Cassazione Penale, Sez. 3, 08 agosto 2017, n. 38982 - Responsabilità del titolare di un'azienda di lavorazione delle pelli per violazioni delle norme in materia di emissioni di fumi in atmosfera e in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Prescrizione


 

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/04/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 16/12/2015 il Tribunale di Avellino aveva condannato S.G., previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 3.000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 269 e 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 1), 17 e 55, comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 2), 36, 37 e 55 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 3), 17, comma 1 e 55 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 4), 229, comma 1, lett. a) e 262, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 5), 137, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 6) nonché 650 cod. pen. (capo 7) per avere commesso, in qualità di titolare dell'azienda di lavorazione delle pelli denominata "Toro 56", in assenza delle prescritte autorizzazioni, una serie di violazioni delle norme in materia di emissioni di fumi in atmosfera e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso S.G., a mezzo del proprio difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento e all'uopo deducendo, con un unico motivo di censura formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., che i reati per cui è processo si sarebbero estinti per prescrizione già anteriormente alla pronuncia di primo grado.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice di prime cure aveva escluso la maturazione del termine quinquennale di prescrizione applicabile, tenuto conto degli eventi interruttivi, alle contravvenzioni contestate, accertate in data 8/07/2009, in considerazione della ritenuta computabilità, tra gli altri, anche del periodo di sospensione della prescrizione compreso tra il 16/11/2014 e il 28/01/2015, pari a due mesi e due giorni, conseguente ad un rinvio del processo che, secondo quanto riportato in sentenza, sarebbe stato disposto su istanza della difesa dell'imputato.
E tuttavia, secondo quanto emerge dalla lettura del relativo verbale di udienza, il rinvio era stato disposto dal giudice in considerazione dell'assenza del teste a difesa V.M., dovuta ad un impedimento lavorativo, ingiungendo al difensore dell'imputato di citare "nuovamente il proprio teste di lista".
3. Ne consegue che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509).
4. Pertanto, esclusa la possibilità di computare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, anche il predetto periodo, deve ritenersi che i reati per cui è processo si fossero estinti alla data del 6/11/2015 e, dunque, anteriormente alla pronuncia, in data 16/12/2015, della sentenza di primo grado, la quale deve essere conseguentemente annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. 
 

 

P.Q.M.

 


annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7/04/2017