Tipologia: Costituzione OPP
Data firma: 30 dicembre 2008
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Cuneo
Fonte: entibilaterali.cn.it

Sommario:


Accordo provinciale in tema di Sicurezza del lavoro Settore commercio e turismo

In data 30 dicembre 2008 presso la sede della Confcommercio della Provincia di Cuneo, tra la Confcommercio della Provincia di Cuneo e le OO.SS. Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil Cuneo

Considerato
- Che il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nel regolare la materia della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ha introdotto variazioni e modifiche alla normativa in vigore
Visti
- Il Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Titolo I, Capo III, Sezione VII Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori
- L’accordo interconfederale del 18 novembre 1996
- L'accordo provinciale del 30 ottobre 1998
Confermato
l’impegno delle parti a dare piena attuazione agli adempimenti loro demandati dalla Legge in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi e del settore Turismo della provincia di Cuneo
Si conviene di:

Art. 1
Confermare che l’Organismo Paritetico Provinciale, costituito ai sensi dell’accodo provinciale del 30.10.1998, quale sezione apposita degli Enti Bilaterali del settore Commercio, risponde alla definizione di cui al art. 2, comma 1, lettera ee del DLgs 81 del 2008 e svolge le funzioni di cui all’art. 52 del medesimo Decreto Legislativo, unitamente a quelle previste dall’accordo provinciale del 30 ottobre 1998,

Art. 2
L'Organismo Paritetico Provinciale svolge attività di segreteria e coordinamento rispetto all’attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, dei quali comunica i nominativi alle aziende che ne facciano richiesta e a tutte quelle nelle quali non sia designata la figura del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

Art. 3
Tenuto conto del fatto che la competenza dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 48 DLgs 81/08 si estende a tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto il rappresentante interno, l’Organismo Paritetico Provinciale provvederà a svolgere una campagna di informazione verso le imprese della provincia di Cuneo sui contenuti della normativa, sulle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, sui nominativi dei rappresentanti territoriali.

Art. 4
A partire dal 1 gennaio 2009 l’Organismo Paritetico Provinciale provvederà alla verifica delle aziende per le quali sono competenti gli RLST e a programmare la attività di controllo

Art. 5
Ai fini dello svolgimento della attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori, il territorio della provincia di Cuneo viene convenzionalmente diviso in tre zone, Cuneese-Monregalese-Cebano, Saluzzese-Saviglianese-Fossanese, Albese-Braidese. Per ciascuna di queste zone (meglio identificate con elenco di comuni di cui all’allegato) verranno designati un RLST effettivo e fino a un piassimo di due supplenti, con rotazione annuale.

Art. 6
Il finanziamento dell’attività dell'OPP e dei RLST, in attesa di verifiche riguardanti la applicazione di quanto previsto dall’art. 52 DLgs 81/08, avverrà attraverso il versamento di una quota fissa annua per ogni impresa con dipendenti del settore sita nel territorio della Provincia di Cuneo nella quale non sia stato nominato il RLS interno.
La quota di cui sopra, a carico del datore di lavoro, è determinata come di seguito specificato: per l’anno 2009: € 5 per azienda + € 5 per ogni lavoratore
Si conviene che tali versamenti debbano essere effettuati di norma entro il 31 gennaio di ogni anno nell’apposito Fondo all’uopo costituito, sulla base della forza lavoro media esistente nell’anno precedente.
Al fine di favorire l’attività dei RLST, si conviene di intervenire in via straordinaria direttamente tramite gli Enti Bilaterali Territoriali, stanziando a tal fine rispettivamente 27.000 € da parte dell’Ente Commercio e 18.000 € per l’Ente Turismo per l’anno 2009.
Di conseguenza si delibera che le aziende regolarmente iscritte al 01.01.2009 e in regola con la contribuzione agli Enti Bilaterali dei settore Commercio e del settore Turismo della provincia di Cuneo a partire dal 01.07.08 siano esentate dal pagamento della quota prevista per il funzionamento dell’OPP per l’anno 2009. Tale esenzione si applica anche per le aziende che abbiano cominciato la attività con dipendenti successivamente a tale data e che siano in regola con i versamenti agli Enti Bilaterali suddetti.
L’andamento dell’accordo, l’adesione delle imprese e le entrate del fondo sicurezza vengono monitorate e sottoposte a verifica trimestrale. Nella verifica di luglio 2009 si valuterà
l'opportunità di interventi correttivi che si dovessero rendere necessari, in caso di attuazione di quanto previsto dall’art. 52 DLgs 81/08 in tema di finanziamento della attività dei Rappresentanti della sicurezza territoriali dei lavoratori, le parti si incontreranno per applicare gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Art. 7
L’attività dell’Organismo Paritetico Provinciale e dei Rappresentanti Territoriali per la sicurezza dei lavoratori si svolge secondo le norme previste dal Regolamento allegato al presente accordo

Art. 8
Il contenuto del presente accordo dovrà essere sottoposto alla approvazione degli Enti Bilaterali dei Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo