Tipologia: CCNL
Data firma: 27 marzo 1991
Validità: 01.04.1991 - 31.08.1994
Parti: Assodocks e Filt-Cgil, Fit-Cisl, uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Sistema di informazioni
• Relazioni industriali
o Livello nazionale
o Livello regionale
o Livello aziendale
• Commissioni per le pari opportunità
• Assunzioni
• Facchinaggio
Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Aspettativa per cariche
Art. 10 - Assunzioni e documenti
Art. 11 - Classificazione del personale
• Commissione per l'inquadramento

• Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 13 - Mutamento di mansioni
Art. 14 - Passaggio di categoria
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 17 - Prestazioni indispensabili
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 20 - Giorni festivi
Art. 21 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Ferie.
Art. 24 - Indennità di contingenza
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 26 - Elementi della retribuzione
Art. 27 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 28 - Mense aziendali - Indennità di mensa
Art. 29 - Indennità maneggio denaro
Art. 30 - Ambiente di lavoro
Art. 31 - Indennità di zona malarica
Art. 32 – Indennità di lontananza dai centri abitati
Art. 33 - Indennità di reperibilità
Art. 34 - Tredicesima mensilità
Art. 35 - Erogazione annuale
Art. 36 - Contributi assistenziali e previdenziali
Art. 37 - Trattamento di malattia e infortunio
 Art. 38 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro e connesso con quello degli operai
Art. 39 - Assenze e permessi
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 43 - Servizio militare
Art. 44 - Indumenti di lavoro
Art. 45 - Alloggio al personale
Art. 46 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 47 - Rimborso spese per rinnovo porto d'armi
Art. 48 - Ritiro patente
Art. 49 - Trasferimenti
Art. 50 - Ex fondo di previdenza impiegati magazzini generali
Art. 51 - Doveri del lavoratore
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
• A) Provvedimenti disciplinari.

• B) Licenziamenti.
Art. 53 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 55 - Restituzione documenti
Art. 56 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell'azienda
Art. 57 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 58 - Norme speciali
Art. 59 - Apprendistato
Art. 60 - Quadri - Norme Particolari
Art. 61 - Orario normale a tempo parziale
Art. 62 - Contratto a termine
Art. 63 - Minimi tabellari
Norma transitoria: Una tantum
Art. 64 - Indennità quadri
Art. 65 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Precedente normativa sugli scatti di anzianità:
• Magazzini generali
• Industria del freddo
o Operai.
o Intermedi.
o Impiegati.
• Aumenti periodici di anzianità nuovi assunti per magazzini generali e industria del freddo
Allegato 2. Precedente normativa sull'indennità di anzianità.
• Magazzini generali
• Industria del freddo
o Operai
o Intermedi.
o Impiegati.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio

A Roma, il giorno 27 Marzo 1991, fra la Assodocks (Associazione Italiana Magazzini Generali, Frigoriferi e Depositari Conto Terzi) […], con l'assistenza della Confindustria […], con l'assistenza della Confetra […] e la Filt-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Cgil, […], la Fit-Cisl, Federazione Italiana Trasporti Cisl, […], la Uiltrasporti, Unione Italiana Lavoratori dei Trasporti e Ausiliari Traffico e Portuali Uil, […]; si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro che segue, da valere per il personale dipendente da magazzini generali, depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL regola il rapporto tra aziende di magazzini generali, depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aereoportuali, ed i propri lavoratori, con esclusione delle aziende appartenenti ad Enti o Consorzi portuali.

Art. 2 - Sistema di informazioni
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'accordo interconfederale 8 maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
Pertanto ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:

Relazioni industriali
L'Assodocks e le OO.SS firmatarie del presente CCNL, in caso di controversia e comunque su richiesta di una delle parti, si incontreranno a livello nazionale o interregionale o regionale per la verifica della corretta applicazione delle norme previste dall'art. 26 - contrattazione integrativa aziendale.
Le parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello nazionale per esaminare mutamenti nella consistenza, tipologia, mobilità e formazione del personale, nonché l'evoluzione dell'attività al fine di formulare proposte comuni alle Istituzioni pubbliche competenti.
Livello nazionale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali l'Assodocks fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei di attività, riferite a:
investimenti e prospettive produttive;
andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, anche in relazione all'accordo interconfederale 8 maggio 1986 su contratti di formazione e lavoro.
Inoltre le parti concordano che potranno formare oggetto di esame, con la periodicità richiesta dai temi trattati, gli aspetti più significativi della realtà evolutiva del settore, nonché i progetti di provvedimenti e di interventi di politica economica generale suscettibili di incidere sugli equilibri settoriali.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professione, all'andamento della occupazione giovanile in relazione all'accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello aziendale
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l'Associazione nazionale stipulante, le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria informazioni riguardanti:
previsione e programmi aziendali;
andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro;
stato di applicazione della legge di parità (9 dicembre 1977, n. 903). Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alte strutture sindacali aziendali e/o alle organizzazioni sindacali di categorie di esprimere la loro autonoma valutazione sui problemi sopra richiamati con particolare riferimento all'occupazione.

Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali
I compiti delle commissioni interne, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6 - Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed ai loro sindacati territoriali di fare affiggere in apposito albo, comunicazione a firma dei segretari responsabili dei Sindacati stessi.
Le direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi di cui al I comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le comunicazioni dovranno riguardare argomenti di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 8 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o dei gruppi di esse - sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 10 - Assunzioni e documenti
[…]
All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 11 - Classificazione del personale
Commissione per l'inquadramento
Le parti, costituite in Commissione paritetica, composta di 6 membri (3 dell'Assodocks e 3 complessivamente delle OO.SS. stipulanti) valuteranno le effettive necessità di integrazione nell'attuale sistema di inquadramento di nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione significativa di nuove tecnologie.
I profili professionali effettivamente nuovi, indotti da innovazioni tecnologiche, concordemente individuati, troveranno idonea collocazione nell'attuale sistema di inquadramento.

Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Tale ricerca può comprendere, da parte della aziende, l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento professionale.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori ed i loro criteri informativi e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 15 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale individuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito su 5 giorni nella settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze economico-operative, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alla RSA.
[…]
Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per i comparti omogenei di una stessa unità produttiva che presentassero particolari necessità di prestazione di servizi, la prestazione ordinaria e giornaliera, non frazionabile eccezion fatta per la pausa prevista contrattualmente e vigente nelle singole aziende, può essere ricompresa in fasce orarie differenziate.
L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e RSA o strutture territoriali.
La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico-operative.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni reparti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati.
Tali periodi saranno comunque comunicati al lavoratore almeno con 48 ore di anticipo e per non più di una volta alla settimana.
È data facoltà ai lavoratori turnisti e ai guardiani di consumare il pasto sul luogo di lavoro, compatibilmente con le norme di legge in materia di igiene del lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di 2 ore salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 16 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 88 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]
Previo incontro con le RSA saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 120 giorni dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordi tra le parti.

Art. 18 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori destinati al lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[…]

Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 21 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali autisti, custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
[…]

Art. 27 - Contrattazione integrativa aziendale
[…]
Le parti si danno infine atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Alla contrattazione aziendale vengono inoltre demandate le seguenti materie:
a) l'inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione;
b) la corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 15 - orario di lavoro;
c) l'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all'art. 19;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art. 9 della legge n. 300 del 1970;
e) l'eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
f) la programmazione del periodo delle ferie annuali;
g) la misura dell'indennità di lontananza dai centri abitati;
h) indennità di disagio.

Art. 30 - Ambiente di lavoro
Le RSA:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Sempre allo scopo di tutelare lo stato di salute e l'integrità fisica dei lavoratori, le aziende nell'ipotesi che, dagli accertamenti sulle condizioni di lavoro ed ambientali risultino confermati inquinamenti, nocività e rischi oltre il tasso di tollerabilità, provvederanno a proprie spese quando non sia possibile valersi dei residui sanitari pubblici a far sottoporre i lavoratori a controlli sanitari ed a tutti gli esami che saranno ritenuti opportuni ai fini di una efficace azione preventiva.
Le RSA, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni ed iniziative di miglioramento ambientale.

Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro (fumo, gas, vapori, polvere, rumorosità, freddo, ecc.).
Tale registro verrà tenuto a disposizione della RSA
b) il registro dei dati biostatici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici previsti dalla legge, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune. I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esami periodici fra azienda ed RSA ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le RSA potranno, a richiesta, prendere visione delle denuncie di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 (ultimo comma) e 24 n. 14 della legge 24 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui alla seconda linea del primo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell'azienda.
Le parti convengono sulla definizione di modelli di registri ambientali e biostatici da allegare al contratto nazionale.
Per ogni lavoratore occupato, l'azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotate le malattie e gli infortuni occorsi al lavoratore medesimo.

Art. 31 - Indennità di zona malarica
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, compete una indennità la cui entità va concordata con le organizzazioni sindacali.

Art. 33 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà un'indennità di reperibilità di £. 50.000 lorde mensili per 12 mensilità.
[…]
Le professionalità ed i tempi verranno individuate aziendalmente da un esame congiunto con le RSA.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Art. 38 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro e connesso con quello degli operai
L'azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni gli impiegati esterni e quelli il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e di 6 annualità in caso di invalidità permanente, salvo non ricorra l'obbligo di assicurazione presso l'Inail (sovraintendenti).
In caso di infortunio sul lavoro […] Ove per i postumi invalidanti, l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di carattere generale.

Art. 44 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno all'operaio a proprie spese, due camiciotti e due pantaloni, o due tute ogni anno.
L'azienda terrà inoltre, in dotazione, impermeabili con copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti a lavori dove è accertata una eccessiva usura di scarpe, l'azienda fornirà un paio di scarpe all'anno; a quelli che fanno uso di getti d'acqua, l'azienda fornirà stivaloni di gomma.
[…]
Le aziende provvederanno ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla pulizia personale.

Art. 49 - Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto con preavviso di un mese al lavoratore e, per conoscenza, alle Rappresentanze sindacali aziendali. Queste ultime potranno chiedere, per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire un esame congiunto del provvedimento.
L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta dalle Rappresentanze sindacali aziendali.
L'azienda, comunque, non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini suddetti.
[…]

Art. 52 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari.

Fermo quanto stabilito all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero scritto o verbale, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) una multa fino al massimo di 4 ore minimo tabellare e indennità di contingenza; tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi ripetutamente ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria, il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, o durante il lavoro; salvo le più gravi punizioni previste al n. 3) del presente articolo;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
[…]
3) Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni.
Tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[…]
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, e infiammabili in genere;
g) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei numeri 1) e 2) del presente articolo.

B) Licenziamenti.
Il licenziamento immediato può essere inflitto al lavoratore che:
[…]
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dalla azienda a guidarla;
e) ometta di fare rapporto per incidenti o guasti accaduti alla macchina, attrezzi e simili nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell'azienda;
h) si renda colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti;
[…]
l) commetta infrazione di maggior rilievo di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
[…]

Art. 58 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quelle del presente contratto e, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.

Art. 59 - Apprendistato
L'apprendistato è regolato dalle norme di legge e dalle particolari disposizioni che seguono.
[….]
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia.
[…]
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 62 - Contratto a termine
[…]
Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle RSA ovvero, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali locali.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di contratto a termine per sopperire ad altre eventuali carenze di organico.