Provincia autonoma di Trento
Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2007, n. 25-105/Leg
Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 L.P. 9 febbraio 2007, n. 3)
B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 52

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- visto l’articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, concernente "Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 di data 9 novembre 2007, con la quale è stato approvato il presente regolamento;
 

emana
 

il seguente regolamento:
 

Art. 1
Finalità della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste dalle norme di sicurezza da esso individuate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, di seguito indicata come "legge", al fine di garantire l'effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l'uso di dette attrezzature; di introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualità e indirizzi tecnici, nonché controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneità e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; di assicurare il miglior utilizzo delle risorse dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare più agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico.

 

Art. 2
Verifiche di competenza degli esperti verificatori

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le verifiche di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, attualmente affidate in via esclusiva all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono effettuate da esperti iscritti in un apposito elenco provinciale degli esperti verificatori costituito presso l’azienda medesima.
2. Le attività relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco provinciale e alla tenuta dello stesso sono svolte dalle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

Art. 3
Verifiche di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Rimangono di competenza esclusiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche delle attrezzature individuate con deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell’articolo 2, comma 3 della legge per il miglior perseguimento delle finalità della nuova disciplina dell'organizzazione delle verifiche.
2. Sono altresì effettuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche di attrezzature della Provincia e di enti o agenzie provinciali, nonché di altri enti pubblici, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, ove l'azienda sia in grado di provvedere entro i termini previsti dalla specifica normativa. L'azienda approva criteri e modalità per l'effettuazione delle predette verifiche; ove la stessa reputi di non essere in grado di provvedere entro i termini previsti, ne informa l'ente o l’agenzia interessata preventivamente e, comunque, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine affinché possa rivolgersi a un esperto verificatore iscritto nell'elenco provinciale o, se del caso, agli altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali.
3. L'azienda provvede inoltre a effettuare le verifiche di attrezzature, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, su richiesta di ogni altro soggetto, qualora l'interessato comprovi l'impossibilità di effettuare le medesime entro i termini previsti dalla normativa che le concerne per indisponibilità di esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale o di altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali. L'azienda adotta appositi criteri ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di incidenti o infortuni o in presenza di altre analoghe circostanze di assoluta necessità di provvedere.

 

Art. 4
Effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti verificatori

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale effettuano le verifiche periodiche delle tipologie di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, in relazione alle quali l'iscrizione stessa è stata disposta.
2. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco svolgono le funzioni inerenti le verifiche di competenza, per le quali sono stati iscritti, per ogni effetto che le norme collegano con l'effettuazione delle stesse. La Giunta provinciale approva la modulistica per l'esercizio delle funzioni degli esperti verificatori e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina sostanziale delle singole verifiche nonché per le competenze in ordine all'effettuazione delle verifiche già riconosciute dalle norme vigenti a soggetti diversi dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o che dovessero essere attribuite in futuro, anche in parte, a soggetti privati in base a disposizioni normative statali. In tale ultimo caso, fatto salvo l'eventuale adeguamento formale delle disposizioni dettate dal presente regolamento o dalla deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell’articolo 2, comma 3 della legge, si applicano direttamente le norme statali.

 

Art. 5
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) laurea in ingegneria della sicurezza e protezione o in scienze della sicurezza e protezione;
c) altri titoli di studio previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
2. Per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 è richiesto anche il possesso dei requisiti per poter svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 oppure, in alternativa, il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
3. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è altresì richiesto il conseguimento dell'apposita formazione, con il superamento dei relativi esami finali, ai sensi degli articoli 6 e 7. La Provincia si può avvalere, per l'effettuazione della formazione e degli esami, delle professionalità presenti nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
4. Per mantenere l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto che l'interessato frequenti almeno ogni cinque anni un corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 20 ore, finalizzato ad aggiornare le conoscenze per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature per cui è stata disposta l'iscrizione. Una volta disposta la decadenza dell'iscrizione per la mancanza dei requisiti indicati, l'eventuale reiscrizione nell'elenco provinciale è soggetta alle norme per la prima iscrizione previste dal comma 3.

 

Art. 6
Formazione degli esperti verificatori

1. La formazione per l'iscrizione nell'elenco provinciale è organizzata dalla Provincia in relazione alle verifiche di specifiche tipologie di attrezzature, per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 40. Ai fini dell'ammissione all'esame finale, la frequenza della formazione non può essere inferiore al 90 per cento delle ore di lezione.
2. Il programma della formazione riguarda gli argomenti di seguito indicati:
a) le responsabilità del verificatore;
b) le attrezzature soggette a verifica in base alle norme di sicurezza;
c) le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature;
d) gli obblighi di denuncia e di verifica;
e) gli organi di vigilanza e le competenze dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro);
f) le tipologie e i componenti delle attrezzature;
g) gli elementi distintivi di ogni categoria di attrezzature;
h) i rischi presenti nell'utilizzo e nella movimentazione dei carichi;
i) pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di protezione e norme;
j) i pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche;
k) le norme e gli obblighi inerenti l'attività svolta dagli esperti verificatori;
l) le tecniche di comunicazione;
m) esercitazioni pratiche di verifiche.

 

Art. 7
Esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. L'esame finale, da effettuare al termine della formazione finalizzata all'iscrizione nell'elenco provinciale, consiste in una prova scritta e una orale volte ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite in relazione alle tipologie di verifiche per le quali la formazione è stata organizzata.
2. Per conseguire l'idoneità all'iscrizione nell'elenco, il candidato deve riportare, per ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
3. Le modalità per lo svolgimento dell'esame, per la proclamazione dei risultati e per la successiva iscrizione dei candidati sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
4. L’esame finale e la formazione di cui all’art. 5, commi 2 e 3, e all’art. 6 non sono richiesti a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni nel decennio precedente alla data di richiesta di iscrizione nell’elenco provinciale, le mansioni oggetto del presente regolamento presso pubbliche amministrazioni competenti alla effettuazione delle verifiche, in relazione alle singole tipologie di attrezzature oggetto del presente regolamento.

 

Art. 8
Ammissione diretta agli esami

1. Sono ammessi all'esame finale per l'iscrizione nell'elenco provinciale, senza l'obbligo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo 5, commi 2, e della formazione, prevista dagli articoli 5 comma 3, e 6 del presente regolamento, i soggetti iscritti per almeno 5 anni, nel decennio precedente l’indizione degli esami, all'albo degli esperti della sicurezza della provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione delle verifiche periodiche, in relazione alle medesime tipologie di attrezzature per le quali la formazione è stata organizzata.

 

Art. 9
Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti a organizzare la propria attività secondo standard di qualità tecnici e amministrativi stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad autocertificare all'azienda stessa l'effettivo conseguimento dei medesimi standard prima dell'inizio dell'attività e, periodicamente, almeno ogni cinque anni o quando richiesti.
2. Gli esperti verificatori, oltre a osservare tutte le prescrizioni che l'azienda medesima riterrà necessario impartire per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, sono tenuti a usare la modulistica stabilita, a conservare scrupolosamente tutti gli atti relativi alle verifiche effettuate per almeno tre anni dalla loro effettuazione e a mettere senza ritardo gli stessi a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quando richiesti.
3. Gli esperti verificatori, entro la fine di ogni semestre, provvedono a trasmettere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità dalla stessa definite, l’elenco delle verifiche svolte nel semestre, al fine di permettere la costruzione di banche dati per fini statistici nonché l’individuazione triennale delle attrezzature di cui agli articoli 25, 131, 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg., ponti mobili e sospesi, scale aeree e idroestrattori) e all'articolo 50 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (argani di ponti sospesi) oggetto di verifica dell’azienda.
4. L'effettuazione delle verifiche da parte degli esperti verificatori avviene in rapporto di terzietà ed è incompatibile con lo svolgimento, nei due anni solari precedenti e successivi alla verifica, di qualsiasi attività inerente la progettazione, la costruzione, la vendita, il noleggio e la manutenzione relativa alla tipologia di attrezzatura da verificare.

 

Art. 10
Indirizzi tecnici per l'effettuazione delle verifiche

1. Oltre a individuare gli standard di qualità di cui all'articolo 9, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari approva gli indirizzi tecnici da osservare, ferme restando le norme tecniche in vigore, per l'effettuazione delle verifiche periodiche da parte dei funzionari dell’azienda, degli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale e degli altri soggetti competenti in base a disposizioni normative statali.
2. Gli indirizzi tecnici sono finalizzati ad assicurare la migliore sicurezza ottenibile con l'uso dei criteri di valutazione e delle tecnologie a disposizione, nonché omogeneità di comportamenti e di valutazioni da parte di tutti i soggetti.
3. Gli standard e gli indirizzi tecnici sono portati a conoscenza di tutti gli operatori interessati e della generalità dei cittadini da parte dell'azienda con le modalità ritenute più opportune.
 


Art. 11
Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall'elenco

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi a carico dei titolari delle attrezzature e di quelli posti a carico dei soggetti chiamati a effettuare le verifiche periodiche anche in base a competenze loro riconosciute da disposizioni normative statali.
2. In tutti i casi in cui l'azienda rilevi durante il periodo di validità della verifica, anche nel corso della normale attività di vigilanza, la non osservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici da essa stabiliti ai sensi dell'articolo 10, essa redige verbale di "non regolarità" della verifica e lo porta a conoscenza del soggetto titolare dell'attrezzatura verificata, trasmettendogliene copia; l'utilizzo dell'attrezzatura rimane vietato fino all'effettuazione di una nuova verifica.
3. In caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 o di non regolarità di verifiche di esperti verificatori, l’azienda dispone, nei casi e con le modalità preventivamente stabiliti con atto del direttore generale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, la cancellazione temporanea o, nei casi più gravi o ripetuti, definitiva dall'elenco provinciale degli esperti verificatori.

 

Art. 12
Compensi spettanti agli esperti verificatori

1. Ferma restando la possibilità di determinare liberamente le relative tariffe, i compensi che gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale possono richiedere per l'esplicazione della propria attività non possono superare una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe che risultano applicabili per le corrispondenti prestazioni da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

Art. 13
Progressivo adeguamento dell'organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Rientra negli obiettivi di prioritaria importanza dell'azienda il progressivo adeguamento della propria organizzazione e della propria attività al raggiungimento dell'obiettivo di dare piena attuazione alla disciplina prevista dal presente regolamento e di garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche necessarie per le esigenze del territorio provinciale entro i termini previsti dalla specifica normativa che le concerne.
2. In tutti i casi in cui, tenuto conto dei tempi necessari per la progressiva attivazione a regime dell'elenco provinciale, non sia possibile garantire la copertura delle totalità delle verifiche necessarie sul territorio provinciale, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari fissa le percentuali minime delle verifiche la cui effettuazione è da essa garantita con le risorse che le è possibile utilizzare. L'applicazione del presente comma esclude, per le verifiche in esso contemplate, l'operatività di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo
3, comma 3.

 

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento concernenti le competenze degli esperti verificatori vengono attivate gradualmente secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al progressivo espletamento dei corsi di formazione degli esperti e degli esami relativi e all'avvenuta iscrizione di esperti verificatori nell'elenco provinciale.
2. Le verifiche delle attrezzature cui si riferiscono in generale le disposizioni del presente regolamento sono quelle previste dalle norme di seguito indicate:
a) articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in materia di scale aeree a inclinazione variabile, di ponti mobili sviluppabili, di ponti sospesi muniti di argano, di idroestrattori a forza centrifuga, nonché di gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg.;
b) articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in materia di argani per ponti sospesi;
c) decreto ministeriale 4 marzo 1982, in materia di ponteggi sospesi motorizzati;
d) articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di ascensori e montacarichi;
e) decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
f) decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329, in materia di apparecchi a pressione e di generatori di vapore;
g) decreto ministeriale 1 dicembre 1975, in materia di generatori di calore per impianti di riscaldamento.
3. Con la dizione: "attrezzature" il presente regolamento si riferisce a tutte le macchine, gli impianti e gli apparecchi comunque soggetti a verifiche periodiche in base alle norme indicate nel comma 2.
4. La formazione degli esperti verificatori, prevista dal presente regolamento, è compresa nel programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario di cui all'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.