PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
 

INAIL - Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Liguria, nella persona del Direttore regionale, dott. ssa Carmela Sidoti

e

L'Ufficio della Consigliera regionale di Parità, nella persona della Consigliera effettiva dott.ssa Laura Amoretti,

Premesso che
- L'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) esplica la sua funzione istituzionale attuando politiche di welfare attivo, connotate da spinte innovative che si concretizzano nella "tutela globale integrata" del lavoratore: dalla prevenzione, all'indennizzo, alla cura e riabilitazione, fino al reinserimento dell'infortunato nella vita sociale e lavorativa;
- L'Ufficio della Consigliera regionale di Parità, disciplinato dal decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246" intraprende "ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici", svolgendo in particolare, i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale;
d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

Rilevato
- Il particolare valore che oggi assume la questione della parità di trattamento e delle discriminazioni tutte, anche quali fonti di rischio infortunistico per l'integrità psicofisica del/della lavoratore/trice;
- L'esigenza per l'INAIL di realizzare le migliori condizioni di benessere organizzativo nel lavoro anche attraverso la valorizzazione delle differenze delle risorse umane in un'ottica di genere e antidiscriminatoria nel suo complesso;
- La necessità, altresì, per la Consigliera regionale di parità, di elaborare una banca dati per realizzare un archivio sulla condizione della donna nel mondo del lavoro in generale: occupazione, imprenditoria femminile, welfare aziendale, e altri dati ritenuti necessari.
Considerati altresì
- I rapporti che da diversi anni hanno visto collaborare Inail e la Consigliera regionale di Parità nel promuovere una cultura attenta ai temi della salute, della prevenzione degli infortuni e malattie professionali in un'ottica antidiscriminatoria e di genere;
- Il comune impegno a realizzare collaborazioni e progetti sia in materia di salute e sicurezza che sulle tematiche delle pari opportunità rivolte al mondo del lavoro;

ENTRAMBI LE PARTI CONVENGONO DI
1. Sperimentare, realizzare e condividere iniziative, ricerche su salute e sicurezza sul lavoro coniugate alle differenze non solo di genere, anche in tema di riabilitazione e reinserimento lavorativo;
2. Individuare temi di impegno e lavoro comune, che possano veicolare messaggi di cambiamento di modelli culturali e di stili di vita nel rispetto della sicurezza e che possa favorire il passaggio dalla parità all'uguaglianza sostanziale, intervenendo attivamente su tematiche di rilevanza sociale e lavorativa;

LE PARTI CONVENGONO, ALTRESÌ
- di coinvolgere altri soggetti, istituzioni, associazioni o comunque altre parti sociali, qualora ciò si rendesse necessario in relazione alla natura degli interventi pianificati per realizzare efficaci azioni prevenzionali in un'ottica di genere e antidiscriminatoria per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nonché nuovi modelli relazionali finalizzati al benessere organizzativo;

A TALE SCOPO
3. L' Inail, Direzione regionale per la Liguria e l'Ufficio della Consigliera di parità metteranno a disposizione le proprie strutture organizzative e le proprie professionalità;
4. Entrambe le parti cureranno quanto necessario per predisporre i lavori/progetti anche attraverso un tavolo tecnico che all'uopo sarà costituito con designazione dei componenti da parte di ciascun Ente;
5. L'eventuale onere economico per progetti ed iniziative concordate sarà, comunque, oggetto di successivo accordo tra le parti.

DURATA
8 Il presente Protocollo avrà vigore a partire dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. È prorogabile di altri tre anni, acquisita la disponibilità delle parti.

TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare a conoscenza durante l'esecuzione del presente accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti ne potranno fare uso esclusivamente agli scopi espressamente contemplati per la realizzazione dell'oggetto dell'accordo.

Genova, lì 27 luglio 2017
 

Per l'INAIL, Il Direttore regionale Liguria
dott. ssa Carmela Sidoti

Per la Consigliera regionale di Parità
dott.ssa Laura Amoretti


Fonte: inail.it