Cassazione Penale, Sez. 1, 12 luglio 2017, n. 34107 - Alterazione fraudolenta del cronotachigrafo. Concorso tra norma penale (art. 437 c.p.) e sanzione amministrativa (art. 179 c.d.s.)


 

 

La violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al "cronotachigrafo" (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di "impianti, apparecchi o segnali"), rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen., da escluderne l'applicazione al caso concreto in esame.
Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come affermato expressis verbis dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata, è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell'art. 437 cod. pen., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all'art. 179 c.d.s. e da ravvisare al più una mera "interferenza" nel senso di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/81 ed avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all'art. 179 c.d.s., dichiarando conseguentemente "non luogo a procedere nei confronti di T.G. per il reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi all' ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.


 

Presidente: NOVIK ADET TONI Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/03/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Livorno dichiarava non luogo a procedere nei confronti di T.G. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Al suddetto era contestato il reato di cui all' art. 437 cod. pen., "perché, ometteva di collocare, alterandolo fraudolentemente il funzionamento tramite un attrezzo rudimentale composto da un'asta ed una potente calamita, il cronotachigrafo collocato all'autotreno che guidava targato Omissis. In Portoferraio (LI) il 28.10.2013".
La sentenza impugnata evidenziava, invero, come gli atti delle indagini preliminari ben supportassero l'ipotesi che l'imputato avesse manomesso il funzionamento del cronotachigrafo del mezzo a lui affidato collocando una calamita in prossimità dei sensori del volano motore, cosicché l'apparecchio non fosse in grado di eseguire la corretta registrazione di tempi e di percorrenza.
Così ricostruito il fatto sotto il profilo materiale, il G.u.p. evidenziava come nel caso di specie si ponesse una questione di diritto, consistente nello stabilire se detta condotta, sanzionata sul piano amministrativo dall'art. 179, comma 2 c.d.s., relativo proprio alla circolazione con un autoveicolo con cronotachigrafo alterato, integrasse anche il reato contestato.
Rilevava, quindi, che, ponendosi un problema di concorso tra norma penale e sanzione amministrativa, occorreva verificare, ai sensi dell'art. 9 l. 689/81, attraverso un confronto tra le fattispecie astratte, quale tra le due disposizioni applicabili al caso in esame risultasse speciale rispetto all'altra.
Evidenziava, pertanto, come all'interno della fattispecie amministrativa vi fossero almeno due elementi specializzanti rispetto alla fattispecie penale: a) in relazione ai soggetti destinatari, riferendosi l'art. 437 cod. pen. genericamente a chiunque ed invece l'art. 179 c.d.s. a "chiunque circola", circoscrivendo il suo ambito di applicazione alla cerchia di chi guidi un veicolo a motore munito di cronotachigrafo; b) in relazione anche all'oggetto materiale della condotta, individuato dalla disposizione amministrativa in modo specifico nel cronotachigrafo, a fronte della generale indicazione ex art. 437 cod. pen. di un apparecchio funzionale alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il giudice a quo, pertanto, rilevava che in assenza di questi elementi specializzanti la condotta di alterazione del cronotachigrafo rientrava nell' orbita applicativa dell' art. 437 cod. pen. e che, proprio per detti elementi, andavano invece ravvisati gli estremi della fattispecie amministrativa. Emetteva, pertanto, pronuncia di non luogo a procedere per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, lamentando l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 437 cod. pen. e 179, comma 2 c.d.s..
Ci si duole che il G.u.p. abbia ritenuto la norma del codice della strada speciale rispetto all' art. 437 cod. pen., mentre le stesse non sono in rapporto di specialità, sanzionando condotte differenti, punendo il delitto chiunque danneggi dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni (e quindi l'atto della manomissione), l'illecito stradale chiunque circoli alla guida senza cronotachigrafo o con tale strumento non funzionante (e quindi la circolazione col dispositivo manomesso). Con la conseguenza che se l'imputato, oltre a manomettere il dispositivo, ha circolato alla guida del veicolo, risponde di due illeciti fra loro indipendenti : penale (art. 437 cod. pen.) e amministrativo (art. 179, comma 2 c.d.s.).
Il ricorrente chiede, alla luce dei sopraindicati motivi, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. La questione di cui è investita questa Corte è se in relazione al rapporto tra l'art. 437 cod. pen. e l'art. 179 c.d.s. operi il principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689 del 1981. Principio, secondo cui, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722).
3. Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. "Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si tratterebbe di una mera "interferenza" che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta" (si veda pronuncia in ultimo menzionata).
4. Passando, pertanto, all'esame delle due fattispecie, va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, diversi risultano i beni giuridici tutelati rispettivamente dalla norma di cui all'art. 437 cod. pen. e dal disposto di cui all'art. 179 c.d.s., atteso che quest'ultimo considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l'art. 437 cod. pen. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e, solo per estensione, l'incolumità pubblica; con la conseguenza che detta fattispecie non è configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l'incolumità pubblica, senza profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.
Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 437, una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006 - dep. 14/06/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233779: la Corte ha altresi precisato che la nozione di disastro, siccome qualifica anche la previsione del mero pericolo che il disastro si verifichi, non comprende soltanto gli eventi di vasta portata o tragici, ma anche quegli eventi lesivi connotati da diffusività e non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto, sicché i parametri della "imponenza” e della "tragicità" non possono essere assunti come misura del "disastro" genericamente inteso).
A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell'ultima massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie di cui al codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa. Come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, il confronto va fatto tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Come, invero, sottolineato da detta pronuncia, ciò << è confermato dal tenore dell'art. 9 che, facendo riferimento al "fatto punito", non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso >> e detto orientamento è "condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunziata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'alt. 9, comma primo legge n. 689 del 1981 - ebbe ad osservare che per risolvere il problema del concorso apparente ccvanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso>> ".
Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l'art. 437 cod. pen. punisce chi "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia", mentre l'art. 179 c.d.s. solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale (rispetto alla quale non può, quindi, definirsi specializzante), o anche se non sono a conoscenza della stessa.
Tanto osservato, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al "cronotachigrafo" (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di "impianti, apparecchi o segnali"), rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen., da escluderne l'applicazione al caso concreto in esame.
Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come affermato expressis verbis dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata ( mentre, in senso difforme, la Sez. 2, n. 38801 del 01/10/2008 - dep. 14/10/2008, Trombetta, Rv. 241462, ha escluso il rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 l. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, proprio per la diversità dell' oggetto giuridico), è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell'art. 437 cod. pen., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all'art. 179 c.d.s. e da ravvisare al più una mera "interferenza" nel senso di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della l. 689 del 1981 ed avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all' art. 179 c.d.s., dichiarando conseguentemente "non luogo a procedere nei confronti di T.G. per il reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi all' ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.