Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 agosto 1999
Validità: 31.12.2002
Parti: Confitarma, Federlinea, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Politiche attive del lavoro marittimo.
• 1) Mercato del lavoro.
• 2) "Banca dati del mercato del lavoro marittimo".
• 3) Formazione professionale.
Art. 97 - Contrattazione integrativa
Art. 81 - Applicabilità e criteri di ammissione alla CRL
Art. 75 - Fondo Nazionale Marittimi.
• Fondo nazionale marittimi
• Regolamento di attuazione allo statuto sociale
Art. 3.
• Naviglio sotto le 3.000 tsl o le 4.000 tsc
• Liste stagionali.
• Nuovo minimo contrattuale conglobato.
• Salario - Nuovi minimi contrattuali conglobati.
Art. 94 bis - Regime di continuità e premio di fidelizzazione.
• Navi superiori alle 3.000 tsl
• Norme e requisiti per la corresponsione del premio.
 • Navi passeggeri e miste di stazza inferiore alle 3.000 tsl o 4.000 tsc
• Navi inferiori alle 3.000 tsl o 4.000 tsc
Art. 94 bis - Valore del premio di fidelizzazione.
Orario di lavoro.
• Limiti massimi dell'orario di lavoro o minimi di riposo.

• Riduzione orario di lavoro.
Elezione rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS).
Protocollo d'intesa sull'unificazione contrattuale.
Categorie usuranti.
Allievi e personale in formazione.
Contributo a carico dei marittimi/amministrativi per il rinnovo del CCNL.
Distacchi sindacali.
Assicurazione integrativa sanitaria.
Previdenza integrativa.
Protocollo d'intesa su liste stagionali e part-time verticale.
Scadenza dei contratti.
Allegato A

Verbale di accordo di rinnovo contrattuale

Il giorno 5 agosto 1999 presso gli uffici della Confitarma di Roma si sono incontrate la Confitarma […] e la Fedarlinea […] con le Segreterie nazionali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti […] e con la partecipazione di una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali.
Le parti, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo interconfederale 23.7.93, hanno rinnovato i contratti collettivi nazionali del settore marittimo, sia per quanto concerne gli aspetti normativi che la parte economica relativa al biennio 1999-2000.

Politiche attive del lavoro marittimo.
Le parti, allo scopo di individuare strumenti e programmi idonei a gestire politiche inerenti il governo del mercato del lavoro e la formazione professionale, costituiranno un "Comitato Nazionale Paritetico per il Lavoro Marittimo". Tale Comitato sarà composto da 3 membri effettivi e da 3 membri supplenti nominati dalle associazioni datoriali e da altrettanti nominati dalle OO.SS. e avrà il compito di sovrintendere e programmare l'attività delle strutture di cui ai successivi punti 1) e 2).
Il Comitato dovrà inoltre valutare l'utilizzo di tutta la strumentazione legislativa di incentivazione all'occupazione e la sua applicabilità al settore marittimo.

3) Formazione professionale.
Le parti costituiranno, individuandone di comune accordo la sede, un "Coordinamento per la formazione professionale". Tale organismo, di natura paritetica, avrà il compito di definire periodicamente, in raccordo con le istituzioni competenti, politiche e programmi per la formazione professionale per il settore, fornendo altresì informazioni ed orientamenti alle imprese, ai lavoratori, ed eventualmente al sistema scolastico.
Presso la sede del Coordinamento verranno altresì istruite le pratiche inerenti i rimborsi dei corsi professionali di cui alla legge n. 343/95, curando inoltre i rapporti con l'Amministrazione.
Il Comitato potrà consultare la "Banca" qualora questo sia necessario per definire le linee della politica formativa.

Art. 97 - Contrattazione integrativa.
[…]
3) Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
[…]
b) Articolazione degli orari di lavoro, fruizione dei riposi, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla trasformazione in riposo delle ore straordinarie successive alla 14a ora di lavoro, diversa distribuzione dei periodi d'imbarco;
c) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
d) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei RLS;
e) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
[…]

Orario di lavoro.
Limiti massimi dell'orario di lavoro o minimi di riposo.
Le parti in attesa della ratifica da parte dello Stato italiano della Convenzione OIL n. 180/96, nonché della Direttiva Europea in materia, ricordano che il contenuto della stessa è stato recepito nello schema del "Decreto Legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali" predisposto dal Governo. Che tale procedura è stata dalle parti concordata al momento della stesura dello schema del Decreto stesso e pertanto rappresenta una comune volontà di dare applicazione ai precetti contenuti sia nelle norme internazionali che nazionali. Ferme restando le eventuali norme di miglior favore contenute nei vigenti CCNL.

Elezione rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS).
Le parti si impegnano a definire le modalità di nomina di RLS entro il 30.12.99.
Nel definire tali modalità si farà riferimento anche a quanto contenuto nell'accordo 21.11.95, nonché di quanto disposto dal decreto legislativo di attuazione del D.lgs. n. 626/94.

Categorie usuranti.
Le parti, preso atto dell'inserimento dei lavoratori "marittimi imbarcati a bordo" nella tabella "A" di cui al D.lgs. n. 374/93, nonché dello schema del decreto legge inteso a disciplinare il trattamento pensionistico da riconoscersi alle categorie usuranti in cui si fa riferimento agli incontri tripartiti (parti sociali e governo), si riservano di riprendere la trattazione dell'argomento, per meglio definire la materia, dopo l'approvazione del decreto cui si fa riferimento.