Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 04 agosto 2017, n. 38876 - Omessa nomina del coordinatore per la sicurezza nell'ambito di un cantiere per la realizzazione di un palcoscenico per un concerto: il fatto non sussiste se la violazione è anteriore al d.i. 22.07.2014


 

... con riguardo a condotte (omissive) tenute il 15/8/2012 nell'allestimento di un palco per concerto - non poteva trovare applicazione la disciplina di cui al titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008, espressamente estesa anche alla specifica materia soltanto con il d.l. n. 69 del 2013, successivamente attuato con il decreto interministeriale del 22.07.2014.


 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 20/07/2017

 


 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 9/3/2017, il Tribunale di Lecce dichiarava L.N. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 90, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e la condannava alla pena di 2.500,00 euro di ammenda; alla stessa - quale committente e responsabile dei lavori - era contestato di non aver designato il coordinatore per la sicurezza nell'ambito di un cantiere per la realizzazione di un palcoscenico per concerto musicale. 
2. Propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - la L.N., a mezzo del proprio difensore, muovendo le seguenti censure. In primo luogo, assume che - all'epoca dell'accertamento per cui è processo, il 15/8/2012 - nessuna norma avrebbe imposto la nomina del coordinatore per la sicurezza nel caso di realizzazione di un palcoscenico; ed invero, la disciplina del titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008 (nella quale rientra la norma contestata) sarebbe stata estesa a tali opere soltanto con un decreto interministeriale del 22/7/2014, non potendo, pertanto, operare con riguardo ad interventi realizzati in epoca precedente. Ancora, si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur richieste, ed il completo difetto motivazionale sul punto.
 

 

Diritto

 


Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte.
4. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150). 
Ciò premesso, rileva il Collegio che l'impugnazione in oggetto può esser ricondotta nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen. con riguardo ad entrambe le doglianze, concernendo la prima una dedotta violazione di legge e la seconda una carenza motivazionale; la prima questione, peraltro, risulta fondata, tale da imporre l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
5. L'art. 88, d. lgs. n. 81 del 2008 - come novellato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce - che le disposizioni di cui al titolo IV dello stesso testo (compreso, quindi, l'art. 90 qui contestato) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013; tale decreto è stato poi emanato il 22/7/2014, e per l'appunto prescrive - all'art. 2, capo 1 (Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali) - che le disposizioni di cui al citato titolo IV trovino esecuzione, "ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3" (ossia, attività: a) funzionali allo svolgimento di spettacoli che si svolgono al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui all'articolo 1, comma 3; b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m).
6. In forza di quanto precede, dunque, emerge la fondatezza dell'assunto difensivo, atteso che - con riguardo a condotte (omissive) tenute il 15/8/2012 nell'allestimento di un palco per concerto - non poteva trovare applicazione la disciplina di cui al citato titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008, espressamente estesa anche alla specifica materia che occupa soltanto con il d.l. n. 69 del 2013, successivamente attuato con il decreto interministeriale richiamato.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017