Cassazione Penale, Sez. 7, 21 luglio 2017, n. 36312 - No alla particolare tenuità dei fatti. Ricorso inammissibile


 

 

 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 20/01/2017

 

 

 

FattoDiritto

 

1. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 28 giugno 2016 condannava C.G. alla pena di € 3.000,00 di ammenda unificati i reati con la continuazione; art. 29, 37, 64 e 55 d. Lgs. 81 del 2008.
2. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo - vizio di motivazione e violazione di legge, art. 131 bis del cod. pen.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza della particolare tenuità dei fatti "trattandosi di materia molto delicata, quale la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per la quale la esigenza della tutela degli interessi protetti è rilevante". La motivazione non può ritenersi apparente poiché la plurima violazione di norme di prevenzione in un particolare settore non può ritenersi di particolare tenuità per gli effetti (gravi incidenti) che le omissioni potevano potenzialmente comportare.
Non sussistono pertanto vizi di motivazione per un intervento del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2017