Tipologia: Accordo istitutivo RLST
Data firma: 30 marzo 2009
Parti: Sezione Costruttori Edili/Unione Parmense degli Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Parma
Fonte: parmaedile.it


Verbale di Accordo istitutivo dell'RLST nel settore edilizia industria di Parma

Addì 30 marzo 2009 presso la sede dell'Unione Parmense degli industriali, Strada al ponte Caprazzucca 6/a, tra la Sezione Costruttori Edili - aderente all’Unione Parmense degli Industriali […] e la Fillea Cgil […], la Filca Cisl […], la Feneal Uil […], con riferimento all'art. 47 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) ed all'art. 87 del CCNL edilizia industria, relativo alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante della sicurezza, ed alla facoltà, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, di individuarlo per più aziende in ambito territoriale o del comparto produttivo, si conviene di istituire nell'ambito provinciale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per le imprese del settore edile che occupano fino a 15 lavoratori e che si avvalgono della facoltà di non eleggere nel proprio ambito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
1) L'elezione e designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA) avviene secondo le modalità concordate con 1'accordo provinciale confederale del 6 ottobre 1995.
2) Fermo restando gli obiettivi, gli ambiti, le modalità operative, le attribuzioni, i requisiti inerenti l'istituto dell'RLST previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, a livello territoriale le parti provvederanno entro 30 giorni dalla firma del presente verbale a redigere un regolamento che disciplini aspetti applicativi ed organizzativi non oggetto dì questa intesa.
3) L’RLST, conformemente a quanto disposto del testo unico sopra citato, dovrà possedere elevate competenze tecniche e professionali, acquisite attraverso apposita formazione, seguita da aggiornamenti periodici, da svolgere presso il CSE di Parma;
4) L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative;
5) Gli RLST avranno la propria sede dì riferimento presso il CSE.
6) Il servizio RLST per la provincia di Parma sarà composto da 3 persone a tempo pieno.
7) Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attivazione degli RLST le Imprese, che usufruiranno del servizio verseranno mensilmente, a partire dal 1° aprile 2009, in un apposito Fondo (Fondo RLST) costituito presso la Cassa Edile di un contributo pari allo 0, 30% calcolato sul salario lordo, imponibile Cassa Edile, per ciascun operaio in forza.
8) Le risorse confluite nel Fondo, verranno mensilmente ripartite alle Organizzazioni Sindacali, secondo gli accordi tra esse intercorrenti per far fronte ai costi sostenuti per l’attivazione dell’RSLT.
9) Affinché la copertura dei costi sostenuta dalle Organizzazioni Sindacali sia certa, viene istituito un Fondo di Garanzia RLST con dotazione iniziale di 150.000,00 € prelevati dalle competenze prescritte per "assegni non riscossi".
10) Nelle imprese con più di 15 dipendenti, su espressa e congiunta volontà di azienda e lavoratori, di non potere procedere alla nomina dell'RLSA, sarà operante la figura dell'RLST e l'Impresa sarà tenuta a versare il relativo contributo alla Cassa Edile.