Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio IV Ex DGPREV-Qualità degli ambienti di vita
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

 







Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome
Loro Sedi
Alle Associazioni di Categoria
Loro Sedi

   

 

Oggetto: Applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quadro normativo
Articolo 2, punto 18
Immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;

Articolo 61, paragrafo 4
In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.

Immissione sul mercato
L'immissione sul mercato di una miscela avviene all’atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.
L'immissione sul mercato avviene all'atto dell’offerta o messa a disposizione - a titolo oneroso o gratuito - anche tra:
• società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi differenti entità legali
• il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.
L’immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela purché si attesti l'avvenuta offerta. Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società, non è inteso come immissione sul mercato a meno che, non sia già stato immesso sul mercato.
Si attesta l’avvenuta offerta della miscela e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni esibendo almeno uno dei seguenti documenti recanti:
• L’ordine di acquisto
• Il contratto di fornitura/acquisto 
• La fattura di vendita della miscela
In linea di principio deve essere sempre esibita la documentazione (di cui sopra) che attesti l'avvenuta offerta per ottenere la deroga.

Le verifiche
Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017:
1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita? (NO = deroga non applicabile. SI = Continua punto 2)
2. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (NO = deroga non applicabile. SI = Continua punto 3)
3. Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015? (NO = continua. SI = La miscela è conforme e può usufruire della deroga):
Quando la miscela è a scaffale (inteso conte qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1 ° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017):
1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (NO = deroga non applicabile. SI = Continua punto 2)
2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? (NO = deroga non applicabile. SI = La miscela è conforme e può usufruire della deroga).
 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Raniero Guerra)