Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Circolare 7 marzo 1991, n. 46
Determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti - Ex artt. 74 e 81 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

 

Con decreto ministeriale del 13 luglio 1990, n. 449, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1991, questo Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dagli articoli 74 e 81 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, sentito l'E.N.E.A. e le associazioni professionali interessate, ha disciplinato le modalità di tenuta della documentazione relativa rispettivamente alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ed ha approvato i modelli della documentazione stessa.
Il provvedimento è stato elaborato sulla scorta del rilievo che l'impiego sempre più esteso, sia in campo industriale sia in campo sanitario di sorgenti radioattive, ha comportato un notevole incremento nel numero dei lavoratori esposti al rischio connesso all'impiego di tali sorgenti.
Inoltre sono state rilevate dagli organi di vigilanza, in sede ispettiva, difformità e carenze in ordine alla tenuta della documentazione prescritta dal D.P.R. n. 185/1964, che disciplina la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
In relazione a quanto sopra questo Ministero, ritenendo di non poter ulteriormente differire l'esercizio della facoltà prevista dagli artt. 74 e 81 del citato D.P.R. n. 185, ha predisposto un decreto ministeriale di disciplina delle modalità di tenuta della documentazione prescritta per la sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Scopo del provvedimento in argomento è quello di formare dei protocolli minimali di riferimento, ai professionisti incaricati della sorveglianza fisica e medica, della radioprotezione e di rendere più agevole la vigilanza da parte degli organi competenti, con conseguente maggiore garanzia di efficace ed omogenea tutela dei lavoratori interessati.
Il campo di applicazione della disciplina in esame è quello determinato dall'art. 59 del D.P.R. n. 185/1964 e comprende tutte le attività che comunque espongono al rischio da radiazioni ionizzanti, alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri enti pubblici, da Istituti di istruzione e da laboratori di ricerca, con la sola eccezione delle lavorazioni indicate all'art. 15 dello stesso D.P.R., per le quali vigono norme particolari (norme di polizia mineraria).
La decorrenza del provvedimento è stata fissata a 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, allo scopo di lasciare un congruo margine di tempo per l'adeguamento alle nuove modalità di tenuta della documentazione di che trattasi.
Com'è noto i documenti prescritti dalla normativa vigente in materia di radioprotezione sono il registro, i verbali dei provvedimenti adottati e le schede personali dosimetriche, per quanto concerne la sorveglianza fisica, ed il documento sanitario personale relativamente alla sorveglianza medica.
I provvedimenti in questione contengono analoghe disposizioni in ordine alle modalità di compilazione dei documenti sopramenzionati (uso di inchiostro o altra materia indelebile - assenza di spazi bianchi - ecc.) nonchè di vidimazione da parte del competente Ispettorato del lavoro, intese a garantire nel tempo l'inalterabilità delle registrazioni e la loro autenticità. Inoltre, per quanto concerne i documenti relativi al singolo lavoratore (scheda dosimetrica e documento sanitario) è stato sancito l'obbligo di conformità ai modelli allegati ai provvedimenti stessi, al fine di assicurare l'uniformità su tutto il territorio nazionale. Laddove peraltro si riscontrassero finalità o esigenze particolari può essere autorizzata l'adozione di modelli diversi contenenti comunque tutti i dati e le notizie indicati in quelli prescritti.
La riproduzione a stampa dei modelli è libera; si raccomanda peraltro l'uso del formato U.N.I.
Per quanto concerne la conservazione della documentazione relativa sia alla sorveglianza fisica, sia a quella medica, fermo restando che la sede di regola deve essere quella del luogo di lavoro, è consentita tuttavia la possibilità di conservarla presso la sede legale del datore di lavoro, ovvero presso l'esperto qualificato o il medico autorizzato, a seconda del tipo di documentazione, o eventualmente presso l'Istituto autorizzato, ex art. 83 del D.P.R. n. 185/1964.
Relativamente alla documentazione concernente la sorveglianza fisica, peraltro, la sede di conservazione diversa da quella del luogo di lavoro - che comunque dovrebbe preferibilmente rimanere unica - deve costituire un'eventualità eccezionale, limitata cioè ai casi in cui non si possa altrimenti garantire una sicura conservazione della documentazione stessa, ed è soggetta ad essere rideterminata dal Ministero del lavoro, in caso di constatata difficoltà nell'esercizio della vigilanza. Diversamente si è proceduto per la conservazione del documento sanitario personale, in quanto il regolare svolgimento della sorveglianza medica può comunque essere verificato, in sede ispettiva, tramite le comunicazioni scritte del medico autorizzato al datore di lavoro relative al giudizio di idoneità formulata a conclusione di ogni singolo controllo medico; di conseguenza un esame di merito del documento stesso può, ove necessario, essere effettuato anche successivamente senza influire sull'efficacia dell'ispezione.
In ogni caso, onde consentire il puntuale esercizio dell'attività di vigilanza, è stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare preventivamente e per iscritto la diversa sede di conservazione dei documenti all'Ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione si trova la sede di lavoro (anche nei casi di attività a carattere temporaneo) nonché all'E.N.E.A.-DISP, limitatamente alle attività che rientrano nell'ambito di competenza degli ispettori dell'ente (ex art. 13 del D.P.R. n. 185/1964).
È stato disposto inoltre che per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza medica o a sorveglianza dosimetrica presso un determinato datore di lavoro debba essere istituito rispettivamente un solo documento sanitario e/o una sola scheda dosimetrica. Soltanto a loro completo esaurimento - o per altri comprovati motivi di forza maggiore (deterioramento, smarrimento) - gli stessi possono essere sostituiti. La loro vidimazione da parte dell'Ispettorato del lavoro è comunque subordinata alla dichiarazione, nello spazio all'uopo riservato del motivo della sostituzione.
Nei nuovi documenti, qualora gli stessi non siano integrativi dei precedenti, devono essere riportati, per quanto possibile, tutti i dati e le notizie precedenti desumibili dall'altra documentazione.
È stato fissato un termine di 180 giorni per la consegna all'Ispettorato medico centrale del lavoro delle schede dosimetriche e dei documenti sanitari dei lavoratori, nei casi previsti dal terzo comma rispettivamente dell'art. 74 (cessazione dell'impresa) e dell'art. 81 (cessazione dell'impresa o risoluzione del rapporto di lavoro) del più volte citato D.P.R. n. 185. Nell'accezione di cessazione dell'impresa è stata altresì considerata anche quella del reparto con esposizione a radiazioni ionizzanti di lavoratori professionalmente e occasionalmente esposti con conseguente decadenza dell'obbligo della sorveglianza fisica o fisica e medica nell'impresa stessa, in quanto compresa nella più ampia fattispecie di cessazione d'impresa.
Il datore di lavoro, al momento della istituzione della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica, deve richiedere al precedente datore di lavoro le valutazioni dei dati dosimetrici relativi alle esposizioni lavorative pregresse. In caso di assoluta, documentata in possibilità di acquisizione di tali dati, può farne richiesta all'Ispettorato medico centrale del lavoro, ove fossero stati consegnati ai sensi degli artt. 74 e 81 del citato D.P.R. n. 185.
Gli Ispettorati provinciali del lavoro devono comunicare all'Ispettorato medico centrale le inadempienze degli esperti qualificati e dei medici autorizzati riscontrate durante le azioni di vigilanza, con gli eventuali relativi provvedimenti adottati, ai fini del loro inserimento nel relativo fascicolo personale che, com'è noto, viene preso in visione dalle commissioni per la iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati in sede di esame della domanda di rinnovo dell'iscrizione alla scadenza del quinquennio.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti su specifici punti del provvedimento.

Documentazione relativa alla sorveglianza fisica
1) Registro
L'art. 3 del decreto stabilisce che nel registro prescritto dall'art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 185/1964, debbano essere contenute, oltre le valutazioni espressamente indicate dalla normativa, anche altre annotazioni relative agli ambienti di lavoro, alle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al personale esposto ed ai criteri, modalità e periodicità, relativi ai controlli di competenza dell'esperto qualificato; in altri termini, tutti i dati necessari per una corretta impostazione della sorveglianza fisica della radioprotezione e quelle informazioni concernenti gli aspetti essenziali della sua pratica attuazione, che consentano una correlazione immediata tra i dati oggettivi e le valutazioni prescritte e conseguentemente un più efficace ed approfondito controllo. Per quanto riguarda le singole annotazioni si forniscono le seguenti precisazioni.
Le indicazioni di cui al punto a) del citato art. 3 riguardano la individuazione dei luoghi e/o ambienti di lavoro, nei quali deve essere esercitata la sorveglianza fisica della radioprotezione. Esistono tuttavia alcune attività caratterizzate dalla mancanza di una sede stabile di lavoro, la quale è invece temporanea e di volta in volta diversa, come, ad esempio, nel caso di aziende che eseguono controlli non distruttivi (radiografie e/o gammagrafie) per conto terzi o che eseguono prospezioni geofisiche con impiego di apparecchi mobili contenenti sorgenti di radiazioni ionizzanti; in tali casi le annotazioni vanno riportate di volta in volta, in relazione all'attività svolta in ogni singola località. Peraltro, qualora questo tipo di attività sia di lunga durata ed interessi una zona estesa, anche se si svolga in posti di volta in volta diversi, si ritiene che, almeno nell'ambito provinciale, possa essere sufficiente una unica annotazione.
Le informazioni relative alle caratteristiche delle singole sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui ai successivi punti b) e c) dell'art. 3 devono comprendere almeno i seguenti dati:
a) per le sostanze radioattive e/o gli apparecchi contenenti sostanze radioattive: tipo di sorgente (sigillata o non sigillata), natura del radionuclide e attività. Per motivi di semplificazione, è stata consentita la possibilità di omettere l'elencazione delle singole sorgenti non sigillate ed annotare soltanto l'attività massima dei radionuclidi, distinti per gruppo di radiotossicità; peraltro, tale facoltà deve intendersi riferita ai soli casi di detenzione e/o impiego di un numero elevato di sorgenti, costituite da radionuclidi appartenenti a differenti gruppi di radiotossicità;
b) per gli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti: marca e modello, tipo di emissione (panoramica/direzionale), tensione e corrente massima applicata al tubo ed estremi di identificazione (o matricola) del tubo.
E' prevista inoltre la possibilità di omettere la registrazione delle valutazioni delle dosi assorbite dai singoli lavoratori, qualora il rischio a cui risultino esposti sia limitato alla sola irradiazione esterna da radiazioni elettromagnetiche, evenienza alquanto frequente. Tali registrazioni, infatti, essendo già riportate nella scheda dosimetrica personale, risulterebbero mere duplicazioni, oltretutto onerose. L'obbligo della singola registrazione è limitato pertanto ai soli casi in cui si rende necessario uno specifico accertamento da parte dell'esperto qualificato, mentre negli altri casi è consentita la semplice annotazione del regolare svolgimento delle procedure esecutive della sorveglianza dosimetrica (sostituzione dei dosimetri, ricezione dei tabulati dosimetrici, ecc.) e l'avvenuta esecuzione di una valutazione di carattere generale dei dati dosimetrici.
Sempre al fine di snellire al massimo, ove possibile, le registrazioni, è stata prevista, per alcuni impianti e/o attività soggette ad autorizzazione, la possibilità di limitare le annotazioni di cui ai punti a), b) e c) del citato art. 3, alle sole indicazioni degli estremi di identificazione della documentazione tecnica allegata alle istanze di autorizzazione e dei provvedimenti autorizzativi rilasciati.

2) Verbali
In base all'art. 5, comma 1° del decreto, i verbali dei provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 74, 1° comma, lett. b) del D.P.R. n. 185/1964, devono essere compilati ogni volta che l'esperto qualificato, in sede di sopralluogo sul posto di lavoro, ritenga necessaria l'adozione o il perfezionamento di provvedimenti radioprotezionistici. Resta quindi escluso l'obbligo di redigere i verbali, nei casi in cui, a conclusione dell'intervento dell'esperto qualificato, nell'esecuzione di controlli o valutazioni di sua competenza, non si dia luogo alla emanazione dei suddetti provvedimenti; ciò in considerazione del fatto che gli esiti di detti controlli e valutazioni sono comunque annotati nel registro più sopra menzionato.
Si è ritenuto necessario (art. 5 comma 2) prevedere esplicitamente l'obbligo di trasmissione al datore di lavoro di copia dei verbali di che trattasi, anche nell'interesse dello stesso esperto qualificato, quale soggetto privato investito di una pubblica funzione. Tuttavia, considerato che la necessità di un provvedimento radioprotezionistico può derivare a volte da una elaborazione più o meno complessa di dati e misure, si ritiene che il relativo verbale - compatibilmente con l'urgenza dei provvedimenti da adottare - possa essere trasmesso al datore di lavoro anche successivamente all'intervento, ma comunque, non oltre 30 giorni dall'intervento stesso.

3) Schede dosimetriche personali
Relativamente alle schede, il provvedimento ne prevede due tipi: l'uno utilizzabile in qualsiasi situazione di rischio, l'altro, semplificato, utilizzabile soltanto per i lavoratori esposti esclusivamente al rischio da irradiazione esterna derivante da radiazioni elettromagnetiche.
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 6 giugno 1968 relative alle dosi massime ammissibili, è prevista la registrazione nella scheda dosimetrica personale, delle dosi accumulate in precedenti esposizioni lavorative, sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. A tale scopo, fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere all'acquisizione dei relativi dati dosimetrici presso i precedenti datori di lavoro (i quali a loro volta hanno l'obbligo di fornirli) ovvero dal lavoratore stesso, in caso di lavoro autonomo. L'esperto qualificato, della cui collaborazione il datore di lavoro si avvarrà, sia per l'acquisizione dei dati suddetti, sia anche per valutarne l'autenticità, risponde della esatta registrazione delle dosi accumulate desunte dalla documentazione in possesso. L'eventuale impossibilità di ottenere i pregressi dati dosimetrici del lavoratore deve essere comunicata, per gli interventi del caso, al competente Ispettorato del lavoro. Comunque, in considerazione della difficoltà di reperimento dei dati suddetti, è stato concesso un congruo periodo di tempo, entro il quale adempiere all'obbligo della registrazione (un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento).
Si ritiene utile rammentare che, sempre al fine di evitare il superamento dei limiti di dosi fissate dal D.M. 6 giugno 1968 già citato, qualora un lavoratore professionalmente od occasionalmente esposto sia contemporaneamente dipendente da più datori di lavoro (ognuno dei quali ha l'obbligo di provvedere alla sorveglianza dosimetrica e quindi all'istituzione di una scheda personale) si rende necessaria una reciproca informazione tra datori di lavoro, circa le dosi assorbite dal lavoratore stesso. Analoghe considerazioni valgono ovviamente per le esposizioni plurime dei lavoratori autonomi, connessi ad attività svolte contemporaneamente presso datori di lavoro diversi.
Infine, avuto riguardo alle esigenze amministrative ed organizzative delle imprese, è consentita, previa autorizzazione ministeriale ed a determinate condizioni, sia l'adozione di schede diverse dai modelli approvati, sia la memorizzazione dei dati mediante sistemi di elaborazione automatica.
È stato previsto poi all'art. 8, ai fini di un più sollecito "iter" amministrativo, che l'esperto qualificato trasmetta direttamente al medico autorizzato i dati dosimetrici relativi a ciascun lavoratore professionalmente esposto, sempre ovviamente sotto la responsabilità del datore di lavoro, il quale pertanto ne determinerà le modalità di trasmissione.
In caso di cessazione dall'incarico dell'esperto qualificato, questi dovrà consegnare tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica possibilmente all'esperto qualificato subentrante, ovvero al datore di lavoro, che ne rilasceranno ricevuta.

4) Norme transitorie
La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione istituita antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento conserva la sua validità, semprechè conforme a quanto previsto dalla legge, con riferimento alle annotazioni in essa effettuate, le quali pertanto costituiscono parte integrante della nuova documentazione. Rimane ovviamente l'obbligo di procedere alla registrazione di quelle informazioni innovative prescritte dal provvedimento in questione.

Documentazione relativa alla sorveglianza medica
All'art. 11 è stato espressamente previsto l'obbligo per il medico autorizzato, di comunicare al datore di lavoro, di volta in volta e per iscritto, il giudizio sulla idoneità del lavoratore formulato a conclusione di ciascuna visita a cui il lavoratore stesso viene sottoposto. Tale obbligo consente al datore di lavoro ed all'organo di vigilanza di verificare la regolare esecuzione delle prescritte visite mediche e nel contempo costituisce prova per il medico autorizzato dell'avvenuto espletamento dell'incarico.
Quale norma transitoria, resta confermata la validità dei documenti personali sanitari istituiti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, indipendentemente dalla loro forma, purché il loro contenuto corrisponda a quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 185/1964. In caso contrario si dovrà provvedere, in occasione della prima visita medica periodica successiva all'entrata in vigore del provvedimento, alla registrazione del nuovo documento sanitario delle informazioni mancanti in quello precedente.
La regolarizzazione dovrà in particolare concernere:
- le informazioni più significative, sotto il profilo radioprotezionistico, relative al rapporto di lavoro in essere all'atto della visita, a partire dalla sua instaurazione (ad es. le mansioni svolte, i rischi connessi, le dosi assorbite, ecc.);
- le informazioni relative ad eventuali precedenti esposizioni lavorative, sia da lavoro dipendente (presso datori di lavoro diversi da quello alle cui dipendenze si trova il lavoratore all'atto della visita), sia da lavoro autonomo, con particolare riferimento alle dosi accumulate, che dovranno essere registrate nell'apposito quadro.
In considerazione della difficoltà di reperimento dei relativi dati, per la compilazione del quadro suddetto, è stato concesso un maggiore periodo di tempo (un anno dall'entrata in vigore del provvedimento), analogo a quello previsto per il completamento della scheda dosimetrica.