Tipologia: Accordo
Data firma: 22 giugno 2009
Validità: 31.12.2011
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Servizi, Turismo, Perugia
Fonte: ebtperugia.it

Sommario:


Politiche attive del lavoro - Accordo Territoriale applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9/04/2008 per le imprese del settore commercio, servizi e turismo.

Il giorno 22.06.09 presso la sede della Confcommercio della provincia di Perugia; tra da una Parte: Confcommercio della provincia di Perugia […] e dall'altra Filcams-Cgil Provinciale di Perugia […], Fisascat-Cisl Provinciale di Perugia […], Uiltucs-Uil Provinciale di Perugia […], visto:
- l'ex Decreto Legislativo 626/94 ed, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 18, 20, 22;
- l'Accordo Interconfederale Applicativo del Decreto Legislativo 626/94 sottoscritto in data 18 novembre 1996 in sede di Ministero del Lavoro tra Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
- il D.Lgs. 81/08;
preso atto: di quanto convenuto con l'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 che:
• alla Parte Seconda, Art. 13, in applicazione dell'Art. 20 dell'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs 81/08, demanda alle Parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa c comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro:
• alla Parte Prima, Art. 6.b, in applicazione dell'Art. 18 dell'ex Decreto Legislativo 626/94 c del D.Lgs 81/08, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLST);
convengono quanto segue
- di realizzare, al livello provinciale di competenza, quanto previsto all'art. 20 del ex D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Interconfederale 18/11/96, Seconda Parte, p.to 13;
- di istituire e regolamentare per la Provincia di Perugia la figura del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, da valere per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi e del CCNL del Turismo, che occupino fino a 15 dipendenti;
- sulla utilità di intervenire, con tale strumento, affiancandosi ai processi di miglioramento in atto nel settore, sul fronte della tutela della sicurezza e della salute di tutti gli addetti;
- di acquisire i punti in premessa, come parte integrante del presente accordo;
di individuare nei punti seguenti le modalità di funzionamento e le competenze dell'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 dell'ex D.Lgs. 626/94, e dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.
e definiscono il seguente:

Regolamento dell’organismo paritetico provinciale per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro
Art. 1 Costituzione

Viene istituito l'Organismo Paritetico Provinciale (di seguito OPP) che opererà per il commercio, servizi e turismo della provincia di Perugia. L'OPP sarà un’apposita Sezione dell'Ente Bilaterale del Terziario e del Centro Servizi dell'EBTU dal quale dipenderà a livello organizzativo, gestionale ed amministrativo ed assolve ai compiti ad esso demandati dall'ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e dal D.Lgs 81/08, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla contrattazione collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 2 Composizione
L'Organismo Paritetico Provinciale è formato in modo paritetico tra, da una Parte, i Rappresentanti della Confcommercio e, dall'altra Parte, i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil).
Si compone di n. 6 rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui:
* n. 3 nominati dalla Confcommercio di Perugia.
* n. 3 nominati dalle Segreterie Provinciali delle Categorie dei Sindacali dei Lavoratori (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale).

Art. 3 Riunioni
L'Organismo Paritetico Provinciale si riunisce ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale e dall'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs 81/08. L'OPP, comunque, si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi su convocazione di una delle due Parti, e, straordinariamente, quando sia richiesto da almeno due membri effettivi dell'OPP.
La convocazione dell'Organismo Paritetico Provinciale è effettuata con avviso scritto, a mezzo posta elettronica, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle disposizioni citate dal primo comma. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto ad un giorno.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
Alle riunioni dell'OPP possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo p. m dell'art. 5, anche rappresentanti della Confcommercio di Perugia e Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie della presente intesa, fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle due Parti.

Art. 4 Funzionamento
L'OPP è validamente insediato quando sia comunque rappresentata sia la parte datoriale che la parte sindacale.
Per la validità degli atti da compiere o delle deliberazioni da assumere è richiesto il voto unanime dei presenti.
L’OPP opera nell'ambito delle competenze nel presente accordo individuate e di quelle che, successivamente alla presente intesa, dovessero essergli attribuite, in materia, dalla Legge o da Accordi nazionali tra le parti.
Le funzioni di segreteria e gestione dell'OPP sono svolti presso la sede della Confcommercio della Provincia di Perugia, attraverso le strutture e risorse disponibili in capo agli Enti Bilaterali.

Art. 5 Competenze
L'OPP, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e dalle intese
sindacali nazionali, svolge i seguenti compiti:
a) propone e richiede, interpretazioni univoche sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, alle autorità competenti nonché allo Organismo Paritetico Nazionale ed agli Organi istituzionali territorialmente Competenti;
b) promuove l'informazione dei lavoratori sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
c) promuove la formazione dei Rappresentanti Territoriali alla sicurezza, designati dalle OO.SS. per il comparto di competenza;
d) agisce, su quanto previsto al punto precedente, con funzioni di promozione di processi formativi o informativi da affidare a strutture adeguate di emanazione delle parti sociali firmatarie del presente accordo;
e) collabora con i predetti soggetti adoperandosi, per quanto di competenza, per il reperimento delle eventuali risorse finanziarie da destinare alla formazione;
f) vigila sulla corretta applicazione delle intese sindacali, nazionali e territoriali, in materia e promuove le azioni più opportune per il raggiungimento di tale fine;
g) riceve, verifica e conserva i verbali, redatti in sede aziendale, relativi alla elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) nomina, previo accertamento dei requisiti professionali, gli RLST di designazione sindacale, determinandone gli ambiti di competenza;
i) sottopone a valutazione, anche in corso di mandato, l'operato del RLST, alla luce delle competenze loro attribuite dalla Legge, dagli Accordi sindacali nazionali nonché dallo stesso OPP. La valutazione avviene ogni qualvolta questa venga richiesta da un componente dell'OPP o dai Presidenti degli Enti Bilaterali territorialmente e settorialmente competenti. L'OPP assume, in ordine alla valutazione compiuta, delibera confermativa della nomina già attribuita al rappresentante oggetto di valutazione;
j) individua eventuali esperti in materia, ai quali può attribuire, anche in forma temporanea, funzioni consultive nell'OPP;
k) l'OPP promuove azioni a favorire la premialità nei confronti degli enti preposti in materia a favore delle aziende più virtuose;
l) riceve e conserva il piano sicurezza dall’azienda a cui è stato designato il RLST e gli eventuali aggiornamenti del piano sicurezza quando per legge sia previsto un adeguamento del piano stesso.
In riferimento alle competenze previste dall'OPP, per tutto quello non previsto dal presente Accordo si rimanda alle norme di legge.

Art. 6 Designazione e nomina
Il Rappresentante Territoriale opera, per le imprese del commercio, servizi e turismo che occupano fino a 15 (quindici) addetti, nell’ambito della Provincia di Perugia.
Il RLST opera anche per le aziende senza dipendenti ma con addetti e/o soci lavoratori purché sia effettuata la regolare iscrizione all’ente di pertinenza e sia possibile tecnicamente fare le trattenute previste per il finanziamento agli enti bilaterali a carico dell’azienda e del socio lavoratore a favore dell'Ente di settore.
Il RLST rientra nell'ambito degli strumenti contrattuali attivati dalle parti sociali, ed è una alternativa alla costituzione del Rappresentante interno all'impresa.
Il RLST è designato, dalle OO.SS., pariteticamente uno viene nominato alla firma dell'Accordo e un altro entro sei mesi dalla firma - previa verifica dell'andamento del servizio - per ogni sigla sindacale, stipulanti il presente accordo, scelto tra soggetti che abbiano maturato significative esperienze nel campo della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro ovvero che, per la stessa professionalità, abbiano titoli di studio o esperienze formative adeguati.
La designazione, comprensiva di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei requisiti soggettivi predetti e della dichiarazione da parte della sigla OO.SS. di riferimento del rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2008, deve essere inviata all'OPP la quale, entro 10 giorni dalla ricezione, delibererà in ordine alla designazione del Rappresentante Territoriale.
Il RLST dura in carica tre anni, per questa prima nomina la scadenza è il 31 dicembre 2011, entro la stessa data, le OO.SS. devono comunicare i nominati delle RLST che saranno comunque rinominabile solo attraverso nuovo atto dell'OPP.
- I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza hanno sede presso l'OPP e svolgono la loro operatività presso gli uffici delle rispettive Organizzazioni Sindacali da cui sono stati designati. La consultazione di tutti i documenti sulla sicurezza delle imprese sono consultabili solo ed esclusivamente presso la sede dell'OPP.
- L'operato del Rappresentante Territoriale, in ordine al corretto svolgimento delle funzioni attribuitegli dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008, dall'Accordo Interconfederale 18/11/96 e dalla presente intesa territoriale, è sottoposto a verifica periodica da parte dell'OPP.

Art. 7 Attribuzione della rappresentanza aziendale in capo al Rappresentante Territoriale
Le imprese che intendano ricorrere, in adempimento del D.Lgs. 81/2008, al servizio del RLST di cui al presente accordo, dovranno fame richiesta all'OPP tramite l'apposita modulistica da inviare anche via fax.

Art. 8 Durata della Rappresentanza aziendale in capo al Rappresentante Territoriale
L'adesione al RLST e, di conseguenza, la funzione aziendale del Rappresentante Territoriale, vengono a decadere automaticamente nel caso in cui:
1. per norma di Legge venga meno, in capo alle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, l'obbligo del Rappresentante alla Sicurezza;
2. vengano a mancare totalmente le intese sindacali nazionali sottoscritte, in materia, tra le parti sociali;
3. l'impresa venga ad occupare dipendenti in numero superiore a 15 (quindici); nell'impresa, pur in presenza di un numero di dipendenti non superiore a 15 (quindici), gli aventi diritto provvedano autonomamente alla elezione interna del proprio Rappresentante alla Sicurezza.
4. l'azienda non è più in regola con i versamenti previsti per gli enti.
La decadenza prevista per i casi di cui al p. 3 ha effetto dalla data di trasmissione all'OPP del verbale di nomina del Rappresentante alla Sicurezza eletto in ambito aziendale dai lavoratori aventi diritto.

Art. 9 Attribuzioni del Rappresentante Territoriale
Le attribuzioni generali del Rappresentante per la sicurezza sono quelle definite e regolamentate dal presente accordo e dal D.Lgs. 81/2008.
Il Rappresentante Territoriale, per l’espletamento delle proprie attribuzioni, è comunque tenuto:
- a rispettare gli ambiti territoriali, aziendali o di comparto che gli verranno attribuiti dall'OPP;
- a partecipare alle iniziative formative predisposte, per tale figura, dall'OPP;
- ad astenersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, da comportamenti o azioni che siano in contrasto con lo spirito di pariteticità dell'incarico conferitogli oppure siano attuate in favore di singole componenti dell'OPP;
- a garantire, nel pieno rispetto del segreto aziendale, la massima riservatezza nel rispetto anche della privacy, come previsto dalla legge vigente e dal codice civile.

Art. 10 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, da parte del Rappresentante Territoriale, deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'impresa fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia.
A tal fine il RLST deve segnalare per iscritto al OPP, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro, informare il datore di lavoro e la Confcommercio provinciale sull’accesso che intende effettuare con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data indicata per la visita.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'accesso avrà ad oggetto l'acquisizione di informazioni inerenti la propria funzione e la consultazione di documenti previsti dalla citata norma.
Durante l'accesso il Rappresentante Territoriale, a richiesta del datore di lavoro o d'iniziativa della Confcommercio Provinciale, potrà essere accompagnato da un rappresentante di quest'ultima.

Art. 11 Modalità di consultazione
La consultazione è richiesta per tutti casi in cui il D.Lgs. 81/2008 preveda l'intervento consultivo del Rappresentante per la sicurezza.
Tutte le operazioni di consultazione avverranno, per il tramite dell'Organizzazione Datoriale, presso la sede dell'OPP. In tale contesto il RLST ha facoltà di formulare quesiti, proposte ed osservazioni in merito all'oggetto della consultazione.
Della consultazione va redatto apposito verbale sul quale il RLST appone la propria firma a conferma della effettuazione della stessa.

Art. 12 Facoltà di ricorso alle Autorità competenti
Fermo restando l'attribuzione di cui all'art. 50 lett. o) del D.Lgs. 81/2008, il Rappresentante Territoriale, qualora ritenga che sussistano fondati elementi di ricorso alle Autorità competenti per i motivi previsti della suddetta norma, deve contestualmente, nello spirito collaborativo e non conflittuale della legge, informare l’OPP.

Art. 13 Decorrenza e durata
Il presente Accordo scadrà il 31 dicembre 2011 e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno con decorrenza a gennaio, salvo disdetta da una delle parti contraenti con preavviso di almeno tre mesi rispetto al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti firmatarie faranno riferimento alle norme di legge in materia ed a quanto pattuito, dalle rispettive organizzazioni, a livello nazionale.
In caso di controversia circa l'applicazione della presente intesa, le parti firmatarie demanderanno la soluzione all'Organismo Paritetico nazionale.

Art. 15 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologia, previsto dall'Art. 11, comma 3°, dell'ex Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'Organismo Paritetico Provinciale e informa il Rappresentante Territoriale.

Disposizioni finali
Art. 16 Regolamento

Il presente Accordo sarà adottato dal Comitato Esecutivo e dalla Assemblea dell'Ente Bilaterale del Terziario e dell'Ente Bilaterale del turismo dell'Umbria con apposita delibera, nella prima sua riunione successiva alla stipula del presente accordo.

Art. 17 Nomine
I nominativi dei membri effettivi coi relativi supplenti, componenti l'OPP, ed i nominativi dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza sono comunicati dalle Parti firmatarie in occasione della riunione, di cui al precedente Art. 17, del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale del Terziario e dell'Ente Bilaterale del turismo dell'Umbria.

Art. 18 Validità e decorrenza
Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e dell'ex Decreto Legislativo 626/94 e del D.Lgs 81/08.
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti firmatarie faranno riferimento alle norme di legge in materia ed a quanto pattuito, dalle rispettive organizzazioni, a livello nazionale.
In caso di controversia circa l'applicazione della presente intesa, le parti firmatarie demanderanno la soluzione all'Organismo Paritetico nazionale.
Si applica alle imprese, in regola con i versamenti previsti per l'ente bilaterale di competenza del settore commercio, servizi e turismo della provincia di Perugia ed ai loro dipendenti; alle aziende senza dipendenti con soci lavoratori.
Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia e comunque, può essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.