Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 6 luglio 2017
Validità: 01.10.2017 - 31.12.2023
Parti: Banca d’Italia e Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Banca d'Italia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Il giorno 6 luglio 2017 in Roma l’Amministrazione della Banca d’Italia […] e la Fisac-Cgil […], hanno sottoscritto il presente accordo in tema di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le parti, premesso che:
- l’art. 47, comma 5°, del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.lgs. 81/08) rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione del numero e delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni a esso attribuite;
- l’art. 37, comma 11°, del D.lgs. 81/08 prevede che la contrattazione collettiva stabilisca le modalità, la durata ed i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’art. 50, comma 3°, del D.lgs. 81/08 rimette alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità per l’esercizio delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dal comma 1° del medesimo art. 50;
- l’art. 47, comma 6°, del D.lgs. 81/08 rimette alla contrattazione collettiva di determinare la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- l’art. 47, comma 8°, del D.lgs. 81/08 rimette alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale di definire la disciplina da adottarsi qualora non si proceda alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori alla scadenza prevista;
convengono quanto segue.

1) Unità produttive
1. Sono individuate 2 unità produttive, l’una denominata “Area romana” e l’altra “Filiali”.
2. L’unità produttiva “Area romana” comprende le unità organizzative dell’Amministrazione Centrale ed è ripartita in tre “poli”, individuati nella tabella allegata sub 1; l’unità produttiva “Filiali” comprende le Filiali e le Divisioni distaccate di vigilanza ed è ripartita in 7 aree territoriali, individuate nella tabella allegata sub 2.
3. Con riferimento all’unità produttiva “Area romana” sono previsti 12 rappresentanti per la sicurezza: cinque per il “polo Centro Storico”; tre per il “polo Tuscolano”; quattro per il “polo C.D.M.”.
4. Con riferimento all’unità produttiva “Filiali” sono previsti 7 rappresentanti per la sicurezza: uno per ogni area territoriale.
5. Ciascun rappresentante per la sicurezza è competente per il “polo” ovvero per l’area territoriale di appartenenza.
Norma transitoria
L’articolazione dell’unità produttiva “Filiali” di cui all’allegato 2 trova applicazione a far tempo dall’1.1.2019.
Dal 1° ottobre 2017 al 31.12.2018 l’unità produttiva “Filiali”, comprensiva anche delle Unità di servizio territoriale, è ripartita nelle 7 aree territoriali individuate in nota alla tabella allegata sub 2.

2) Rappresentanti per la sicurezza
1. In considerazione delle attribuzioni demandate dal D.lgs. 81/08 al rappresentante per la sicurezza, allo stesso è attribuito il ruolo di prioritario interlocutore dei Capi dei Servizi e delle Filiali, nonché delle competenti strutture dell’Amministrazione Centrale, con riferimento alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.
2. In tale ottica, compete al rappresentante per la sicurezza la promozione dell’elaborazione, dell’individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
3. Ai sensi dell’art. 50, comma 1°, lett. o), del D.lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
4. Al rappresentante per la sicurezza competono altresì, ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accedere e il diritto di ricevere la documentazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro fermo restando - ai sensi dell’art. 50, comma 6°, del D.lgs. 81/08 - il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, del segreto industriale e del segreto in ordine ai processi lavorativi.
5. Ai sensi dell’art. 9 Stat. Lav. le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con riguardo, in particolare, alle problematiche di carattere locale, le rappresentanze sindacali locali hanno titolo a ottenere chiarimenti e informazioni in materia dai Capi dei Servizi e delle Filiali.

3) Nomina dei rappresentanti per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza dura nell’incarico per cinque anni.
2. Per ciascun “polo” dell’unità produttiva “Area romana” e per ciascuna area territoriale dell’unità produttiva “Filiali” sono nominati quattro subentranti, per il caso di cessazione dall’incarico del rappresentante.
3. I rappresentanti per la sicurezza e i relativi subentranti devono avere sede di lavoro nel “polo” o nell’area territoriale per i quali sono nominati.
4. La nomina dei rappresentanti per la sicurezza ha luogo mediante designazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, in proporzione alla rappresentatività della sigla o dello schieramento, risultante dai dati relativi alle competenze del mese di ottobre dell’anno precedente a quello di decorrenza della nomina, presso ciascun “polo” dell’unità produttiva “Area romana” e presso l’unità produttiva “Filiali”. A tal fine l’attribuzione dei rappresentanti a ciascuna sigla o schieramento avviene secondo il criterio dei quozienti interi e dei maggiori resti.
5. Per l’unità produttiva “Filiali”, una volta determinato, in base al criterio di cui sopra, il numero dei rappresentanti spettanti a ciascuna sigla o schieramento, si procede come segue: la sigla o schieramento maggiormente rappresentativo nell’ambito dell’intera unità produttiva ha titolo - fino a concorrenza dei rappresentanti spettanti - ai rappresentanti per le aree territoriali comunicate dalla stessa sigla o schieramento all’Amministrazione. Con il medesimo criterio, seguendo l’ordine decrescente di rappresentatività, le altre sigle o schieramenti comunicano le proprie opzioni riferite alle residue aree territoriali disponibili.
6. Per il quinquennio 2019-2023 le designazioni sono effettuate entro il 1° dicembre 2018 e hanno effetto dal 1° gennaio 2019.
7. Qualora alla scadenza del mandato quinquennale non si sia ancora proceduto alla nomina dei nuovi rappresentanti per la sicurezza, l’Amministrazione continua a fare riferimento ai rappresentanti in carica.
Norma transitoria
Per il periodo dall’1.10.2017 al 31.12.2018 le designazioni sono effettuate in proporzione alla rappresentatività della sigla o dello schieramento risultante dai dati relativi alle competenze del mese di luglio 2017, devono essere comunicate entro il 15.9.2017 e hanno effetto dall’1.10.2017.

4) Temporanea assenza e cessazione dell’incarico del rappresentante per la sicurezza
1. Nei casi di assenza ovvero impedimento del rappresentante per la sicurezza, può svolgere funzioni di supplenza il rappresentante addetto alla Filiale più vicina - secondo l’utility disponibile nella procedura PRIMIS - a quella ove sia necessario intervenire. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’unità produttiva “Area romana” operano in regime di reciproca sostituzione all’interno di ciascun “polo”.
2. Nel caso di trasferimento a struttura appartenente ad altro “polo” dell’unità produttiva “Area romana” o ad altra area territoriale dell’unità produttiva “Filiali”, di assenza continuativa dal servizio a qualunque titolo per periodi superiori ai sei mesi, di cessazione dal servizio ed in ogni altro caso di cessazione dall’incarico di un rappresentante per la sicurezza, opera il subentrante avente titolo per il tempo residuo fino alla scadenza dell’incarico.
3. Il trasferimento del rappresentante per la sicurezza che comporti l’adibizione a una diversa unità produttiva ai sensi della vigente Convenzione per i diritti sindacali è subordinato al rilascio di nulla osta preventivo da parte dell’Organizzazione Sindacale di riferimento, indicata dal rappresentante per la sicurezza all’atto della nomina.

5) Formazione
1. L’Amministrazione elabora annualmente un programma di formazione in materia di sicurezza. Tale programma viene portato preventivamente a conoscenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nell’ambito dell’attività di formazione in favore dei rappresentanti per la sicurezza sono previste iniziative formative della durata di 34 ore per quelli di nuova nomina
- di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate - e della durata di 12 ore annue, a titolo di aggiornamento periodico. Per rappresentante di nuova nomina si intende colui che non abbia mai esercitato tale funzione o lo abbia fatto con una soluzione di continuità superiore a 12 mesi rispetto al nuovo incarico.
3. L’aggiornamento periodico della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potrà avere i seguenti contenuti:
- nuovi rischi;
- introduzione di nuove tecnologie, nuovi preparati o sostanze pericolose;
- modifiche normative in materia di safety;
- innovazioni significative nei processi produttivi.
4. La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’addestramento specifico, ove previsto, sono effettuati nei confronti dei dipendenti neo-assunti e degli elementi trasferiti o che abbiano cambiato mansioni, qualora il diverso utilizzo comporti l’adibizione ad attività connotate da specifiche tipologie di rischio; sono effettuati, in ogni caso, in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie nonché in occasione dell’utilizzo, nei processi produttivi, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. Nell’ambito del monte-ore individuale di formazione saranno previste apposite iniziative formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eventualmente anche mediante l’utilizzo di corsi on line il cui contenuto sarà comunque preventivamente portato a conoscenza dei rappresentanti per la sicurezza.
6. La formazione dei rappresentanti di nuova nomina avviene entro tre mesi dalla nomina.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che sono fatte salve le diverse indicazioni in tema di formazione che dovessero provenire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da altre istituzioni abilitate dalla legge.

6) Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. La consultazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge secondo le seguenti modalità:
- per quanto riguarda la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente, la consultazione si realizza attraverso l’invio ai rappresentanti, in via telematica, della lista dei nomi con specifiche indicazioni riferite ai requisiti professionali di cui agli arti. 32 e 38 del D.lgs. 81/08; i rappresentanti fanno conoscere le proprie eventuali osservazioni, con esclusione di giudizi di carattere individuale;
- con riferimento alla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, la consultazione avviene mediante la trasmissione in via telematica della lista dei nomi, con indicazione del ruolo, del grado e della struttura di appartenenza di ognuno degli addetti;
- per quanto attiene alla valutazione dei rischi e all’individuazione degli interventi, la consultazione preventiva si realizza mediante l’invio ai rappresentanti, in via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08) - cui partecipano gli stessi rappresentanti - di una bozza del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/08, riferiti ai rispettivi ambiti di competenza, sulla quale i rappresentanti formulano eventuali osservazioni, di norma prima dello svolgimento della riunione;
- per quanto riguarda l’organizzazione della formazione dei dipendenti di cui all’art. 37, comma 9°, del D.lgs. 81/08 (dipendenti incaricati dell’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza), la consultazione si realizza attraverso l’invio ai rappresentanti, in via telematica - almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa - del programma al riguardo predisposto dalla Banca, sul quale i rappresentanti fanno conoscere le proprie eventuali osservazioni almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che continuerà ad assicurare ai rappresentanti per la sicurezza il tempo necessario (tre giorni) per l’esame preliminare della documentazione di competenza relativa al Piano di sicurezza.

7) Informativa ai rappresentanti per la sicurezza
1. Per quanto riguarda i diritti di informativa in favore dei rappresentanti per la sicurezza, si conviene:
- la comunicazione almeno 20 giorni prima dell’installazione di macchinari e dell’utilizzo di sostanze pericolose;
- la comunicazione di dati statistici sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08;
- l’invio entro 5 giorni lavorativi delle informazioni provenienti dagli organi di vigilanza previsti dalla legge.
2. Le visite ordinarie, programmate e straordinarie degli organi di vigilanza competenti in materia presso gli stabilimenti della Banca sono rese tempestivamente note al rappresentante per la sicurezza competente. La Divisione Salute e Sicurezza sul Lavoro del Servizio Organizzazione informa il rappresentante per la sicurezza competente delle iniziative assunte a seguito delle visite straordinarie effettuate dagli organi di vigilanza presso gli stabilimenti della Banca.
3. La Divisione Salute e Sicurezza sul Lavoro trasmette al rappresentante per la sicurezza competente copia del verbale di verifica periodica rilasciato dagli organi di vigilanza.
4. La Divisione Salute e Sicurezza sul Lavoro informa il rappresentante per la sicurezza sulle iniziative assunte a seguito di segnalazioni dallo stesso effettuate in occasione di accessi presso le Filiali e fornisce risposta alle predette segnalazioni entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, salvo il ricorrere di circostanze giustificative debitamente rese note.
5. La Divisione Salute e Sicurezza sul Lavoro, su comunicazione dei Capi dei Servizi e delle Filiali, dà notizia ai rappresentanti per la sicurezza competenti dell’avvio di lavori di ristrutturazione che abbiano impatto sulla salute e sulla sicurezza dei dipendenti.
6. Le informative di cui sopra sono fomite ai rappresentanti per la sicurezza con la tempestività e la completezza consentite dalla natura degli interventi richiesti o disposti.

8) Attrezzature e misure di carattere logistico
1. È posto a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dell’unità produttiva “Area romana” un idoneo locale presso ciascuno dei “poli” in cui si articola l’unità stessa, utilizzabile a richiesta. I rappresentanti per la sicurezza dell’unità produttiva “Filiali” hanno diritto di usufruire di un locale idoneo ogni qualvolta ne facciano richiesta con un preavviso di un’intera giornata lavorativa.
2. Per consentire al rappresentante per la sicurezza di svolgere la propria attività nella sede di adibizione, è messo a disposizione dello stesso un apposito posto di lavoro, ove quello in dotazione all’interessato non risulti idoneo a tal fine, nonché idonei elementi di arredo per la conservazione della documentazione relativa allo svolgimento della carica. Al rappresentante per la sicurezza può essere consentito di avvalersi del fax e della fotocopiatrice per l’esercizio delle proprie funzioni.
3. Per favorire la diffusione nel personale della sensibilità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, presso ciascuna Filiale e, secondo modalità da determinare, presso gli edifici ove sono ubicati i Servizi dell’Amministrazione Centrale, sono installate bacheche per l’affissione, sotto la responsabilità del rappresentante per la sicurezza competente, di comunicati in materia di sicurezza.
4. Tutti i rappresentanti per la sicurezza sono abilitati all’accesso ed alla navigazione in Internet, al fine di favorire un esercizio efficace ed efficiente delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute dalla legge.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che ciascuna unità organizzativa (Filiale e Servizio) alla quale è addetto un rappresentante per la sicurezza provvederà a sottoscrivere un abbonamento ad una rivista specializzata in materia di sicurezza, che potrà essere consultata dal rappresentante stesso.
Al rappresentante per la sicurezza verrà inoltre consentito l’accesso a siti Internet specializzati sulle materie della salute e sicurezza sul lavoro, anche mediante la sottoscrizione di un abbonamento ad una rivista on-line scelta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

9) Permessi. Modalità di fruizione. Accesso ai luoghi di lavoro
1. I rappresentanti per la sicurezza fruiscono, per l’esercizio delle loro funzioni, di un monte-ore annuo individuale di permessi così determinato:
- unità produttiva “Area romana”: 50 ore per ciascun rappresentante;
- unità produttiva “Filiali”: 25 ore per ciascuna Filiale, cui si aggiungono 15 ore per ciascuna Divisione distaccata di vigilanza e, fino al 31.12.2018, per ciascuna Unità di servizio territoriale, ricadenti nell’area territoriale di competenza (cfr. all. 2).
2. Nell’ipotesi di supplenza o di subentro, il rappresentante per la sicurezza utilizza i permessi del rappresentante sostituito o cessato, salvo quanto previsto dal 1° comma del punto 4 per i rappresentanti dell’“Area romana”.
3. L’allontanamento dal servizio, la presumibile durata del permesso ed i motivi dello stesso devono essere comunicati dal rappresentante per la sicurezza alla Direzione di appartenenza con un preavviso di almeno un’intera giornata lavorativa.
4. L’accesso ai luoghi di lavoro deve essere comunicato dal rappresentante per la sicurezza alla Direzione di destinazione con almeno un’intera giornata lavorativa di anticipo rispetto all’accesso stesso.
5. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50, comma 1°, lettere i), l) del D.lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza può fruire di permessi aggiuntivi rispetto ai predetti massimali nella misura che di volta in volta sarà indicata dalla Divisione SSL del Servizio Organizzazione con propria comunicazione, oltre al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede ove dovrà essere svolta l’attività prevista.
Norme transitorie
Il monte-ore di permessi per l’unità produttiva “Filiali” trova applicazione a far tempo dall’1.1.2017 e può pertanto essere utilizzato per giustificare eventuali assenze dal servizio fatte registrare nel medesimo anno dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio delle proprie funzioni e giustificate con altra causale di assenza.
Le parti convengono che, in deroga alla disciplina in tema di permessi contenuta negli accordi del 25 ottobre 2010 e a sanatoria dei permessi fruiti in eccedenza al massimale individuale spettante, per l’anno 2016 sono riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’unità produttiva “Filiali” fino a un massimo di 12 ore aggiuntive di permesso per ciascuna UST ricadente nell’area territoriale di competenza. A tal fine, saranno considerati i soli permessi effettivamente utilizzati per l’accesso ai luoghi di lavoro o per altre incombenze direttamente riguardanti la singola UST.

10) Servizi di viaggio e alloggio e rimborsi spese
1. Nei casi in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - fruendo dei permessi durante l’orario di lavoro e, ove necessario, al di fuori dell’orario di lavoro - si debba recare per l’esercizio delle proprie funzioni in località al di fuori della residenza di servizio (presso altra Filiale, DDV, UST o in caso di convocazione a Roma da parte della Divisione SSL):
- utilizza i servizi di viaggio e alloggio messi a disposizione della Banca, tramite la procedura PRIMIS;
- ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto dall’allegato 3.
2. In tali occasioni, il rappresentante per la sicurezza:
- può permanere al di fuori della residenza di servizio anche nel giorno immediatamente precedente e/o successivo a quello di svolgimento dell’incarico solo in caso di significativa lontananza tra le località o delle particolari caratteristiche dei collegamenti disponibili;
- può avvalersi della mensa aziendale.
Norma transitoria
Il regime dei servizi di viaggio e alloggio e dei rimborsi spese trova applicazione a far tempo dall’1.8.2017.

11) Indennità e compensi
1. Al rappresentante per la sicurezza continuano a essere corrisposte, durante l’esercizio delle proprie funzioni, le indennità previste dal Regolamento del Personale con riferimento a specifiche professionalità.
2. I compensi collegati a particolari modalità spazio-temporali di espletamento della prestazione lavorativa non sono riconosciuti al rappresentante per la sicurezza che si assenti dal servizio per l’intera giornata lavorativa. In ipotesi di assenza parziale dal servizio (effettiva prestazione lavorativa pari ad almeno 2 ore e 30 minuti), essi spettano qualora siano integrati i presupposti previsti dalla normativa regolamentare per il riconoscimento.
Dichiarazione a verbale
Ai fini del riconoscimento dei compensi giornalieri, le parti si danno atto che: il compenso per gli addetti ai comprensori del Servizio Banconote spetta in caso di permanenza all’interno del perimetro dei comprensori per almeno 5 ore, anche se con fruizione dei permessi per l’esercizio dell’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (viceversa, esso non compete in caso di uscita dai comprensori durante il permesso); il compenso per turno spetta qualora la prestazione lavorativa del dipendente sia stabilmente articolata su turni e sia resa per almeno due ore e trenta minuti.

12) Conferenza quadriennale
1. In sede di Conferenza quadriennale (art. 2 delle vigenti Intese in materia di relazioni sindacali) è fornito alle Organizzazioni Sindacali partecipanti un’informativa sugli aspetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

13) Entrata in vigore e durata
1. Fatte salve specifiche diverse decorrenze indicate nell’accordo, la presente disciplina entra in vigore dall’1.10.2017.
2. Il presente accordo ha durata fino al 31.12.2023 e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima di ciascuna scadenza, con comunicazione da inviare a tutte le parti firmatarie dell’accordo.

Allegato 1 Poli dell’unità produttiva “Area Romana”
 

"Polo"   Unità

"Centro storico"

 

Unità organizzative ubicate nel centro storico; CSR

“Tuscolano”

 

Unità organizzative ubicate a Via Tuscolana, 417; Via Otricoli; Largo Bastia; Centro sportivo; sede CASC-BI in Via del Mandrione, 190

"Centro Donato Menichelal"

 

Unità organizzative dell’Amministrazione Centrale ubicate presso il C.D.M.


Allegato 2 Aree territoriali¹
1 Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Lombardia
2 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto
3 Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sardegna
4 Umbria, Lazio, Abruzzo
5 Campania, Calabria
6 Molise, Puglia, Basilicata
7 Sicilia
_________
¹ Fino al 31.12.2018 le aree territoriali sono così definite:
1 Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige;
2 Friuli Venezia Giulia, Veneto
3 Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche
4 Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna
5 Campania, Calabria
6 Molise, Puglia, Basilicata
7 Sicilia


Allegato 3 Rimborsi spese
In occasione di spostamenti in località al di fuori della residenza di servizio di cui al punto 10), il rappresentante per la sicurezza ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute come in appresso specificato.
A) Rimborso delle spese documentate
1. Taxi

Per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri mezzi pubblici di linea, sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso di taxi. Sono altresì rimborsate le spese di taxi per il collegamento con stazioni ferroviarie, stazioni marittime, terminali di autolinee e aeroporti per percorsi non superiori a 65 Km. per ciascuna corsa.
2. Viaggi con il mezzo proprio.
Il rimborso delle spese dovute all’utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte del rappresentante per la sicurezza è consentito, nell’ambito della propria area territoriale, per raggiungere località distanti non oltre 250 km e sempreché il viaggio si svolga senza interruzioni dovute a giornate festive e/o non lavorative. Il limite dei 250 Km non opera in caso di missioni itineranti. È inoltre consentito per i rappresentanti per la sicurezza competenti per la Sicilia o la Sardegna, al fine di raggiungere l’aeroporto che serve la residenza di servizio o a essa più prossimo.
Il rimborso può inoltre essere eccezionalmente consentito, a richiesta e su autorizzazione dell’Amministrazione, in altri casi particolari, da valutare di volta in volta. Ai predetti fini il rappresentante per la sicurezza deve sempre rilasciare una preventiva dichiarazione - con l’indicazione dei dati riguardanti le/la località da raggiungere, la relativa percorrenza e il mezzo usato - che solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso. L’indennità per chilometro spettante è annualmente determinata in un importo convenzionale pari a 1/4 del prezzo della benzina super praticato al 1° gennaio di ciascun anno e viene attribuita - sulla base di una dichiarazione resa dal rappresentante per la sicurezza - con riferimento alle distanze tra le località interessate, secondo l’utility disponibile nella procedura PRIMIS considerando la via più breve tra le località stesse. Per tale indennità, il rappresentante stesso deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni del viaggio compiuto.
In caso di utilizzo del mezzo proprio, il rappresentante per la sicurezza ha titolo anche al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per pedaggi autostradali e per il rimessaggio del mezzo proprio, se effettuato presso un’autorimessa aperta al pubblico ovvero presso l’autorimessa dell’albergo di soggiorno nonché, entro un massimale di € 10 al giorno, per il parcheggio in aeroporto.
L’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto nella località di destinazione non comporta specifici rimborsi.
Il rappresentante per la sicurezza è assicurato dalla Banca contro gli infortuni che dovessero intervenire durante i viaggi con mezzi aerei di linea. Per i sinistri che dovessero verificarsi durante l’utilizzo - reso necessario dall’esercizio delle proprie funzioni - di altri mezzi di trasporto, la Banca riconoscerà al rappresentante per la sicurezza un trattamento corrispondente a quello previsto per il caso di infortunio dipendente da causa di servizio (rimborso delle spese di cura, equo indennizzo).
3. Vitto
Sono rimborsate le spese di vitto sostenute dal rappresentante per la sicurezza nei giorni di svolgimento dell’attività fuori sede, fino a un massimo di € 100 per giornata, con un limite, per ciascun pasto, di € 70.
I limiti giornalieri per le spese di vitto ammesse a rimborso saranno aggiornati con cadenza annuale, in concomitanza con l’aggiornamento dei trattamenti di missione e con i medesimi criteri.
B) Rimborso delle spese non documentate
A fronte delle piccole spese non documentate (es.: spostamenti locali, spese di parcheggio diverse da quelle di cui al punto 2 ecc.) che il rappresentante per la sicurezza abbia sostenuto nelle giornate impegnate al di fuori della residenza di servizio nell’esercizio del proprio incarico, è riconosciuto un contributo, soggetto alle ritenute di legge, pari, per ciascuna di dette giornate, a € 42,00 (€ 50,00 per le città di Milano, Roma, Napoli, Torino e Venezia). Detti importi sono aggiornati in maniera analoga a quanto previsto per gli importi di cui al punto 3.

La Delegazione dell’Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché raccordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.