Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 23 marzo 2009
Validità: dal 01.06.2009
Parti: Sezione Costruttori Edili-Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Siracusa
Fonte: cassaedilesr.com


Verbale d’accordo

Il giorno 23 marzo 2009, presso la sede di Confindustria Siracusa, si è incontrata la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Siracusa […], assistiti da[…] Confindustria Siracusa e […] Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Siracusa

Premesso che:
- il giorno 17 Maggio 2007 è stato siglalo il contratto integrativo per la provincia di Siracusa al CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 20 maggio 2004;
- le Parti nel punto 7 dell'integrativo, relativo all'istituzione della figura del RLST, hanno concordato di rincontrarsi per la definizione e la stesura del regolamento attuativo.
Dopo ampia e approfondita discussione le Parti concordano di recepire i contenuti di cui all'art. 87 del CCNL 18 Giugno 2008 e del D.Lvo 81/2008 attraverso l'istituzione dei Rappresentanti per la Sicurezza di ambito territoriale (RLST) per tutte le imprese operanti nella provincia che occupano sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla designazione dei RLS.
I RLST saranno individuati congiuntamente dalle OO.SS., nel numero di tre unità dipendenti da imprese differenti, con più di 15 dipendenti e operanti nel territorio della provincia dì Siracusa, sulla base di criteri di competenza e professionalità ed in possesso dei requisiti formativi ex legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche. Nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'Azienda dovesse ridursi al di sotto della soglia dei 15 dipendenti il RLST decadrà dalla carica. La durata dell'incarico del RLST sarà di l 8 mesi non rinnovabili salvo diverso accordo con l'Azienda di provenienza. Le OOSS non potranno nominare il RLST in un'azienda nella quale tale figura sia già stata designata nei 18 mesi precedenti salvo diverso accordo con l'Azienda di provenienza.
Prima dell'inizio della propria attività ai RLST dovrò essere garantito idonea attività formativa teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro che tenga conto delle professionalità già acquisite, da tenersi presso il CPT di Siracusa. Il RLST non più alle dipendenze da impresa iscritto allo Cassa Edile cessa dall'incarico.
I nominativi dei RLST e le variazioni relative saranno comunicati, a cura delle OO.SS. territoriali, per iscritto al CPT ed all'Ance Siracusa che provvederanno o comunicarli all'Azienda da cui il lavoratore dipende. La loro operatività è predisposta secondo una programmazione ed un regolamento elaborati dal Comitato di Presidenza del CPT e relazioneranno periodicamente allo stesso.
Il fine dell'attività del RLST è di monitorare che le attività edili della provincia siano svolte in osservanza delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. Tale attività deve essere svolta in ossequio all'obbligo della segretezza d'ufficio.
Per l'espletamento del loro mandato i RLST utilizzeranno dei permessi retribuiti di 16 ore mensili cumulabili se non utilizzate.
Le Somme destinate al rimborso delle spese di funzionamento saranno prelevate dalle giacenze olla data accantonate nello specifico fondo che verrò istituito presso la Casso Edile. Il contributo aziendale relativo allo scopo, pari allo 0,05%, confluirà nel Fondo stesso con la contribuzione del mese di Maggio p.v.. Il costo sostenuto dall'Azienda, compreso quello relativo alla formazione iniziale, presso la quale il RLST è dipendente dovrà essere rimborsato mensilmente dalla Cassa Edile attraverso il fondo di cui al precedente capoverso.
Della visito ai luoghi di lavoro e dogli interventi ai fini di consultazione preventivo deve essere redatto verbale. IL CPT si farà carico di dare massima divulgazione dell'Istituzione del RLST alle Aziende iscritte alla Cassa Edile ed ai relativi consulenti.
Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° giugno 2009.
Le Parti si rincontreranno entro sei mesi per verificare gli effetti del presente accordo ed eventualmente per modificarlo.