Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 28 novembre 2007
Validità: dal 01.10.2007
Parti: Ance-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Rovigo
Fonte: cassaedile.rovigo.it

Sommario:

  Premessa
1) Rinnovo prestazioni cassa edile polesana
2) Nuova prestazione cassa edile polesana per gli apprendisti in caso di maltempo
3) Rimborso costi mensa impiegati amministrativi
4) Premio Stabilità Aziendale (PSA)
5) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Premessa

Disciplinare
Regolamento per l’attività del RLST

Art. 1
  Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Note a verbale
6) Iscrizione impiegati cassa edile polesana
Clausola di salvaguardia

Accordo sindacale integrativo al CCPL Rovigo del 20 Aprile 2007

Il giorno 28 Novembre 2007, presso la Cassa Edile Polesana sede di Rovigo Viale Porta Po n° 87, tra la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Rovigo -denominata Ance Rovigo […], con l’assistenza di Confindustria Rovigo […] e la Feneal - Uil di Rovigo […], la Filca - Cisl di Rovigo […], la Fillea - Cgil di Rovigo […], in attuazione di quanto disposto dagli artt.: 5 - 6 - 8 lett. E) -12 - 13 - 20, del CCPL 20 Aprile 2007, viene stipulato il presente accordo sindacale, integrativo del medesimo CCPL da applicare per tutte le Imprese ed i lavoratori da esse dipendenti, che abbiano regolare iscrizione alla Cassa Edile Polesana.

Premessa
Con il presente accordo, le Parti firmatarie si danno reciprocamente atto di aver pienamente assolto agli impegni contrattuali assunti nell’ambito del rinnovo del CCPL 20 Aprile 2007, convenendo che quanto di seguito stabilito avrà validità dalla data: 1° ottobre 2007 ed avrà una durata non inferiore alla vigenza contrattuale del CCPL 20 Aprile 2007.
Il presente accordo sindacale sostituisce integralmente ogni altro precedentemente sottoscritto per le materie di seguito definite.

5) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
(art. 13 CCPL 20 Aprile 2007)
Premessa

• Visto il disposto del D.Lgs. n. 626/94, che nel regolamentare alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, prevede all’art. 18 comma 2 che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza possa essere individuato per più aziende del comparto produttivo in ambito territoriale;
• visto altresì l’art. 87 del CCNL 20 Maggio 2004 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini;
• visto l’art. 13 del vigente CCPL 20 Aprile 2007;
• considerato che le Parti intendono dare piena attuazione alla definizione dei criteri e degli aspetti applicativi sopra richiamati;
• ravvisata l’opportunità di definire le modalità di esercizio delle funzioni proprie del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
convengono sul seguente:

Disciplinare
a) Per le Imprese edili o unità produttive iscritte alla Cassa Edile Polesana, o comunque operanti nel settore Edile nell’ambito territoriale della Provincia di Rovigo, nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), le Parti stabiliscono che, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di Legge, a far data dal 1° Ottobre 2007 è istituita la figura del RLST di ambito territoriale da nominarsi tra il personale in forza all’Ente Assistedil di Rovigo che abbia una accertata competenza tecnica nell’ambito della prevenzione infortuni igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) Considerati i tempi tecnici necessari per la formazione del RLST con un percorso didattico illustrato nello specifico allegato in calce al presente accordo, nonché fornire allo stesso la dotazione tecnica e strumentale per l’esercizio della professione, le Parti stabiliscono che l’attività del RLST inizierà il 1° Gennaio 2008.
c) Essendo stato convenuto che la designazione del RLST spetta alle OO.SS. Territoriali: Feneal/Uil - Filca/Cisl e Fillea/Cgil, previa concertazione con Ance-Rovigo, le stesse OO.SS. procederanno alla comunicazione del nominativo RLST alla medesima Ance-Rovigo e all’Ente Assistedil di Rovigo con lettera congiuntamente firmata dai Segretari territoriali delle OO.SS. sopra indicate e sottoscritta per accettazione di incarico anche da parte del tecnico nominato RLST.
d) Il RLST resta in carica 3 anni decorrenti dal 1° Ottobre 2007, salva la facoltà delle OO.SS. che lo hanno designato di revocare il mandato prima di tale scadenza, nella cui ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all’Ance-Rovigo e all’Ente Assistedil di Rovigo.
e) Allo scadere del triennio, il RLST potrà essere riconfermato con la medesima procedura prevista per la sua nomina.
f) Il RLST eserciterà la sua funzione esclusivamente con riferimento alle Imprese nelle quali non sia stato eletto il RLS e nel rispetto di quanto previsto dai D.Lgs. n. 626/94, n. 494/96, dal D.Lgs n. 242/96, dal D.Lgs n. 528/99 e di quanto verrà legiferato in materia successivamente alla firma del presente accordo, nonché sulla base di quanto disposto dai CCNL e CCPL vigenti per il settore Edile di promanazione contrattuale delle Parti firmatarie il presente accordo.
g) Per lo svolgimento delle sue funzioni il RLST utilizzerà i locali, le strumentazioni, la logistica e le informazioni dell’Ente Assistedil e della Cassa Edile Polesana.
h) L’attività del RLST si svolgerà nei termini e con le modalità previste dal regolamento di seguito riportato.

Regolamento per l’attività del RLST
Art. 1

Il RLST deve svolgere esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione vigente e da quanto definito dalla contrattazione collettiva Nazionale e Provinciale.
Il RLST Non Può, pena l’immediata decadenza dall’incarico, svolgere attività di carattere sindacale, interferire con le OO.SS. o assumere iniziative incompatibili con le attività dell’Ente Assistedil di Rovigo e della Cassa Edile Polesana.

Art. 2
Il RLST potrà svolgere il proprio incarico esclusivamente presso Imprese Edili fino a 15 dipendenti o comunque nelle Aziende dove non sia stato eletto il RLS.

Art. 3
L’ambito territoriale di pertinenza del RLST nominato tra i dipendenti dell’Ente Assistedil, è quello della Provincia di Rovigo. 

Art. 4
Al fine di evitare attività incompatibili con gli Enti Paritetici di riferimento sopra indicati, il RLST dovrà svolgere le proprie funzioni nell’ambito organizzativo dell’Ente Assistedil.

Art. 5
Il RLST, operando anche sulla base degli orientamenti definiti dalle Parti Sociali indicate nel presente accordo, dovrà fornire periodicamente alle stesse ampie informazioni sulle attività svolte quali ad esempio:
- relazionare sulle visite effettuate anche con l’ausilio di apposite schede;
- dare resoconto sulle situazioni di rispetto delle norme e sulle difficoltà incontrate;
- fornire illustrazioni delle azioni sviluppate in coordinamento con Assistedil;
- dare, nel rispetto della Legge sulla Privacy, dell’etica professionale e con un comportamento deontologicamente corretto, ogni più ampio e dettagliato riscontro alle richieste formulate dalle Parti firmatarie il presente accordo.

Art. 6
Il RLST eserciterà il proprio diritto di accesso ai luoghi di lavoro avendo preventivamente:
- informato, consultato e concordato con Assistedil le visite alle Imprese;
- preso contatto con il titolare dell’Impresa per convenire con preavviso di almeno 5 giorni il luogo, il giorno e l’ora della visita; nei casi di particolare urgenza i termini possono essere ridotti ad un max di 48 ore.

Art. 7
L’esito di ogni visita effettuata dal RLST nei luoghi di lavoro dovrà essere documentata con apposito verbale controfirmato dal rappresentante dell’Impresa o da un suo incaricato che deve essere sempre presente in tutte le fasi della visita e, ove possibile, assieme al Responsabile del SPP o di un suo incaricato.

Art. 8
La documentazione cui il RLST ha accesso sulle basi dei disposti normativi, deve essere presa in visione esclusivamente in cantiere o presso la sede dell’Impresa e non potrà quindi essere in nessun caso prelevata dal RLST per essere visionata in tempi diversi da quello della visita o in luoghi diversi dal contesto aziendale.

Art. 9
Il RLST deve sempre presentarsi nei luoghi di lavoro munito di apposito tesserino identificativo e dei Dispositivi di Protezione Individuali.

Art. 10
Nei casi di controversie che dovessero insorgere tra il RLST ed i suoi interlocutori, interverrà in prima istanza l’Ente Assistedil.

Note a verbale
a) Essendo i costi dell’attività del RLST a totale carico dell’Ente Assistedil, le Parti stabiliscono che con decorrenza 1° Ottobre 2007, lo stesso Ente Assistedil godrà di una maggiorazione contributiva del 0,10%, aggiuntiva alla quota riservata per l’area CPT che aumenterà dall’attuale 0,40% allo 0,50%.
Il contributo complessivo di Assistedil viene quindi aggiornato nelle seguenti percentuali: contributo Eser 0,60% + contributo CPT 0,50% = totale contributo Assistedil 1,10%.
b) Tale aumento contributivo a favore di Assistedil verrà armonizzato sui costi Cassa Edile Polesana a carico Impresa, con una riduzione di eguale corrispondenza dello 0,10% del Fondo di garanzia che dal 1° Ottobre 2007 diminuirà dal 2,15% al 2,05%.

Clausola di salvaguardia
Si conviene che, qualora nel corso di vigenza del presente accordo sindacale dovessero essere emessi nuovi disposti di Legge o di CCNL contrastanti con quanto pattuito in data odierna ovvero, qualora dovessero insorgere problemi di carattere tecnico, organizzativo o finanziario nella gestione degli istituti contrattuali richiamati negli articolati del medesimo accordo, le Parti firmatarie si impegnano a riunirsi in tempi brevi per provvedere alle modificazioni di quanto necessario per mantenere attuariale i contenuti del presente documento.