Tipologia: Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 21 dicembre 2016
Parti: Confimi Industria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: PMI
Fonte: filcacisl.it

Sommario:


Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Addì 21 dicembre 2016, tra Confimi Industria e Cgil, Cisl, Uil
Preso atto dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro", proceduto alla traduzione (All. A), al recepimento e all’attuazione, ribadiscono che:
o Ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
o È, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
o I comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
o Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Pertanto le Parti
o Daranno un'ampia diffusione all'accordo, in particolare presso i propri associati, lavoratrici e lavoratori;
o Promuoveranno l’adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo (All. B) all’interno delle unità produttive, riferita alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o violenza) o la stipula di protocolli aziendali sul tema;
o Promuoveranno iniziative di informazione e formazione all’interno delle aziende e delle strutture sindacali e legali, verificando la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione;
o Promuoveranno l'individuazione sul territorio delle procedure di gestione più adeguate che colgano lo spirito dell’Accordo;
o Avvieranno un’azione di monitoraggio del fenomeno, sulla base della quale valutare eventuali interventi sulle Istituzioni a favore delle strutture destinate a contrastare i fenomeni oggetto del presente Accordo.
Al fine di gestire le suddette situazioni, come sopra specificato, le Parti individueranno le strutture più adeguate pubbliche e private, senza scopo di lucro, esistenti nel territorio, più adatte ai fine di assicurare una assistenza, sia dal punto di vista psicologica che dal punto v di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo.

All. B
Dichiarazione “ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007
L’azienda …… ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’Accordo del 21 dicembre 2016.

Firma del datore di lavoro
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