Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2017, n. 34869 - Infortunio durante lo smontaggio di pannelli di truciolato su un trabattello. Responsabilità di un CSE? Assenza di un'attenta verifica della sussistenza di un rischio derivante da interferenza


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 12/04/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la decisione del Tribunale di Monza la quale aveva riconosciuto L.G. colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni del lavoratore L.M. il quale era intento allo smontaggio di pannelli di truciolato sul luogo di lavoro mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.
1.1 Al L.G. quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era contestato di avere omesso di verificare la idoneità del P.O.S. della società MG s.r.l. datrice di lavoro del L.M., la quale aveva del tutto omesso di indicare e prevedere i rischi del suddetto smontaggio e di formare il dipendente in relazione all'esatto utilizzo del trabattello.
1.2 Il giudice di appello confermava la valutazione del primo giudice in ordine alla insufficienza del POS della ditta datoriale e l'assoluta carenza di previsione di rischi quali quelli derivanti dallo smontaggio dei pannelli anche nel del Piano di sicurezza e di coordinamento, laddove si trattava della fase topica della lavorazione, sia in relazione alle modalità di smontaggio sia in relazione all'utilizzo del trabattello.
1.2 Assumeva il giudice territoriale che al L.G. incombeva una funzione di verifica del POS e di integrazione dello stesso. Escludeva sotto diverso profilo la abnormità del comportamento del lavoratore tale da escludere il rapporto di causalità rispetto alla condotta del coordinatore, atteso che lo stesso risultava privo di esperienza, di idonea formazione professionale e di precise istruzioni sulle modalità di lavoro, tanto da essere incorso in palesi errori in fase di lavorazione.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a cinque motivi di ricorso.
2.1 Con un primo motivo deduceva vizio motivazionale atteso che al coordinatore competeva di coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull'azione dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto alla previsione del POS; con un secondo motivo evidenziava analoga censura in ragione della eccezionalità e imprevedibilità dell'azione dei due operai.
2.2 Con un terzo motivo deduceva difetto motivazionale per avere ritenuto la inadeguatezza del piano di sicurezza e di coordinamento e per non avere operato in termini di integrazione del POS, laddove al contrario i due documenti erano esaustivi e completi, l'opera non presentava alcuna complessità e che entrambi i documenti prevedevano i rischi di una caduta dall'alto; il POS indicava l'utilizzo di attrezzature, utensilerie, nonché l'uso e la messa in opera del trabattello, con espressa indicazione di divieto di spostamento della scala mentre il lavoratore si trovava sulla stessa e con la previsione della necessità della imbracatura dell'utilizzatore; analoghe previsioni di sicurezza erano indicati nel PSC. Assumeva che, al contrario, tali disposizioni erano rimaste inattuate, ma un obbligo di prescrizione e di verifica incombeva sul datore di lavoro.
2.3 Con un quarto motivo denunciava vizio motivazionale in relazione al fatto che, per stessa affermazione del funzionario ASL G., faceva difetto nel cantiere una figura di preposto, incaricato della direzione dei lavori, da parte del datore di lavoro.
Riprendendo il medesimo profilo di doglianza con il quinto motivo denunciava vizio motivazionale per un errore concettuale del giudice di appello per avere in sostanza assimilato la posizione di garanzia del coordinatore alla sicurezza al datore di lavoro e al suo preposto evidenziando che la figura di garanzia del primo non si sovrappone a quella degli altri due, ai quali incombeva la stretta vigilanza delle opere; in particolare soccorreva la figura di garanzia del F., specificamente indicato in tutti i documenti di cantiere quale preposto alla lavorazione, laddove il coordinatore non aveva obbligo di presenza continuativa in cantiere.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente ai motivi, essenzialmente il primo e gli ultimi due che fanno leva su una carenza di motivazione delle sentenze dei giudici di merito sugli obblighi incombenti in capo alla figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, quale titolare di una funzione di garanzia, nella gestione del rischio interferenziale.
2. Invero l'intera motivazione delle decisioni dei giudici di merito si appunta nei rilievi critici diretti all'imputato L.G. sia in termini di omessa verifica, coordinamento con il PSC e adeguamento del POS del datore di lavoro M.G. s.r.l., che si assume gravemente carente nel disciplinare i rischi connessi alla specifica lavorazione cui il lavoratore infortunato era assegnato, sia in termini di carente vigilanza sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che si assume essere avvenuta in maniera gravemente scorretta da parte di maestranze, peraltro provenienti da ditta fornitrice di lavoro interinale, prive di idonea formazione e assolutamente impreparate a svolgere lo specifico compito assegnato, che consisteva nella smontaggio di pannelli di truciolato dalle pareti di un esercizio commerciale.
3. Al fine di meglio evidenziare i profili di criticità della sentenza impugnata appare necessario illustrare il quadro normativo che delinea la posizione di garanzia e i compiti della figura del coordinatore per la sicurezza.
3.1 Prevede invero l'art.90 III comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 successivo.
4. In nessun passo della sentenza impugnata risulta lumeggiato il presupposto di fatto, la cui ricorrenza è essenziale per potere addebitare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un difetto di verifica, di coordinamento e di adeguamento del POS e un difetto di prescrizioni e di vigilanza sulla esecuzione della prestazione lavorativa, rappresentato dalla presenza di un rischio interferenziale e della esigenza di gestire le criticità connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere, le cui lavorazioni erano suscettibili di interferenza o sovrapposizione.
5. Invero la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n.27165; 12.11.2015, Porterà e altri, Rv.265661); nondimeno la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (sez.IV, 12.3.2015, Marzano, Rv.263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire (sez.IV, 7.6.2016, Carfi ed altri, Rv. 267687).
6. Orbene nel caso in specie la corte territoriale ha del tutto omesso di confrontarsi con la questione del rischio interferenziale, presupposto per richiamare la disciplina di riferimento e pretendere dal coordinatore per la sicurezza l'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, ma si è limitata a considerare un unico specifico segmento della lavorazione, in cui risultavano impegnati esclusivamente i lavoratori di una ditta edile, la impresa M.G. s.r.l., impegnata nella rimozione delle infrastrutture presso l'edificio commerciale "Mela Blu" in Cinisello Balsamo, senza minimamente addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.
7. Invero se non si definisce l'ambito e i presupposti dell'opera richiesta al coordinatore della sicurezza, che risiede appunto nella esigenza di coordinare, dirigere e, se del caso, gestire (anche attraverso atti di prescrizione e di inibizione dalle lavorazioni) i pericoli nelle lavorazioni che nascono dalla interferenza di una pluralità di imprese, risulta invero errato, sotto il profilo logico giuridico, il punto della motivazione che impone al L.G. un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale è una scala dotata di ruote, nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione delle maestranze sulle metodiche di lavoro, poiché in tale modo si opera una indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza nella esecuzione con quella del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa.
7.1 In assenza di una attenta verifica della sussistenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse, deve affermarsi che la sentenza impugnata finisce per ampliare oltremodo il ruolo e le funzioni del CSE, in particolare quelle connesse alla generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, laddove a questa figura non risultano attribuiti né compiti relativi al rapporto diretto con le maestranze, né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.
I compiti attribuiti al coordinatore per la sicurezza sono invero quelli indicati dall'art.92 del d.lgs. 81/08 e succ.modif. e si sostanziano in compiti di alta vigilanza che consistono: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento nei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (sez.IV, 12.6.2013, Lorenzi ed altro, Rv. 257167).
7.2 Peraltro la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, laddove è questa la ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.
Al contempo tale piano non deve essere confuso con le responsabilità riconducibili facenti capo tanto al committente quanto al datore di lavoro, i cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal coordinatore per la esecuzione dei lavori, fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a cadere nella ipotesi sub f) del citato art.92 che consente al coordinatore l'esercizio di poteri inibitori delle lavorazioni in comprovate situazioni di urgenza e di imminente pericolo per i lavoratori.
8. In conclusione, operate le suddette distinzioni, non pare dubbio che la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto monca, in quanto rimprovera al L.G., quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, omissioni in sede di verifica e di adeguamento del POS e di vigilanza e di coordinamento in sede di esecuzione e, incidentalmente, anche di una non adeguata verifica della formazione dei dipendenti impegnati nella lavorazione, senza dare conto della ricorrenza di un rischio interferenziale che avrebbe dovuto governarne e scandirne l'azione, così da potere comprendere il rilievo e le conseguenze delle omissioni ascritte e senza operare una adeguata distinzione dei campi rispettivamente presidiati da differenti figure di garanzia.
9. In particolare non risultano esplicitate le ragioni per cui il L.G. avrebbe dovuto intervenire nella direzione richiesta, in presenza di segmento di lavorazione che vedeva impegnata una unica impresa mediante le proprie maestranze, e in una apparente situazione di assenza di rischio interferenziale ma, al contrario di vigenza di un obbligo di presenza e di controllo in capo al datore di lavoro (modalità di utilizzazione del trabattello, vigilanza sul rispetto di presidi antinfortunistici).
10. Su tali punti, non adeguatamente valorizzati dal giudice di appello, la sentenza impugnata deve trovare annullamento e il giudice del rinvio dovrà fornire adeguato riscontro motivazionale, individuando le ragioni e l'ambito di intervento del coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione, L.G., la cui interlocuzione era certamente prevista nell'organigramma della impresa committente, ma i cui obblighi in relazione alla specifica lavorazione della MG s.r.l. non sono stati adeguatamente contestualizzati e descritti, in relazione al rischio interferenziale e all'ambito di intervento rispetto alle altre figure di garanzia operanti in cantiere.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12.4.2017