Tipologia: Accordo quadro RLST
Data firma: 16 luglio 2009
Parti: Fipe, Confcommercio, Fiavet, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Toscana
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Accordo quadro regionale toscano sul rappresentante territoriale per la sicurezza nel settore turismo

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di luglio, nella sede di Confcommercio Toscana, Via Santa Caterina d'Alessandria 4, Firenze, si sono incontrati: Fipe Toscana e Confcommercio Toscana […], Fiavet Toscana […], Faita Toscana [...] e Filcams Cgil Toscana […], Fisascat Cisl Toscana […], Uiltucs Uil Toscana […], livelli regionali delle organizzazioni firmatarie del CCNL per i lavoratori dipendenti da: pubblici esercizi, ristoranti, self-services, bar, caffè, parchi tematici, imprese di viaggi, complessi turistici-ricettivi all'aria aperta, stabilimenti balneari, locali notturni, sale giochi.

Premesso che, le parti ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire un impegno comune.
Al fine di dare esito a quanto previsto dal D.lgs. 81/08, le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l'attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze Territoriali dei lavoratori con la costituzione dell'Organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza, come strumento di riferimento e supporto in materia.
A tale proposito, concordano che le imprese nel loro complesso, cioè l'imprenditore ed i lavoratori dipendenti che aderiscono ad associazioni/federazioni che non abbiano rappresentanze a livello provinciale, possono avvalersi degli RLS Territoriali.
Tanto premesso, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue:

1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
2.1 L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'Impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall'art. 47 D.lgs 81/08. Il suo compito è quello di realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.lgs. 81/08 e dalla contrattazione collettiva di riferimento.
2.2 Gli RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze e/o una comprovata esperienza sul tema della sicurezza nel settore dove andranno ad operare;

3. Organismo Paritetico Territoriale (OPT)
3.1 Le rappresentanze delle parti sottoscriventi, ai diversi livelli territoriali, costituiscono l'Organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza nei luoghi di lavoro del settore turismo, punto di riferimento per l'azione dell'RLST.
3.2 A tale Organismo sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/08 e quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento;
3.3 Nell'ambito dell'Organismo verranno definite le modalità operative interne e gli obbiettivi in tema di:
a) Iniziative formative ed informative legate alla prevenzione dei rischi sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) Elaborazione programmi di intervento dell'RLST nelle aziende;
c) Modalità di accesso e di convocazione delle assemblee dei lavoratori e di consultazione come previsto dall'art. 50 del D.lgs. 81/08.
3.4 Le imprese iscritte alle associazioni/federazioni di categoria imprenditoriali firmatarie del presente accordo, che non hanno una rappresentanza provinciale, potranno avvalersi della rete degli RLST, previo specifico accordo regionale.
3.5 L'OPT potrà avere sede presso i Centri Servizi dell'Ente Bilaterale;

4. Criteri d'individuazione e durata degli RLST
4.1 Così come disposto dall'art. 48, comma 8, del D.lgs. 81/08, la carica di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
4.2 Gli RLST sono individuati congiuntamente dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori stipulanti il presente accordo e comunicati all'OPT competente per territorio, che li comunicherà ai datori di lavoro, i quali a loro volta li comunicheranno ai lavoratori.
4.3 Gli OPT provinciali comunicheranno i nominativi degli RLST e le loro variazioni alle Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del presente accordo che istituiranno, presso la sede dell'Ente Bilaterale Regionale del Turismo, l'Albo Regionale RLST.
4.4 II rappresentante della sicurezza territoriale durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.
4.5 L'Organismo Paritetico Territoriale provvederà a comunicare all'Inail e agli altri organismi preposti i nominativi degli RLST.
4.6 Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 4.3 e 4.5 gli OPT potranno essere supportati dei Centri Servizi territoriali dell'EBTT.

5. Formazione degli RLST
5.1 L'Organismo Paritetico Territoriale gestisce, organizza e/o indica le iniziative formative alla quali devono partecipare obbligatoriamente gli RLST.
5.2 Le OO.SS. provvederanno, in relazione alle agibilità, ad indicare i nominativi degli RLST i quali parteciperanno ai corsi di formazione come previsto dal D.Lgs. 81/08.
5.3 Le risorse necessarie alla formazione iniziale e ai relativi aggiornamenti saranno a carico del Fondo di cui al successivo punto 6.

6. Fondo territoriale per la sicurezza
6.1 Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell'RLST si costituisce un Fondo Territoriale per la Sicurezza in ogni provincia. Il fondo è alimentato dalle quote che le aziende aderenti al sistema RLST verseranno.
6.2 Le quote che le aziende verseranno sono stabilite in un minimo di 10 € per ciascun addetto, occupato annualmente presso l'unità produttiva del territorio di pertinenza. L'azienda verserà inoltre un contributo fisso annuale, che per il 2009 è stabilito in 10 €. Dall'anno 2010 il contributo fisso è stabilito come segue:
• Euro 20 per aziende fino a 15 dipendenti;
• Euro 50 per aziende da 16 dipendenti a 49 dipendenti;
• Euro 200 per aziende oltre 50 dipendenti.
6.3 Le risorse del fondo verranno utilizzate nella percentuale non inferiore all'80% per il finanziamento dell'attività del delegato/i RLST.
6.4 Ove le parti lo richiedano, la gestione del fondo territoriale per la sicurezza potrà essere affidata ai Centri Servizi territoriali dell'EBTT, previa verifica della compatibilità di tali attività con quelle svolte dall'Ente stesso.
6.5 Solo le aziende in regola con il versamento delle quote di cui al punto 6.2, potranno avvalersi del delegato RLST.
Le parti, al fine di consentire una maggiore diffusione dei RLS, laddove i lavoratori intendano eleggere l'RLS all'interno dell'azienda, comunicheranno tale decisione all'Organismo Paritetico Territoriale, il quale provvederà a concordare l'assemblea dei lavoratori interessati dove avverrà l'elezione del delegato. Dalla riunione verrà sottoscritto un verbale, che sarà inviato all'Ente Bilaterale.