Tipologia: Accordo Territoriale Applicativo D.lgs 81/2008
Data firma: 4 giugno 2012
Validità: 31.12.2014
Parti: Unascom Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ebicom
Settori: Commercio-TDS, Treviso
Fonte: ebicom.it

Sommario:


Accordo Territoriale Applicativo del D.lgs 81/2008 CCNL TDS e Turismo Provincia di Treviso

Il giorno 4 giugno 2012 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Treviso in Via Venier, 55 a Treviso, si sono incontrati il Presidente di Unascom Confcommercio […], assistito dal Segretario […], dal […] Responsabile Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e […] Vicedirettore Ascom Confcommercio Treviso, Consulente del Lavoro; e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Filcams Cgil […], della Fisascat Cisl […] e della Uiltucs Uil […], e alla presenza dell’Ente Bilaterale - Ebicom - della provincia di Treviso […]

Premesso
- Che in data 18.11.1996 è stato sottoscritto, a livello nazionale, l’accordo interconfederale per Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil in materia di sicurezza;
- Che in data 08 aprile 1997 è stato siglato raccordo sindacale provinciale in materia di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
- Che in data 19 Marzo 2007 è stata costituita, all’interno dell’EbiCom la commissione paritetica sulla sicurezza con funzioni di OPP;
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Che in data 18 febbraio 2008 Unascom Confcommercio con Cgil, Cisl e Uil e la Provincia di Treviso hanno siglato un verbale di intesa per il mantenimento e la diffusione di buone pratiche per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato correzioni ed integrazioni al d.lgs 81/2008;
- Che gli arti. 47, 48 e 50 del d.lgs 81/2008 prevedono l’individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni;
- Che l’art. 51 del d.lgs 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetic rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio;
- Che il d.lgs 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui al 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- Che gli accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs 81/2008 rendendo necessario rivedere quanto previsto dall’accordo del 1997 in materia di formazione fatti salvi i corsi già programmati e deliberati dall’Ente Bilaterale per l'anno 2012;
Considerato
- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Che il sistema delle aziende del commercio turismo e servizi è rappresentato prevalentemente da piccole medie attività in cui, proprio per il ridotto numero di addetti, è concretamente difficile l’applicazione organizzativa del sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza;
- Che le parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Che le parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.lgs 81/2008 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro;
- Che il presente accordo è sottoscritto anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’Intesa Confederale per lo Sviluppo ed il Sostegno dell’Economia Commerciale, Turistica e dei Servizi in provincia di Treviso siglata il 2 Novembre 2011 e dal Patto sulla Sicurezza del 2008 siglato tra le Organizzazioni Sindacali Confederali provinciali e Unascom Confcommercio - Imprese per l'Italia,
Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano il seguente accordo

1. Ambito di applicazione
Il presente accordo ha validità per tutte le aziende della provincia di Treviso, che applicano integralmente i CCNL e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo e che siano aderenti ad EbiCom.

2. Costituzione dell’Organismo Paritetico Provinciale OPP
Le parti con il presente accordo costituiscono, f Organismo Paritetico Provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro riprendendo e ratificando i contenuti e la struttura propri dell’accordo sulla Commissione Bilaterale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro siglati il 19 Marzo 2007.
L’OPP, che opererà all’interno di EbiCom, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Unascom Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Treviso e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl Uiltucs Uil.

3. Compiti Organismi Paritetico Provinciale (OPP)
L’Organismi Paritetico Provinciale (OPP), di cui al precedente punto 2, fatto salvo quanto previsto dal citato accordo del 19 Marzo 2007 costituente la commissione paritetica bilaterale sulla sicurezza, svolge i compiti previsti dall’art. 51 del D.Lgs 2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
1. costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008;
2. supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell’ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.Lgs. 81/2008;
3. promuove attività di formazione anche attraverso l’impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali, su richiesta delle imprese;
4. riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all’accordo Stato Regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/2011;
5. effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.
Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite l’Organismo potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

4. Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST)
Fatto salvo quanto previsto dall’accordo interconfederale citato del 18.11.1996, nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui agli art. 47 e 48 del T.U. D.Lgs 81/2008 le parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall’art. 47 del T.U. D.Lgs 81/2008 si applica quanto previsto dall’art. 48 T.U. D.Lgs 81/2008 secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.
I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sono designati nel numero di tre dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, firmatarie del presente accordo, ed i nominativi sono formalmente comunicati all’Organismo Paritetico Provinciale costituito presso EbiCom.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell’ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del comma 8 art. 48 del D.lgs. 81/2008, nonché con l’appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dal presente accordo.
L’RLST è tenuto nello svolgimento della sua attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell’ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 81/2008.
In sede di OPP si predisporranno periodicamente, anche a richiesta dell’RLST e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati,
L’RLST dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le OO.SS. procedano alla revoca dell’incarico, ed è rinominabile.
La revoca dell’incarico dell’RLST, dovrà in ogni caso essere ratificata dall’OPP.
L’RLST che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell’espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell’azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale. In ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico RLST.
L’RLST può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento. L’elenco sarà trasmesso all’OPP almeno 15 gg. prima della sua attuazione tramite Fax o e-mail. In caso di infortunio grave l’RLST, ha accesso immediato all’azienda.
Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell’opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell’OPP con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Qualora le aziende non intendano avvalersi dell’opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il RLST al fine di rendere effettivo l’accompagnamento da parte dell’esponente dell’Associazione Datoriale, segnala a mezzo Fax alla segreteria dell’OPP con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l’ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell’azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell’OPP provvede immediatamente a comunicare per iscritto - e-mail - fax - raccomandata, - data e ora della visita all’azienda
all’esponente nominato da Unascom Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Treviso.

5. Finanziamento
Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all’art 48 comma 3 del D.Lgs 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell’Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale rientra nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall’Ente Bilaterale della Provincia di Treviso EbiCom, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

6. Accordo interconfederale in materia di sicurezza
Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell’accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.

7. Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
Le parti confermano la validità sino al 26 gennaio 2013 dei corsi per la sicurezza per lavoratori, già programmati da EbiCom con delibera del 22 Dicembre 2011, nelle modalità previste dal citato accordo in materia dell’8 aprile 1997.
Dal 27 Gennaio 2013 la formazione per i lavoratori sarà adeguata a quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.
L’Organismo Paritetico Provinciale, costituito in seno ad EbiCom interverrà nella promozione, divulgazione e nelle richieste di collaborazione, finanziando, nei limiti delle delibere assunte da EbiCom la formazione in materia di sicurezza prevista dall’Accordo Stato Regioni citato.

8. Decorrenza e validità dell’accordo.
Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto al punto 5 e 6, ha validità fino al 31.12.2014.