale contenenti indicazioni dettagliate con presumibile data di insorgenza, indicazione del datore di lavoro nonché l’avvenuta definizione della percentuale di invalidità derivante da infortuni o malattia professionale con indicazione dell’entità,

 

GESTIONE FLUSSI INFORTUNI SUL LAVORO

La selezione dei flussi informativi da parte degli SPESAL può condurre a tre diverse ipotesi.
1) Trasmissione immediata atti alla Procura della Repubblica
L’ipotesi si verifica in due casi:
Decesso a seguito di infortunio sul lavoro;
- Notizia di infortunio risalente a molto tempo indietro,
In entrambi i casi l’indagine deve essere condotta direttamente dalla Procura della Repubblica e pertanto lo SPESAL trasmetterà immediatamente tutti gli atti in suo possesso ed attenderà direttive di indagine da parte del magistrato.
2) Atti che non conducono ad apertura indagine
Non saranno oggetto di indagine da parte degli SPESAL:
Gli infortuni occorsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, salve le ipotesi in cui si ravvisi una responsabilità di terzi (esempio, lavori in edilizia con pluralità di contratti, appalti, responsabilità del costruttore macchinari);
- Gli infortuni in itinere e quelli stradali, in cui le indagini sono affidate ad altri organi;
Gli infortuni in ambito scolastico avvenuti durante l'attività di apprendimento in aula o in palestra, ad eccezione di quelli avvenuti nei laboratori con l’utilizzo di particolare strumentazione;
Gli infortuni per causa accidentale;
- Gli infortuni avvenuti in ambito domestico.
In tale ipotesi i servizi dovranno inviare gli atti alla Procura della Repubblica solo quando siano stati compiuti atti di Polizia Giudiziaria. La relazione sarà molto sintetica con esplicito riferimento all’inutilità di avvio indagini,
3) Indagini inchiesta infortuni
In presenza di ipotesi di reato procedibili d’ufficio (art. 590 c.p. con lesioni gravi o gravissime e non ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti punti 1) e 2) ), gli SPESAL avvieranno l’attività di indagine di iniziativa.
Appare opportuno che i servizi analizzino anche i casi in cui la prognosi della lesione derivante dall’infortunio sia compresa fra i gg. 30 ed i gg, 40 (ipotesi astrattamente non procedibile d’ufficio), poiché va valutato se dalla diagnosi iniziale sia possibile ipotizzare che la prognosi definitiva superi i gg. 40; in caso positivo si dovrà attivare l’indagine,
E’ opportuno dare indicazioni sui principali atti di indagine che si ritiene vadano svolti:
- Acquisizione della documentazione medica relativa all’infortunio per consentire di determinare l’entità della lesione e la valutazione dei postumi.
- Ispezioni sui luoghi di lavoro con necessari rilievi fotografici e, se necessario, rilievi planimetrici, Di ciascun atto sarà fatto separato verbale.
- Acquisizione di copia della documentazione a seconda del singolo caso, in particolare
- DVR, DSS, PSC, POS, eccetera;
- Documentazione tecnica e manuale d’uso di macchinari connessi all’infortunio;
- Registri infortuni, per evidenziare eventuale ripetersi di infortuni similari;
- Caratteristiche tecniche dei dispositivi dì protezione individuale forniti al lavoratore ed utilizzati al momento dell'infortunio.
- Assunzione di sommarie informazioni testimoniali (art. 351 co. 1 cp.p.) dal lavoratore infortunato nonché da ogni altro soggetto presente al momento dell’infortunio e comunque a conoscenza dei fatti, al fine di ricostruire la dinamica dell’evento, la tipologia di lavoro effettivamente svolto, le modalità di espletamento dello stesso e le eventuali prassi aziendali in materia.
- Verbale di identificazione (art. 349 c.p.p.) dei soggetti sottoposti ad indagine, a seguito di acquisizione di organigramma aziendale, eventuali deleghe e atto costitutivo di società.
- Dichiarazione od elezione di domicilio (art. 161 c.p.p.) dei soggetti sottoposti ad indagine,
Può accadere che sia necessario compiere un atto per il quale sia indispensabile l’intervento dell'autorità giudiziaria come ad esempio il sequestro o l’interrogatorio. In tale ipotesi verrà tra-smessa alla Procura della Repubblica l’intera indagine, senza attendere la conclusione della stessa.
Nell’ambito dell’ipotesi in esame può accadere che i servizi ritengano di non proseguire l'inchiesta quando emergano circostanze che l'anno immediatamente orientare per l'insussistenza di responsabilità di datore di lavoro o altri soggetti, Si indicano in via esemplicativa i seguenti casi non legati ad irregolarità dei luoghi di lavoro o errata organizzazione del lavoro stesso:
- distorsioni ed altre lesioni determinate da piede in fallo durante il normale spostamento, non legate a situazioni anomale delle superaci di transito;
- lesioni di vario tipo riconducibili a circostanze dei tipo ‘"urtava spigoli, arredi, infissi, materiali, eccetera";
- distorsioni e lesioni muscolari conseguenti a movimento scoordinati in assenza di movimentazione di pesi;
- lesioni determinate da circostanze in cui il lavoratore subiva l’infortunio con utensili manuali in parti del corpo per la quali non è prevista dalla normativa la protezione in relazione alla tipologia di lavoro.
In tali casi i Servizi trasmetteranno alla Procura della Repubblica una breve relazione contenente le risultanze delle indagini e gli elementi necessari per decidere in ordine all’insussistenza dei reati ipotizzati.
Sarà invece necessario continuare a procedere nell’inchiesta quando dalla prime indagini e dai referti medici si evidenziano elementi di possibile omissione di cautela contro gli infortuni.
Di regola, quindi, gli SPESAL ultimeranno le inchieste infortuni in un termine indicativo di gg. 60/90, provvedendo poi a trasmettere gli atti di indagine ed il loro esito alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
L’informativa conclusiva dovrà indicare:
- i reati per i quali si procede con le relative formali CNR;
- l'eventuale attivazione della procedura sanzionatoria di cui al D.L.vo 758/94;
- la ricostruzione della dinamica dell’evento infortunistico; la ricostruzione dettagliata del nesso causale;
- gli elementi indicativi delle responsabilità dei singoli soggetti e le ragioni dell'attribuzione a ciascun soggetto;
- le motivazioni dell'eventuale impossibilità di individuare responsabilità in relazione all'evento;
- l’eventuale responsabilità amministrativa dell’azienda con i dettagli esplicitati nella sezione di questo Protocollo dedicato a questo aspetto.

 

GESTIONE FLUSSI MALATTIE PROFESSIONALI

Al pari di quanto indicato per le indagini in materia di infortuni sul lavoro, anche nel caso di comunicazione di malattia professionale, i servizi SPESAL presso le ASL effettueranno una selezione della notizie di accertata malattia professionale e solo in un momento successivo ne informeranno le Procure, secondo i criteri selettivi e le indicazioni d’indagine qui di seguito sviluppate.
Tutte le notizie relative alle malattie professionali provenienti da INAIL, presidi ospedalieri, medici del Servizio Pubblico Sanitario e medici competenti di cui all’art. 2 lett. h, comma 1 D.L.vo 81/08 confluiranno presso gli SPESAL.
I servizi cureranno una prima selezione distinguendo fra inchieste da trasmettere immediatamente alla Procura ed inchieste da trasmettere solo all'esito delle indagini.
1) Trasmissione immediato atti alla Procura della Repubblica
Rientrano in tale ipotesi i casi di malattia professionale da cui sia derivata la morte del lavoratore.
In tale circostanza le relative indagini, da effettuarsi presumibilmente con la collaborazione degli stessi servizi SPESAL, saranno dirette dal P.M. titolare del procedimento che valuterà tempi e modalità di svolgimento.
2) Indagini inchiesta malattie professionali
In tutti gli altri casi (escluso quello del decesso) gli SPESAL svolgeranno l’inchiesta per malattia professionale a mezzo dì medico del lavoro con qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria che si avvarrà di altre figure professionali quali tecnici della prevenzione, epidemiologi, specialisti in igiene industriale, medici specialisti della patologia evidenziata, tutti facenti parte delle ASL di appartenenza.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCHIESTA DI MALATTIE PROFESSIONALI

L’inchiesta di malattia professionale è diretta a verificare l’esistenza, la data d’insorgenza, la data dell’ultimo aggravamento della malattia professionale e l'esistenza di un nesso causale tra la malattia segnalata e l'esposizione (presente o passata) del lavoratore ad agenti di rischio, ai fine di individuare eventuali responsabilità nella produzione della patologia per inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di individuare altri lavoratori affetti dalla medesima patologia nello stesso contesto lavorativo.
L’inchiesta di malattia professionale prende le mosse dall’esame delle certificazioni che arrivano ai servizi (referto, denuncia, primo certificato di malattia professionale) anche quando le stesse sono carenti di informazioni, in particolare in ordine all'anamnesi lavorativa ed all'esposizione al rischio specifico. Il mancato riconoscimento INAIL non preclude la possibilità di attivare l'indagine perché i criteri di riconoscimento assicurativo possono essere diversi da quelli imposti dal diritto penale.
Le indagini saranno condotte da un medico UPG diverso da quello che abbia eventualmente redatto il referto di malattia professionale o abbia comunque concorso alla diagnosi.
I criteri per individuare le priorità di intervento dello SPESAL terranno conto:
• gravità delle lesioni.
Si darà priorità:
- casi di malattia certamente o probabilmente insanabile con particolare riferimento ai tumori;
- casi di indebolimento permanente di un senso o di un organo con invalidità riconosciuta dall’INAIL superiore al 6%;
- casi di inabilità assoluta al lavoro di durata superiore ai 40 gg..
• valenza preventiva dell’intervento.
All’interno delle ipotesi sopra indicate sarà data priorità ai seguenti casi:
1. Casi di malattia professionale previsti dalla lista 1 (malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità) dell’ultimo aggiornamento dell’“Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del T. U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni,
2. Casi di malattia professionale previsti dalla lista 2 (malattie la cui origine professionale è dì limitata probabilità) del D.M. di cui sopra.
3. Casi di malattia professionale previsti dalla lista 3 (malattie la cui origine professionale è possibile) del D.M. di cui sopra.
Con particolare attenzione a:
- possibile persistenza dei fattori di rischio che hanno determinato la patologia in quel contesto produttivo o in contesti similari;
- possibilità di avviare, a seguito dell'inchiesta, interventi mirati di prevenzione;
- eventi sentinella per patologie attuali (esempio casi di malattia professionale in lavorazioni apparentemente non correlate);
- luoghi di lavoro e lavorazioni ancora esistenti e verificabili;
- possibilità di emanare prescrizioni in relazione ai fattori di rischio evidenziati.
• contesto epidemiologico.
All’interno delle ipotesi sopra indicate sarà data priorità ai seguenti casi:
- verificarsi nella medesima azienda di più casi di patologie analoghe;
- verificarsi in lavorazioni similari, anche se in aziende diverse, di patologie analoghe.
Le indagini in corso saranno sospese nell'ipotesi in cui l'elevato numero di imprese con rischi similari presso le quali il lavoratore è stato impiegato non consente di ricostruire il nesso causale e nell’ipotesi in cui tutti i soggetti che possono avere responsabilità nell’insorgenza della patologia sono deceduti.
Allo stesso modo non si continuerà nell’indagine quando dalla documentazione esaminata emerge che l’ammalato è il datore di lavoro o un lavoratore autonomo o quando gli elementi raccolti non permettono di individuare un nesso causale con l’attività lavorativa (esempio malattia contratta in epoca antecedente all'inizio dell'attività lavorativa).
In tali casi, analogamente a quanto disposto in materia di infortuni sul lavoro, i servizi inoltreranno alla Procura una breve relazione indicando il motivo per cui le indagini non vengono proseguite. Tale relazione potrà essere molto sintetica con esplicito riferimento all'assenza di elementi di responsabilità rilevabili dalla documentazione allegata.
Nei rimanenti casi, quando l'inchiesta segua un corso regolare, i servizi SPESAL procederanno ad accertare:
- esistenza della malattia professionale;
- prognosi della malattia;
- data di insorgenza e data dell’ultimo aggravamento;
- individuazione degli agenti causali e delle eventuali concause delta malattia;
- evoluzione della situazione ambientale (soprattutto per esposizioni pregresse);
- insufficiente formazione ed informazione dei lavoratori riguardo la patologia;
- mancata o carente valutazione del rischio e delle misure di prevenzione;
- violazione delle norme che si ritengono collegate all’insorgere della malattia professionale;
- individuazione dei responsabili ed enunciazione dei motivi per i quali si ritiene di attribuire a tali soggetti la responsabilità della malattia professionale.
Al fine di giungere al corretto accertamento di quanto sopra indicato, i servizi dovranno innanzitutto procedere ad esaminare quanto segue:
- documenti provenienti dal sistema informativo INAIL;
- cartella sanitaria e di rischio del lavoratore;
- libretto sanitario e estratto INPS e/o libretto d'imbarco;
- altri documenti riguardanti cambi di mansione e richieste di visita medica per le patologie in questione;
- referti di visite specialistiche ed esami strumentali relativi alla patologia e cartelle cliniche;
- eventuali dati epidemiologici di patologie analoghe e di casi sintomatici;
- documenti di valutazione del rischio;
- visure aziendali;
- dati storici aziendali.
Nei casi di accertato tumore è quanto mai opportuno attivare una collaborazione con il coordinamento provinciale del registro tumori e con altri enti eventualmente esistenti sul territorio (ad esempio, rete prevenzione oncologia leccese).
Si procederà poi a sottoporre, se possibile, il lavoratore a visita medica, ascoltando anche a S.I.T. lo stesso e tutti coloro che possono riferire notizie utili al proseguo delle indagini.
Si procederà inoltre, se possibile, ad ispezione de! luogo di lavoro, se ancora esistente, con acquisizione della documentazione ritenuta utile (esempio, DVR, DSS, documenti storici, eccetera).
In conclusione gli SPESAL inoltreranno alla Procura della Repubblica territorialmente competente la comunicazione notizia di reato completa con:
- accertamento della diagnosi;
- valutazione dell'entità delle lesioni;
- valutazione del nesso di causalità e dei dati statistico-epidemiologici a supporto;
- individuazione dei soggetti responsabili con relativo verbale di identificazione ed eiezione di domicilio.
Verrà naturalmente allegata tutta la documentazione acquisita e quella relativa ai singoli atti di indagine svolti.

 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In riferimento alle norme contenute nel D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231, aggiornato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dagli specifici reati in esso previsti, quando commessi nel proprio interesse od a proprio vantaggio (art. 5), va specificato che l’art. 25 septies ne estende la disciplina ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Tale disciplina viene prevista ed espressamente richiamata dal D.L.vo 81/08, Testo Unico (modificato dal D.L.vo 106/09) che ha interamente disciplinato la materia della sicurezza luoghi di lavoro, in particolare dall'art. 300 del detto decreto legislativo.
In relazione pertanto all'inchiesta diretta ad accertare l'eventuale responsabilità amministrativa degli Enti, si impartiscono le seguenti direttive:
- in ogni inchiesta attinente ai reati di cui agli artt. 590 e 589 c.p., ove si ritenga sussistente la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero di coloro che sono sottoposti alla vigilanza dei soggetti ora menzionati, si procederà a valutare la sussistenza dell’illecito amministrativo da parte dell’Ente.
Perché la responsabilità amministrativa sì concretizzi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
1) il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere commesso con violazioni di norme relative all’igiene e sicurezza del lavoro.
2) l’impresa deve rientrare in una di queste categorie: enti, società di persone, società di capitali, associazioni (con o senza personalità giuridica) ed enti pubblici economici.
Sono infatti escluse dalla normativa che regola la responsabilità amministrativa: le aziende individuali, le aziende familiari, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali e lo Stato.
3) Il fatto deve essere commesso nell’interesse dell’ente oppure l’ente deve avere tratto un vantaggio dal fatto che ha concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale. Se emerge che non vi sia stato interesse o vantaggio per l’impresa non sorge la responsabilità amministrativa. Va detto che solitamente quanto meno il vantaggio si realizza poiché la mancata adozione di misure di prevenzione determina risparmio economico, aumento della produzione e velocizzazione delle procedure operative.
Si chiarisce sommariamente il concetto di interesse o vantaggio:
- interesse: elemento soggettivo consistente nell’intenzione dell'autore del reato di favorire l’ente cui appartiene. Richiede una verifica ex ante.
- vantaggio: elemento oggettivo riferito agli effettivi risultati favorevoli per l’ente in conseguenza del fatto che ha contribuito al verificarsi del reato. Richiede una verifica ex post.
4) Si può individuare una colpa organizzativa da parte dell’impresa che ha reso possibile la violazione di norme di sicurezza e conseguentemente il determinarsi dell’infortunio o della malattia professionale. Per lo più tale negligenza organizzativa è sempre presente, cioè esiste una carenza nell'organizzazione della prevenzione che ha reso possibile il concretarsi della violazione.
Se tutte queste condizioni si verificano l'inchiesta verrà trasmessa alla Procura della Repubblica segnalando che è ipotizzabile per l’impresa la responsabilità amministrativa prevista dall'art, 300 del D.L.vo 81/2008. Verrà data esatta indicazione della denominazione, della sede sociale, del codice fiscale e partita IVA dell’impresa,
Sarà poi onere dell’impresa dimostrare l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo e di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all’art. 30 del D.L.vo 81/2008.
A tal proposito va chiarito che i servizi provvederanno comunque ad acquisire l'eventuale modello di organizzazione e di gestione e, se possibile, effettuerà una valutazione sulla corretta adozione ed efficace attuazione dello stesso.
Nella conseguente informativa si porranno in evidenza anche gli elementi indicativi dell’opportunità di applicare le misure cautelari previste dagli artt. 45-54 del D.L.vo 231/2001.

 

DISPOSIZIONI TESE AD OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO

Al fine, di rendere efficace e funzionante nel miglior modo possibile il presente Protocollo si stabiliscono, in conclusione, disposizioni che riguardano in particolare l’ottimale funzionamento dei servizi SPESAL, il coordinamento fra i servizi e le Procure della Repubblica, le indispensabili attività di formazione e aggiornamento dei detti servizi.
1) Al fine di poter adempiere al maggior carico di lavoro connesso con le inchieste per infortuni e malattie professionali, appare necessario che tutti gli operatori con competenze tecniche o mediche siano nominati ufficiali di P.G., al fine di espletare utilmente tutti gli atti necessari all’indagine,
Le ASL, previo accordo con la Regione, si impegnano a determinare un rafforzamento degli organici ora presenti o quanto meno a garantire la totale copertura dell’attuale pianta organica, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle indagini sui reati di cui al presente Protocollo.
2) Sarà indispensabile creare uno stabile rapporto di collaborazione tra i Pubblici Ministeri cui vengono assegnate tali indagini ed i servizi con la necessità di reciproca disponibilità nei singoli casi concreti.
Si richiama l’attenzione degli Uffici di Procura sull'obbligo normativo (art. 61 comma 1 D.L.vo 81/08) di dare sempre comunicazione, ove possibile a mezzo PEC, alle sedi locali dell’INAIL dell’esercizio dell’azione penale.
Sarà opportuno che i Pubblici Ministeri togati seguano in udienza i processi più delicati di infortuni e malattie professionali.
I servizi informeranno, come già spiegato, immediatamente il Pubblico Ministero di turno degli infortuni con esito mortale o con lesioni di particolare gravità, mentre per le restanti indagini rispetteranno il termine di trasmissione dell’inchiesta indicato nel presente Protocollo.
I Pubblici Ministeri si asterranno da effettuare deleghe di indagini per ipotesi diverse da quelle previste nel presente Protocollo, salvo che la persona offesa abbia presentato querela.
3) Le Procure e i servizi organizzeranno incontri di formazione sulle attività oggetto del Protocollo, sia per il personale già in servizio sia in occasione di nuove assunzioni.
Le ASL si attiveranno in un'opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i medici chiamati a redigere referti richiamandoli sulla necessità di adempiere a tale obbligo in maniera tempestiva, esauriente e formulando prognosi oggettivamente congruenti con la patologia oggetto del referto.
4) I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a contribuire all’effettivo funzionamento degli organismi di coordinamento provinciali già esistenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sull'operatività del presente Protocollo.
5) A scadenza annuale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello procederà ad una verifica, se necessario con la convocazione dei firmatari, tesa ad accertare il funzionamento complessivo dell'accordo di cui al presente Protocollo, evidenziando eventuali criticità ed opportune azioni correttive.

12.3.2013


Fonte: inail.it