Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2017, n. 34865 - Ponteggio non adeguatamente assicurato e inidoneo. Lavoratore precipita a terra: responsabilità del datore di lavoro


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 16/03/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

l. La Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari con sentenza pronunciata in data 1 Marzo 2016 confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto G.S., titolare della ditta datrice di lavoro, colpevole del reato di lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione delle disposizioni per la prevenzioni degli infortuni, occorse ad G.B. C., intento a lavorare su opera provvisionale costituita da ponteggio appoggiato a due cavalletti, ma non adeguatamente assicurato e di larghezza inferiore a novanta centimetri, così da precipitare a terra sbattendo la nuca.
Il giudice territoriale fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, nonché dal contenuto delle dichiarazioni assunte dagli altri testimoni, escludendo rilievo a quelle del teste F., riscontrando la contestata violazione di disposizioni per la prevenzione di infortuni, con particolare riferimento all'allestimento del ponteggio provvisionale sul quale il C. era intento ad operare.
3. Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa del G.S. la quale con un unico articolato motivo di ricorso denunciava violazione di legge anche in relazione alla mancanza di motivazione e alla valutazione della prova testimoniale, nella parte in cui aveva riconosciuto valore preponderante alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che pure vantava un evidente interesse nel giudizio, e aveva al contrario escluso rilievo alle dichiarazioni del teste F. il quale aveva riferito circostanze decisive in ordine alla esatta ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla modifica dell'opera provvisionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi, mediante la rimozione di una delle tavole che erano state predisposte per formare il ponteggio, testimonianza del tutto ignorata dalla Corte e anzi ritenuta inattendibile.
 

 

Diritto

 


1. La Corte preliminarmente rileva che il reato per cui si procede risulta medio tempore estinto per prescrizione nelle more del giudizio di cassazione, promosso con ricorso articolato, sia in punto di sussistenza del rapporto di causalità, sia in punto a prevedibilità dell'evento, che prima facie non appare manifestamente infondato.
2. Invero in termine necessario a prescrivere il reato di lesioni colpose di sette anni mesi sei anni, comprensivo del massimo periodo di interruzione, risulta spirato in data 21 Settembre 2015 ai sensi dell'art. 157 e 161 co. 2 c.p.p. A tale scadenza deve essere aggiunto l'ulteriore termine di mesi quattro e gg. 14 per periodi di sospensione del dibattimento, con la conseguenza che il termine prescrizionale è definitivamente venuto a scadenza il giorno 4 Febbraio 2016, anteriore a quello di discussione e di decisione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
3. Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art. 129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze dei ricorrenti risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, anche se prive di evidenza ai fini di cui all'art.129 II co. c.p.p.
3.1 Deve conclusivamente pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
4. Agli effetti civili invece il ricorso deve essere rigettato.
Invero il giudice di appello ha attentamente valutato, con costrutto motivazionale assolutamente integro e logicamente motivato, le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha escluso che si trattava di una attività preliminare e preparatoria alla realizzazione dell'opera (una sorta di presa visione del cantiere e di accordo negoziale), evidenziando che l'attività di muratura cui era addetto il lavoratore si stava svolgendo in prosecuzione di quella intrapresa nei giorni precedenti, ricorrendo ad una serie di argomenti logici a sostegno della prospettazione accusatoria (presenza di altri lavoratori, utilizzo di una impalcatura per raggiungere la quota ove dovevano essere eseguiti i cordoli di cemento e dove le gabbie erano già state predisposte, inizio della giornata lavorativa di buon ora).
4.1 Ha altresì logicamente evidenziato come il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro prescindeva poi dal fatto che il C. stesse o meno compiendo una attività connessa alla prestazione lavorativa, e sul punto forniva, alla stregua delle dichiarazioni assunte dagli agenti di PG intervenuti a seguito dell'infortunio e, soprattutto, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera provvisionale (ponteggio), come si presentava strutturata al momento dell'accesso del verbalizzanti, una ricostruzione sulle modalità di allestimento del ponteggio che non lasciava possibilità di ingresso alla prospettazione difensiva, fondata sulle dichiarazioni del teste P., secondo cui una delle tavole che avevano costituito parte integrante del manufatto provvisionale era stata rimossa per agevolare le operazioni di soccorso. Una tale ricostruzione alternativa era contrastata tanto dalle caratteristiche complessive del manufatto, che risultava realizzato con l'impiego di due soli tavoloni, peraltro solo appoggiati ai cavalletti e non fissati, cavalletti che a loro volta non si presentavano stabilmente fissati al suolo con tiranti, quanto dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti che avevano appunto riportato la non corrispondenza del manufatto alle prescrizioni di legge, in quanto il piano di calpestio presentava una larghezza inferiore a quella consentita e che le stesse tavole non erano state assicurate ai montanti dei cavalletti.
4.2 Le censure contenute nel ricorso sono pertanto infondate sia con riferimento alla esclusione del rapporto di causalità, sia in relazione a profili di esclusione dell'elemento soggettivo, avendo la Corte di Appello di Cagliari motivato sul punto in termini assolutamente non contraddittori e del tutto coerenti rispetto alle risultanze processuali, con la conseguenza che lo stesso deve essere rigettato ai fini civili.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 16 Marzo 2017