Tipologia: CCNL
Data firma: 17 luglio 2000
Validità: 01.09.2000 - 31.12.2003
Parti: Assologistica e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Sistema di informazioni.
Relazioni industriali
Tempistica e procedura del confronto
Livello nazionale
Livello regionale
Livello aziendale
Commissioni per le pari opportunità
Lavoro in appalto
Ammortizzatori sociali
Art. 3 - Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali.
Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 5 - Reclami e controversie.
Art. 6 - Permessi sindacali.
Art. 7 - Affissioni.
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 9 - Assemblee.
Art. 10 - Aspettativa per cariche.
Art. 11 - Assunzioni e documenti.
Art. 12 - Classificazione del personale.
Commissione per l'inquadramento

Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
Art. 13 - Periodo di prova.
Art. 14 - Mutamento di mansioni.
Art. 15 - Passaggio di categoria.
Art. 16 - Orario di lavoro.
Art. 17 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Art. 17 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Art. 18 - E-fulfilment.
Art. 19 - Prestazioni indispensabili.
Art. 20 - Riposo settimanale.
Art. 21 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 22 - Giorni festivi.
Art. 23 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 25 - Ferie.
Art. 26 - Retribuzione: corresponsione e divisori.
Art. 27 - Elementi della retribuzione.
Art. 28 - Contrattazione aziendale di 2° livello.
Art. 29 - Mense aziendali indennità di mensa.
Art. 30 - Indennità maneggio denaro.
Art. 31 - Ambiente di lavoro.
Art. 31 bis - Indennità di zona malarica.
Art. 32 - Indennità di lontananza dai centri abitati.
Art. 32 bis - Indennità di reperibilità.
Art. 33 - Tredicesima mensilità.
Art. 34 - Erogazione annuale.
Art. 35 - Contributi assistenziali e previdenziali.
Art. 36 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 37 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale.
Art. 38 - Permessi per gravi e documentati motivi familiari.
Art. 39 - Diritto allo studio/formazione continua.
Art. 40 - Aspettativa.
Art. 41 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 42 - Tutela etilisti.
Art. 43 - Tutela dei disabili.
Art. 44 - Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile.
Art. 45 - Servizio militare.
Art. 46 - Indumenti di lavoro.
Art. 47 - Alloggio al personale.
 Art. 48 - Trattamento di missione e trasferta.
Art. 49 - Rimborso spese per rinnovo porto d'armi.
Art. 50 - Ritiro patente.
Art. 51 - Trasferimenti.
Art. 52 - Ex Fondo di previdenza impiegati magazzini generali.
Art. 53 - Previdenza complementare.
Art. 54 - Doveri del lavoratore.
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento.
A) Provvedimenti disciplinari.

B) Licenziamenti.
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 58 - Restituzione documenti.
Art. 59 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell'azienda.
Art. 60 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 61 - Norme speciali.
Art. 62 - Quadri - Norme particolari.
Art. 63 - Apprendistato.
Premessa

A - Età per l'assunzione
B - Assunzione nominativa
C - Periodo di prova
D - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
E - Obblighi del datore di lavoro
F - Doveri dell'apprendista
G - Trattamento normativo
H - Ferie
I - Trattamento economico
L - Malattia e infortunio
M - Durata
N - Durata della formazione
O - Contenuti della formazione
P - Tutor
Q - Clausola di salvaguardia
Art. 64 - Orario normale a tempo parziale.
Art. 65 - Contratto a termine.
Art. 66 - Qualifiche da escludere dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni.
Art. 67 - Lavoro temporaneo.
Art. 68 - Aumenti retributivi e minimi tabellari.
Verbale di accordo 29.7.02
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Assologistica
Art. 69 - Decorrenza e durata.
Art. 70 - Testo contrattuale.
Allegati
(1) Accordo Confindustria Cgil-Cisl-Uil 22.6.95 (Modalità applicative per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza - e il funzionamento degli Organismi Paritetici Nazionali, Regionali e Provinciali - di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626;
(2) Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. Costituzione delle RSU, Area Trasporto Merci.
(3) Aumenti periodici di anzianità. Normative previste dai singoli contratti di settore.
(4) Precedente normativa sull'ambiente di lavoro.
(5) Precedente normativa sull'indennità di anzianità.
(6) Armonizzazione contrattuale.
(7) Legge 20.5.70 n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei lavoratori), G.U. n. 131 del 27.5.70.
(8) Protocollo 3.7.93 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
(9) Legge 29.12.90 n. 428, art. 47 sui "Trasferimenti di azienda".
(10) Previdenza complementare.
(11) D.lgs. 2.2.01 n. 18 (Attuazione della Direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), G.U. n. 43 del 21.2.01.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle aziende di logistica che applicano il CCNL Assodocks 4.5.1995 per i magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione operanti singolarmente - oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali ed aeroportuali e con la conseguente esclusione dei soli lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18, legge n. 84/94

Verbale di accordo.

Addì 7 luglio 2000, presso Confindustria si sono incontrati Assologistica […], Filt/Cgil […], Fit/Cisl […], Uiltrasporti […].

Visto il protocollo d'intesa sulla contrattazione collettiva del 29.3.00 e in attuazione del punto A dello stesso, si premette che Assologistica e le OOSS concordano sulla volontà di procedere alla sottoscrizione di un accordo per la definizione di un CCNL per il personale dipendente dalle aziende di logistica che applicano il CCNL Assodocks 4.5.95 per i magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali ed aeroportuali (e con la conseguente esclusione dei soli lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18, legge n. 84/94), impegnandosi nell'ambito dell'autonomia associativa e negoziale delle parti, affinché i contenuti economici e normativi di tale accordo procedano nel senso di una progressiva omogeneizzazione e realizzino una sostanziale equivalenza complessiva rispetto alla contrattazione collettiva vigente e in fase di rinnovo in settori affini quali quello dell'autotrasporto e spedizione merci e logistica, convergendo sull'obiettivo della razionalizzazione e integrazione contrattuale.

Ciò premesso concordano di addivenire entro il 31.7.00 ad un accordo sui seguenti punti.
- piena ed effettiva attuazione alle previsioni di legge in materia di apprendistato, part-time, lavoro interinale, ammortizzatori sociali, congedi parentali, coerentemente con la realizzazione di un'equivalenza contrattuale complessiva per quanto definito in premessa;
- definizione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CCNL di incrementi sulle retribuzioni di fatto, omogeneizzazione dei minimi tabellari e parametri coerenti con l'obiettivo di cui sopra, anche attraverso i necessari assorbimenti;
- costituzione entro il 2001 di una Commissione paritetica congiunta in materia d'inquadramento professionale e conglobamento, con il compito di addivenire alla definizione di nuove ed omogenee declaratorie e profili professionali;
- definizione nel corso di vigenza del CCNL del nuovo orario di lavoro settimanale e delle maggiorazioni di cui all'art. 20;
- modifica degli attuali meccanismi contrattuali di flessibilità di cui agli art. 17 e 17 bis e loro omogeneizzazione al 31.8.04, secondo quanto enunciato in premessa.

A Roma, il giorno 20 luglio 2000, tra Assologistica […] e Filt/Cgil […] con la partecipazione dei Responsabili territoriali […] e dai delegati […], Fit/Cisl […] con la partecipazione dei Responsabili regionali […], Uiltrasporti […]

Art. 1 - Campo di applicazione.
Il presente CCNL regola il rapporto tra aziende di magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, e i propri lavoratori, con la sola esclusione dei lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18, legge n. 84/94.

Art. 2 - Sistema di informazioni.
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 8.5.86, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
Pertanto ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, convengono quanto segue:

Relazioni industriali
Assologistica e le OOSS firmatarie del presente CCNL, in caso di controversia e comunque su richiesta di una delle parti, s'incontreranno a livello nazionale o interregionale o regionale per la verifica della corretta applicazione delle norme previste dall'art. 28 - contrattazione aziendale di 2° livello.
Le parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello nazionale per esaminare mutamenti nella consistenza, tipologia, mobilità e formazione del personale, nonché l'evoluzione dell'attività al fine di formulare proposte comuni alle Istituzioni pubbliche competenti.

Tempistica e procedura del confronto
Livello nazionale

Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali Assologistica fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei di attività riferite a:
- investimenti e prospettive produttive;
- andamento occupazionale, con particolare riferimento alla occupazione giovanile, ai CFL e all'apprendistato.
Inoltre le parti concordano che potranno formare oggetto di esame, con la periodicità richiesta dai temi trattati, gli aspetti più significativi della realtà evolutiva del settore, nonché i progetti di provvedimenti e di interventi di politica economica generale suscettibili di incidere sugli equilibri settoriali.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa delle OOSS di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale e alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile in relazione all'Accordo interconfederale 8.5.86 sui CFL.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello aziendale
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con apposti calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono:
le Aziende più rilevanti del settore forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA/RSU, unitamente alle OOSS territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
(1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
(2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con l'eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
(3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
(4) organizzazione del lavoro;
(5) applicazione D.lgs. n. 626/94;
(6) applicazione della legge sulle pari opportunità;
(7) il numero degli addetti, distinti per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
(8) i rapporti di lavoro parasubordinati e autonomi con la specifica del numero e delle funzioni;
(9) i rapporti di lavoro atipici (part-time, tempo determinato, lavoro interinale, stage);
(10) informazione dettagliata anche per singoli reparti e/o filiali in merito agli orari straordinari effettuati e ai regimi d'orario flessibile;
(11) verifica degli inquadramenti professionali in conseguenza della nuova classificazione.
Per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno una particolare rilevanza nel settore, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.

Commissioni per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635, della legge 9.12.77 n. 903 e dalla legge 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle OOSS stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
(a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende/Enti sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
(b) elaborare, con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive;
(c) esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
(d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
(e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La Commissione presieduta a turno da un componente dei due gruppi si insedia entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno 2 volte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti s'impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro-femminile.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.

Lavoro in appalto
Le parti s'impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della legge n. 342/94 sulla disciplina dei lavoratori di facchinaggio ricorrendo esclusivamente a cooperative che risultino iscritti presso l'Ufficio provinciale del lavoro.
Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU le informazioni circa il contratto di lavoro (in caso di lavoro dipendente) e/o delle normative previdenziali di legge (in caso di socio di cooperative).
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori, adoperandosi affinché ciò non produca conseguenze occupazionali sui lavoratori interessati.
Per i servizi terziarizzati (svolti con autonomia e propria Organizzazione aziendale da impresa e/o cooperativa) in caso di cambio di appalto si applica quanto segue:
(1) in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle OOSS competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60 giorni;
(2) la gestione subentrante, su richiesta delle OOSS competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza;
(3) l'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto e a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

Art. 3 - Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali.
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva prevista dalla sfera di competenza del presente contratto, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasione di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai CFL, ai contratti di apprendistato e ai loro risultati, l'andamento della occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi nn. 903/77 e 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto, dando piena applicazione ai contenuti del D.lgs. n. 626/94, nonché all'Accordo interconfederale 22.6.95 di cui all'allegato 1;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU/RSA eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare e applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle OOSS alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti della elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari, della formazione, della sicurezza e dell'ambiente.
Indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale potranno essere costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa di Assologistica e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà territoriale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.
Gli Osservatori definiranno al proprio interno un'apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
L'Osservatorio nazionale o quello regionale sarà composto da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 di parte sindacale.
L'Osservatorio si riunisce almeno 1 volta all'anno e, quando richiesto da una delle parti per situazioni di rilevante valenza settoriale.
Gli Osservatori hanno sede presso Assologistica che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo tra i rappresentanti delle parti e, non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.

Art. 7 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alle OOSS di cui all'art. 19, legge n. 300/70, ovvero alle RSA e, ove costituite, alle RSU/RSA di fare affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro avrà cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 9 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o dei gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle RSU/RSA nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 11 - Assunzioni e documenti.
[…]
Il datore di lavoro può, per mezzo di strutture pubbliche o per mezzo del medico a ciò abilitato anche attraverso strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.

Art. 12 - Classificazione del personale.
Commissione per l'inquadramento

Le parti, costituite in Commissione paritetica, composta di 6 membri (3 di Assologistica e 3 complessivamente delle OOSS stipulanti) valuteranno le effettive necessità di integrazione nell'attuale sistema d'inquadramento di nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione significativa di nuove tecnologie.
I profili professionali effettivamente nuovi, indotti da innovazione tecnologiche, concordemente individuati, troveranno idonea collocazione nell'attuale sistema d'inquadramento.

Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Tale ricerca può comprendere, da parte delle aziende, l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento professionale.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informativi e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le RSA.

Art. 16 - Orario di lavoro.
La durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale è di 40 ore, quella dell'orario giornaliero è di norma di 8 ore.
A partire dall'1.1.02 la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale diverrà di 39 ore.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito su 5 giorni nella settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze economico-operative, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alla RSU/RSA.
Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro con prestazione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6° giorno viene maggiorata del 18%.
Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle RSU/RSA, l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva.
L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e RSU/RSA o strutture territoriali.
La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico-operative.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni reparti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati.
Tali periodi daranno comunque comunicati al lavoratore almeno con 48 ore di anticipo e per non più di 1 volta alla settimana.
Ai lavoratori turnisti operanti su turni di 8 ore competono 30 minuti di pausa retribuita.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di 2 ore salvo casi eccezionali.
Ai lavoratori operanti su turni notturni di 8 ore o comunque che prestano la propria attività per almeno 5 ore nell'intervallo compreso tra le ore 22 e le 6, per ogni giornata prestata in detta fascia oraria, compete un a riduzione di orario di 15 minuti.
Per conducenti addetti esclusivamente a locomotori, stallieri, addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni, addetti alla pulizia, la 9a ora giornaliera, in quanto richiesta dall'azienda, viene compensata con una quota oraria del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
[…]
Nota a verbale.
Nelle realtà aziendali nelle quali siano in essere regolamentazioni delle turnazioni differenti da quelle previste contrattualmente, la sostituzione della maggiorazione del 5% (indennità turno) con i 30 minuti di pausa retribuita verrà concordata tra le parti.

Art. 17 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.
[…]
Previo incontro con le RSU/RSA saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.

Art. 17 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le RSU/RSA.
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle RSU/RSA con almeno 24 ore di anticipo.
Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali.
Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; […]

Art. 18 - E-fulfilment.
[…]
L'E-fulfilment collegato all'E-Commerce Business to Business (B2N) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall'altra parte nuove modalità della prestazione lavorativa come il telelavoro. Le parti provvederanno pertanto ad inserire tali nuove figure professionali nel nuovo inquadramento.
Le parti si danno atto che, la presente normativa è volta ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.
A tale nuova attività saranno applicati i vigenti regimi d'orario di lavoro e flessibilità (artt. 16, 17 e 17 bis).

Art. 20 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori destinati al lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, ad una maggiorazione della retribuzione individuale del 50%.
Il singolo lavoratore potrà essere destinato al lavoro domenicale per un massimo di 26 domeniche su base annua.

Art. 21 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le RSA.
[…]

Art. 23 -Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali autisti, custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
[…]

Art. 28 - Contrattazione aziendale di 2° livello.
La contrattazione aziendale e/o territoriale di 2° livello, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
[…]
Le materie rinviate alla contrattazione aziendale di 2° livello, nonché gli ambiti, sono quelli espressamente previsti dal presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione di livello vengono inoltre demandate le seguenti materie:
(a) l'inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione;
(b) la corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 16 (Orario di lavoro);
(c) l'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all'art. 21;
(d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti;
(e) l'eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
[…]
(h) indennità di disagio.

Art. 31 - Ambiente di lavoro.
La precedente normativa contrattuale è riportata in allegato ed è parte integrante del CCNL (allegato 4).
Per tutte le tematiche della tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti e in particolare dal D.lgs. n. 626/94.

Art. 31 bis - Indennità di zona malarica.
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, compete un'indennità la cui entità va concordata con le OOSS.

Art. 32 bis - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà un'indennità minima di reperibilità di £ 50.000 lorde mensili, per 12 mensilità.
[…]
Le professionalità interessate e i tempi di reperibilità verranno individuati aziendalmente dopo esame congiunto con le RSU/RSA.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Art. 43 - Tutela dei disabili.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.

Art. 46 - Indumenti di lavoro.
Il datore di lavoro fornirà all'operaio a proprie spese, 2 camiciotti e 2 pantaloni, o 2 tute ogni anno.
Il datore di lavoro terrà inoltre, in dotazione, impermeabili con copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti ai lavori dove è accertata una eccessiva usura di scarpe, il datore di lavoro fornirà 1 paio di scarpe all'anno; a quelli che fanno uso di getti d'acqua, l'azienda fornirà stivaloni in gomma.
[…]
Il datore di lavoro provvederà ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla pulizia personale.

Art. 51 - Trasferimenti.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento.
A) Provvedimenti disciplinari.

Fermo quanto stabilito all'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
(1) il rimprovero scritto o verbale, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
(2) una multa fino al massimo di 4 ore minimo tabellare e indennità di contingenza; tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
(a) ritardi ripetutamente ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
(b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
(c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
(d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro; salvo le più gravi punizioni previste al n. 3) del presente articolo;
[…]
(f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
Le multe disciplinari verranno versate al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori (art. 39, legge 20.5.70 n. 300).
(3) nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di 3 giorni.
Tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
(b) per negligenza di servizio, arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
(c) si presenti, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
(d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[…]
(f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
(g) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanza speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposte dei numeri 1) e 2) del presente articolo.

B) Licenziamenti.
Il licenziamento immediato può essere inflitto al lavoratore che:
[…]
(d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall'azienda a guidarla;
(e) ometta di fare rapporto per incidenti o guasti accaduti alla macchina, attrezzi e simili nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
(f) sia 3 volte recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
(g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell'azienda;
[…]
(j) commetta infrazione di maggior rilievo di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
[…]

Art. 61 - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quelle del presente contratto e, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.

Art. 63 - Apprendistato.
Premessa

Il contratto di apprendistato è regolamentato dalla legge n. 25/55, così come modificata dall'art. 16, legge 19.7.97 n. 196.
[…]

A - Età per l'assunzione
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1, art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

E - Obblighi del datore di lavoro
Si rinvia alle norme di legge.

F - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
(a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
(d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

G - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento di cui alla lett. c) del precedente art. 6 sono comprese nell'orario di lavoro.

N - Durata della formazione
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

titolo di studioore di formazione medie annue
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore80
diploma universitario60
diploma di laurea60

Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, casi come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione dì cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

O - Contenuti della formazione
I contenuti dell'attività formativa degli apprendisti, ai sensi del DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97, andranno predisposti in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.

Q - Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente accordo trovano applicazione le norme contrattuali previste del presente CCNL.
Fatti salvi gli accordi interconfederali in vigore, gli Osservatori territoriali potranno stabilire modalità e percorsi formativi per l'apprendistato.
Sono inoltre fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale e/o territoriale

Art. 65 - Contratto a termine.
[…]
Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle RSU/RSA ovvero, in mancanza di queste, alle OOSS locali.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OOSS locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di contratto a termine per sopperire ad altre eventuali carenze di organico.

Art. 67 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, lett. B e C, legge n. 196/97, può essere concluso, anche per rapporti part-time, anche nei seguenti casi:
[…]
- personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione e istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali;
[…]
Il numero dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo che possono essere utilizzati nelle ipotesi di cui al precedente comma non può superare il 10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda […]
A livello aziendale si potranno individuare ulteriori ipotesi e/o maggiori percentuali.