Tipologia: Accordo
Data firma: 8 marzo 2010
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Bergamo
Fonte: cgil.bergamo.it

Sommario:


Verbale d’accordo
Oggi, 8 marzo 2010, presso la sede di Confindustria Bergamo Unione Industriali della Provincia, la predetta Associazione nella persona del sig. E.G., in qualità di Vice-Presidente e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil territoriali […]

Premesso che:
- il 28 febbraio 2006 tra Confindustria Bergamo e Cgil, Cisl e Uil territoriali è stato sottoscritto un accordo volto a delineare l’opportuno quadro di riferimento affinché i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati ricevano una informazione ed una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, secondo i canoni generalmente disposti dalla vigente normativa legale, laddove ne identifica i contenuti di massima e l’ambito di applicazione;
- le parti, con il citato accordo, hanno inteso inoltre delineare un percorso che fornisca anche al datore di lavoro un concreto affidamento circa la corretta esecuzione dei suoi obblighi formativi;
Visto che:
- con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” si è provveduto al riordino della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 ha successivamente apportato correzioni ed integrazioni al decreto di cui al punto precedente;
- il D.Lgs. 81/2008, nella versione attualmente in vigore, prevede talune rilevanti novità in materia di formazione dei lavoratori;
- il citato decreto rinvia ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, e che tale accordo non è ad oggi stato adottato (art. 37 comma 2);
- il D.Lgs. 81/2008 all’art. 2 lettera v) riconosce agli Organismi Paritetici territoriali il compito, tra gli altri, di elaborare e raccogliere buone prassi
tutto ciò premesso
le parti procedono all'aggiornamento di quanto sottoscritto con Accordo del 28 febbraio 2006, mediante la definizione di un nuovo protocollo sulla formazione dei lavoratori di cui al testo allegato.
Tale documento viene sottoscritto nella precisa ottica di promuovere e valorizzare il ruolo dell’Organismo Paritetico della Provincia di Bergamo (Confindustria Bergamo, Cgil, Cisl e Uil) nell’azione di individuazione di “buone prassi” di cui all'art. 2 comma 1 lettera v) D.Lgs. 81/2008, alla luce delle specifiche esigenze del settore industriale nella provincia di Bergamo.
Si sottolinea che tale protocollo non concerne alcune categorie di soggetti per le quali sono in vigore specifiche normative legali o contrattuali che regolamentano già la materia, quali ad esempio i titolari di contratto di apprendistato, contratti di inserimento, essendo il presente progetto formativo impostato su analoghi canoni di equivalenza dell'impegno formativo.
Tale Accordo non si applica inoltre ai preposti e ai dirigenti.
L’intesa decorre dalla data di sottoscrizione e si applica esclusivamente alle imprese, associate a Confindustria Bergamo, che volontariamente aderiscano al presente progetto formativo congiuntamente alla RSU e/o alle federazioni sindacali di categoria.
Al fine di promuovere l’integrale attuazione del presente Accordo si ritiene necessario il coinvolgimento degli RLS.
Quanto sopra anche allo scopo di definire per le imprese aderenti, in un’ottica promozionale e valorizzante, una forma di collaborazione con l’Organismo Paritetico della Provincia di Bergamo nella formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’Accordo con Asl di Bergamo del 2 novembre 2009 e del protocollo del tavolo di lavoro Inail co.co.pro.
Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo concernente la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza stipulato tra le parti e rimarrà in vigore sino a qualsivoglia novità normativa riguardante la disciplina della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Protocollo di intesa sulla formazione dei lavoratori
Schema di massima per l’organizzazione dell'attività formativa in azienda in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Principi generali
Didattica: le modalità di erogazione della formazione devono prevedere sia momenti di lezione frontale che di partecipazione attiva dei lavoratori anche tramite lo svolgimento di esercitazioni pratiche.
Formatori: i formatori e le figure coinvolte nell’attività formativa devono essere individuate prioritariamente all’interno dell’azienda ed in particolare tra le funzioni direttamente coinvolte nella gestione della sicurezza (RSPP, medico competente). Per gli aspetti inerenti rischi specifici del reparto o della mansione può essere utile prevedere l’intervento, nella fase formativa, di addestramento o di verifica, del preposto, laddove adeguatamente formato.
Progettazione: le modalità e gli argomenti da trattare nel corso dell’attività formativa devono essere oggetto di discussione nell’ambito della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008. In questo momento organizzativo potranno essere definiti:
• i partecipanti
• la docenza
• il materiale da distribuire
• le modalità di verifica
• i tempi di realizzazione
Al fine di fornire un valido aiuto nella progettazione e individuazione dei principali bisogni formativi aziendali e nella redazione di una procedura aziendale per la formazione dei lavoratori, → si veda check list "Formazione dei nuovi collaboratori” → www.unindustria.bg.it - Servizi - Area Ambiente Sicurezza - Sicurezza sul lavoro - Tutela del lavoratore e consumatore - modulistica.
In ogni caso dovrà garantirsi una formazione sufficiente, adeguata e facilmente comprensibile in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:
□ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
□ rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
□ Rischi specifici di cui al titolo II e successivi del D.Lgs. 81/2008.
La formazione dovrà avvenire in occasione della:
□ Costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
□ Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
□ Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Dovrà essere garantito un aggiornamento periodico, in funzione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi.
Contenuti e modalità
1. Formazione all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio di utilizzazione in caso di somministrazione
- 1° Modulo
Obiettivo della prima sessione sarà il Sapere ovvero: la conoscenza dell’impianto normativo generale, del sistema di gestione della sicurezza aziendale anche tramite la chiara ed esplicita individuazione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le figure che operano in azienda (Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, RLS, medico competente).
Dovranno quindi essere fornite le informazioni fondamentali relativamente a:
• impianto legislativo in materia di sicurezza sul lavoro
• le sanzioni penali ed amministrative
• analisi dei compiti e delle relative responsabilità nella materia antinfortunistica nell’ambito dell’azienda
• il processo di valutazione del rischio e la comunicazione aziendale
• il ciclo produttivo aziendale, le fasi di lavoro e i suoi principali rischi
- 2° Modulo
L’obiettivo del secondo modulo dovrà essere individuato nel Saper Fare ovvero nel saper operare nel rispetto delle misure di sicurezza e relative procedure.
Gli argomento da trattare nel secondo modulo dovranno pertanto essere individuati tra i rischi specifici identificati nella valutazione del rischio con particolare riguardo ai rischi più significativi.
Gli argomenti potranno essere anche diversi qualora fosse necessario organizzare i lavoratori per gruppo omogeneo di esposizione a rischio.
Di seguito si elencano alcuni argomenti che dovranno essere strettamente calati nella realtà aziendale:
• attrezzature di lavoro
• rumore
• agenti chimici
• movimentazione manuale dei carichi
• situazione infortunistica
• segnaletica di sicurezza
• dispositivi di protezione individuale
• la gestione delle emergenze
Per ognuno degli argomenti dovranno essere predisposte schede informative da distribuire al personale o da mettere a disposizione in luoghi o su supporti di facile accesso e in modo che siano di pronta consultazione (es. in talune aziende le informazioni di cui sopra sono riportate in schede facilmente consultabili tramite un circuito intranet o su pannelli distribuiti in reparto o nell’aula formazione o nella zona ristoro). La scelta del luogo e delle modalità con le quali veicolare le informazioni in esame risultano condizionate dai contenuti e da numerosi fattori ambientali e pertanto possono risultare i più vari.
Si ribadisce in ogni caso la necessità di concordare contenuti e modalità di tali momenti formativi/informativi in sede di riunione periodica.
Per un esempio di scheda di informazione, si veda Allegato (A. I) estratto da “Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) - Guida operativa - Ottobre 2003”.
In attesa di indicazioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si reputa opportuno suggerire, quale durata minima della formazione di base quivi prevista, 4 ore (2 ore per ciascun modulo).
2. Formazione in caso di trasferimento o cambio mansioni
Nelle ipotesi di cui si tratta, il lavoratore avrà già svolto la formazione di base (si veda punto precedente). Pertanto la procedura relativa alla formazione dei lavoratori dovrà in tali casi prevedere idonee misure atte a garantire l’aggiornamento del Sapere e del Saper Fare del lavoratore a seguito delle mutate condizioni connesse al trasferimento o cambio mansione, senza peraltro cadere in inutili ripetizioni. Ciò potrà avvenire anche attraverso il seguente flusso informativo:
- In caso di cambio mansione o trasferimento l’ufficio del personale dovrà procedere a tempestiva comunicazione al RSPP;
- Quest’ultimo, alla luce del documento di valutazione del rischio e delle procedure di sicurezza, tenuto conto delle informazioni che già costituiscono il bagaglio personale dei lavoratore, provvederà ad individuare quale formazione aggiuntiva sia necessario fornire al lavoratore. In via esemplificativa si suppongono mutate e necessitano pertanto di formazione aggiuntiva le seguenti condizioni:
□ Ambienti di lavoro
□ Sostanze chimiche
□ Attrezzature
□ Agenti fisici
□ Procedure operative e di sicurezza
□ ……..
e in generale rischi specifici e misure di prevenzione relativi alla mutata mansione.
Obiettivo di tale fase formativa sarà l’aggiornamento del Sapere.
- Il preposto (del reparto ove il lavoratore è stato trasferito) dovrà provvedere alla integrazione del Sapere attraverso una fase di affiancamento/addestramento che metta il lavoratore in condizione di Saper Fare, rispetto alle mutate condizioni.
Anche in tali casi, in attesa di indicazioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si reputa opportuno suggerire, quale durata minima della formazione quivi prevista, 4 ore: 2 ore per l’aggiornamento del Saper e 2 ore per l’aggiornamento del Saper Fare.
3. Formazione in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
In linea di massima si reputa valido quanto detto al punto precedente. Anche in tale caso dovrà pertanto essere previsto un adeguato flusso informativo tra coloro che assumono decisioni in merito all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie e sostanze e preparati pericolosi e il SPP. Si ritiene che la forma più idonea per garantire il citato flusso informativo sia la riunione periodica che, come recita l'art. 35 D.Lgs. 81/2008 deve aver luogo, tra l'altro, “in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio", tra le quali si ritiene ricadano quelle in esame.
Pertanto il RSPP alla luce del documento di valutazione del rischio e delle procedure di sicurezza, tenuto conto delle informazioni che già costituiscono il bagaglio personale del lavoratore, provvederà ad individuare quale formazione aggiuntiva sia necessario fornire al lavoratore al fine di aggiornare il Sapere. Allo scopo dovranno altresì essere presi in considerazione i seguenti documenti:
- In caso di nuove attrezzature di lavoro o tecnologie: il libretto d'uso e manutenzione
- In caso di nuove sostanze e preparati pericolosi: le schede di sicurezza.
Anche in tale ipotesi l'aggiornamento non potrà tuttavia limitarsi alfa sfera del Sapere ma dovrà riguardare altresì la sfera del Saper Fare. A tale scopo dovrà valutarsi già in fase di riunione periodica la necessità opportunità di rivolgersi a soggetti esterni per colmare le conoscenze eventualmente disponibili in azienda in merito al corretto uso dei nuovi presidi. Tale addestramento dovrà tuttavia avvenire sul luogo di lavoro.
Come al punto precedente, si reputa che la durata minima della formazione quivi prevista sia di 4 ore: 2 ore per l’aggiornamento del Saper e 2 ore per l’aggiornamento del Saper Fare.
4. Aggiornamento.
L’art. 37 D.Lgs. 81/2008 ha altresì previsto al comma 6 che la formazione dei lavoratori debba essere periodicamente ripetuta “in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti per le ipotesi di trasferimento o cambio mansioni e di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, si ritiene che dovrà essere previsto espressamente nella procedura relativa alla formazione dei lavoratori la necessità di provvedere a tale aggiornamento. Non essendo espressamente individuati i casi in cui si dovrà procedere, si ritiene che la necessità di aggiornamento della formazione debba essere oggetto di specifica trattazione annuale in sede di riunione periodica.
Per un esempio di programma di formazione ed informazione si veda allegato (A. II) estratto da “Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) - Guida operativa - Ottobre 2003”.
In seguito alle decisioni prese nell’ambito della riunione di cui sopra si dovrà procedere ad una comunicazione ai lavoratori. Tale comunicazione dovrà contenere:
• gli obiettivi dell’iniziativa
• individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori che andranno a costituire il gruppo classe
• per ogni gruppo di lavoratori si dovrà indicare l’argomento della formazione affrontata
• i tempi, gli orari e la sede di svolgimento
• i docenti
• modalità di verifica dell’apprendimento
• obbligo di partecipazione
SI ritiene che l’aggiornamento di cui al presente punto debba garantire non solo l’adeguamento delle conoscenze relative al Sapere e al Saper Fare, bensì l’acquisizione nel tempo di un livello di consapevolezza maggiore rispetto al ruolo attivo che il lavoratore assume nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, individuabile con il termine Saper Essere.
Verifica finale:
Si ritiene che ogniqualvolta si proceda alla formazione o aggiornamento dei lavoratori, debba essere altresì garantita una verifica della effettiva comprensione dei contenuti essenziali. Pertanto In fase di organizzazione del corso si dovrà prevedere di dedicare lo spazio necessario alla verifica dell’apprendimento individuale, anche tramite la selezione degli strumenti più efficaci allo scopo. Allo scopo dovrà distinguersi tra la verifica dell’apprendimento del Sapere, del Saper Fare, del Saper Essere.
A mero titolo esemplificativo, si segnalano quali strumenti utilizzabili a tale scopo:
Per la verifica del Sapere:
□ nel caso si preveda una lezione frontale o con più lavoratori: la somministrazione di un questionario che sarà corretto in aula o roll-playng
□ compilazione di check list
□ questionario per la percezione dei rischi
□ colloquio individuale
□ ecc. ….
Tale verifica potrà essere effettuata direttamente dall'incaricato alla formazione ma potrà altresì essere integrata da una verifica preliminare all’inserimento in reparto da parte del preposto competente.
Per la verifica del Saper Fare:
In generale con la verifica dei saper fare si dovrà valutare la capacità di lavorare in sicurezza, nel rispetto delle procedure aziendali. Ciò potrà avvenire da parte del preposto in reparto nei casi in cui non sia lo stesso soggetto incaricato dell’addestramento (es. l’addestramento potrebbe essere effettuato dal capomacchina e la verifica potrebbe essere di competenza del caporeparto) e negli altri casi dal RSPP, mediante compilazione di apposite check-list sul rispetto delle procedure operative.
Per la verifica del Saper Essere:
Per tale livello di conoscenza non sembra necessario procedere ad una verifica nominativa e individuale del sapere. La maggior sensibilità dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe infatti emergere da taluni indici indiretti quali: la diminuzione degli infortuni, l’incremento dei report di infortuni mancati, l’aumento delle segnalazioni dei lavoratori sui miglioramenti da apportare in materia di sicurezza, ecc...
Documentazione/registrazione dell’avvenuta formazione
Ai fini di documentare l’adempimento degli obblighi normativi inerenti l’informazione/formazione dei lavoratori ai sensi e per gli effetti della normativa concernente la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è di estrema importanza procedere alla registrazione delle attività formative realizzate a favore dei lavoratori sia all’atto dell’assunzione, sia in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, sia in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia in fase di aggiornamento.
Onde raggiungere tale obiettivo si propone, per esempio, di:
1. conservare copia della progettazione dei diversi momenti formativi organizzati dall'azienda e della documentazione distribuita;
2. registrare le presenze dei lavoratori partecipanti alle diverse sessioni formative, mediante conservazione del foglio presenze con relativa firma del discente (es. mediante registro d’aula);
3. conservare i questionari compilati dai lavoratori con relativa correzione. Laddove la verifica finale sia avvenuta per taluni aspetti di natura pratica mediante strumenti differenti (es. esercitazioni o discussioni d’aula), documentare lo svolgimento di tale fase attraverso compilazione del registro d’aula ad opera del docente.
4. Istituire appositi report da compilarsi a cura dei preposti, ecc..
Onde raggiungere l’obiettivo di cui sopra, si indica quale valido strumento di registrazione delle attività informative/formative quivi esemplificate e di ogni ulteriore fase formativa o di addestramento prevista per legge o programmata dall’azienda al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l’istituzione di un libretto formativo del lavoratore da aggiornarsi a cura dell’area competente alla promozione di tale attività, con controfirma del lavoratore. In tal modo, in attesa dell’implementazione del libretto formativo del cittadino e della conseguente operatività dell’obbligo di istituzione ed aggiornamento del medesimo da parte del datore di lavoro, il patrimonio formativo acquisito nella singola azienda accompagnerebbe quest’ultimo durante tutta la vita lavorativa dello stesso, contribuendo con ciò anche a documentare il grado di professionalità raggiunto dal lavoratore nel suo percorso lavorativo, si veda allegato (A. III)
La formazione dei lavoratori immigrati
Gli adempimenti formativi riguardanti i lavoratori ExtraUE, previsti dal vigente quadro normativo riferito alla salute e sicurezza del lavoro, in alcuni casi possono rappresentare non solo l’esecuzione di specifici obblighi legislativi, ma un’occasione di accrescimento del livello di integrazione tra le risorse umane di provenienza italiana e straniera in forza presso la medesima sede. E’ pertanto da ritenersi utile che, in circostanze ritenute particolarmente critiche dalle direzioni aziendali interessate, siano adottate modalità di interlocuzione, nello svolgimento dei percorsi formativi, che non prescindano dalla considerazione delle diversità linguistiche e culturali, attivando all'occorrenza interventi finalizzati a risolvere le problematicità relazionali rilevate, fermi restando tutti i diritti ed obblighi, legislativi e contrattuali, attinenti i rapporti di lavoro rivolti ad entrambi i soggetti (datori-prestatori di lavoro) coinvolti dal processo formativo.

Allegato I

esempio 03/pgss02
SCHEDA PER INFORMAZIONE/MANSIONE DEI LAVORATORI

 

REPARTO ______________________________________________________________________________________________________________________

Postazione di lavoro _______________________________________________________________________________________________________________
Macchinari, attrezzature utilizzate _____________________________________________________________________________________________________

Attività

Rischi generali

Rischi specifici

DPI in uso

Visite mediche previste

Es: Saldatore

Rispetto all'ambiente di lavoro - MICROCLIMA

Rispetto alla mansione - FUMI DI SALDATURA

Maschere, scarpe, ecc.

Spirometria, sangue, ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITà DI FORMAZIONE PREVISTE: _____________________________________________________________________
(es. affiancamento al capo reparto per X ore)

NORME COMPORTAMENTALI: _____________________________________________________________________________
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE DALL'AZIENDA _________________________________________

Il lavoratore ha preso visione e ha ricevuto copia dalla presente scheda e si impegna ad adottare le misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda, ad utilizzare i DPI previsti, ad adottare le misure comportamentali indicate.
Contestualmente gli sono stati forniti i nominativi del responsabile del servizio d prevenzione e protezione, dal medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
FIRMA PREPOSTO/DATORE DI LAVORO/RSPP: ___________________________________________
FIRMA LAVORATORE: ___________________________________________________

DATA: _________________________________________


Allegato II
 

esempio 04/pgss02
PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

 

NOMINATIVO

MANSIONE

MOTIVAZIONE ATTIVITà

DURATA

SEDE

PERIODO

ARGOMENTO

ATTIVITà EFFETTUATA

VALUTAZIONE EFFICACIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Allegato III
Il libretto della formazione alla salute, sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro
Ragionare sulle modalità di informazione e formazione con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, significa innanzitutto riconoscere che i processi di comunicazione e di apprendimento sono processi complessi e come tali richiedono l'approntamento di opportuni percorsi ed adeguate metodologie didattiche. Ciò è tanto più vero quanto più ci addentriamo nel campo dei cosiddetti lavori atipici.
Si può parlare di informazione come di un processo di acquisizione da parte dei prestatori d'opera di contenuti e di notizie specifiche e di formazione come di un processo in grado di attivare motivazioni tali da incidere sui comportamenti organizzativi degli stessi prestatori d’opera.
È quindi opportuno che nel predisporre gli interventi informativi e formativi vi sia chiarezza nella determinazione degli obiettivi e della qualità dei messaggi proposti.

Indice
1. Dati del lavoratore
2. Esperienze lavorative
3. Esperienze formative

1. Dati del lavoratore
Cognome __________________
Nome _____________________
Nato a __________________
Il __________________
Residente a __________________
Titolo di studio __________________
Lingue parlate
(specificare Lingua : Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e Livello di conoscenza : Base - Medio - Avanzato)
______________________________________________________
Lingue comprese
(specificare Lingua : Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e Livello di comprensione : Base - Medio - Avanzato)
______________________________________________________
Conoscenze informatiche
(specificare Programmi : Word, Excel, Posta elettronica, Internet e Livello di conoscenza Base - Medio - Avanzato)



Data di prima stesura __________________
A cura di __________________
Letto Confermato Sottoscritto: il lavoratore
____________________________________

2. Esperienze lavorative
(compilare 1 scheda per ogni esperienza lavorativa svolta, ivi compresi cambi mansione all'interno della stessa azienda)
 

DITTA -
DENOMINAZIONE - INDIRIZZO

 

SETTORE E/O COMPARTO

 

PERIODO DI IMPIEGO

 

ATTIVITÀ’ SVOLTA DAL LAVORATORE

 

ALTRO

 

Data _______________ a cura di ___________________
Letto Confermato Sottoscritto: il lavoratore
______________________________________________

3. Esperienze formative
(compilare 1 scheda per ogni Corso/Attività formativa svolta)
 

TITOLO - DENOMINAZIONE DEL CORSO FREQUENTATO

 

DURATA (in ore)

 

ENTE FORMATORE
(Ditte, Scuole Formazione, Altri Enti specificare)

 

MODALITÀ DIDATTICHE UTILIZZATE
(per es. Lezione frontale, comunicazioni orali, comunicazione dialogica, favorì di gruppo, brain storming, simulazione di casi, ...)

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
(Lucidi, opuscoli,video,...)

 

MATERIALE DISTRIBUITO - CONSEGNATO
(Opuscoli - Libri - Procedure - etc. specificare)

 

ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO IN REPARTO

 

ATTESTATO (SI - NO)
(da allegare in caso di risposta : SI) e valutazione conclusiva dell’apprendimento conseguito

 

 Data _______________ a cura di ___________________
Letto Confermato Sottoscritto: il lavoratore
______________________________________________