Tipologia: CIA
Data firma: 20 febbraio 1990
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1991
Parti: Canon Italia e Consiglio d’Azienda
Settori: Commercio, Canon Italia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Mensa, Orario, Trattamento di malattia
Art. 3 - Assicurazioni, Sicurezza e Ambiente di Lavoro
Art. 4 - Permessi retribuiti
Art. 5 - Trattamenti Economici
  a) Indennità di Trasferta
b) Manifestazioni Commerciali e Fieristiche
c) Rimborsi chilometrici
d) Aumento di stipendio
e) Premio di produttività
Decorrenza e durata del presente Contratto

Contratto Integrativo Aziendale

Tra Canon Italia spa […] e il Consiglio d’Azienda dalla Canon Italia spa […], in data 20 febbraio 1990 si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale, che integra i precedenti contratti Integrativi Aziendali (11.02.78 e 27.04.81), nonché gli accordi complementari ad essi (10.02.84 ecc.)

Art. 1 - Diritti di informazione
In relazione agli articoli dei precedenti Contratti Integrativi Aziendali del 11.02.1978 e del 27.04.1981, fermo restando il contenuto di detti articoli e a completamento dei suddetti si aggiunge quanto segue:
a) La Canon si impegna altresì ad informare tempestivamente il Consiglio di Azienda e tutti dipendenti (tramite avvisi affissi nelle bacheche di tutte le sedi) sulle ricerche di personale e su ogni variazione di organico su tutto il territorio nazionale (nuove assunzioni, dimissioni e/o licenziamenti e spostamenti di mansioni).
b) L’azienda si impegna inoltre a consegnare al consiglio d’azienda semestralmente una documentazione riguardante la composizione degli organici suddivisi per sede, sesso, età, anzianità di servizio, totale numerico per categorie e tipo di contratto di lavoro.

Art. 2 - Mensa, Orario, Trattamento di malattia
a) Mensa
La Canon riconosce il valore sociale del servizio mensa e si impegna a valutare assieme al Consiglio di Azienda, per ogni singola sede, l’opportunità di istituire un servizio interno o di stipulare una convenzione con uno o più punti di ristoro o aziende che gestiscono i servizi sostitutivi (buoni pasto). […]
b) Orario di Lavoro
Fermo restando gli orari attualmente in vigore si concorda, per la sede di Milano, di spostare l’intervallo meridiano della durata di un’ora dalle attuali 12:30-13:30 alle 12:15-13:15 per motivi tecnico-pratici vista la grande affluenza nei vicini luoghi di ristorazione. Si concorda inoltre, sempre per la sede di Milano, di estendere l’orario flessibile attualmente in vigore dalle 8:30-9:00/l7:30-18:00 alle 8:15-9:00/17:15-18:00. Si ribadisce anche in linea generale che, qualora, per diverse necessita, debbano essere fatte delle variazioni di orario, queste dovranno essere effettuate previo accordo con il Consiglio di Azienda.
Si concorda altresì, per le sedi che non hanno un orario flessibile, una tolleranza sull’orario di lavoro giornaliero, con recupero da effettuarsi nell’arco della giornata stessa, per un massimo di un’ora mensile.
c) Trattamento di malattia […]

Art. 3 - Assicurazioni, Sicurezza e Ambiente di Lavoro
A completamento dei relativi punti dei precedenti CIA si aggiunge quanto segue:
a) Visto che, con l’introduzione delle nuove tecnologie, vi è un sempre più crescente utilizzo dei Personal Computer o dei videoterminali si richiede il rispetto delle relative normative in materia di sicurezza e prevenzione che prevedono un intervallo di un quarto d’ora ogni due ore ed un tempo massimo di 4 ore totali per le gestanti, l’applicazione sui monitor degli appositi filtri antiriflesso. Si concorda, inoltre, di posizionare opportunamente i posti di lavoro tenendo conto della collocazione delle finestre e dall’impianto di illuminazione esistente.
b) Si richiede ove sarà disponibile un locale di adeguate dimensioni e attrezzature per coloro che intendono trascorrere l’intervallo meridiano consumando il pasto all’interno dell’azienda.

Art. 4 - Permessi retribuiti
In relazione al trattamento tuttora in atto si precisa quanto segue:
a) Per quanto riguarda le visite e le terapie mediche esse dovranno essere precedute da una richiesta di permesso retribuito approvato dal responsabile dell’ufficio/settore e convalidate tramite un certificato rilasciato dal medico o ente presso i quali è stata effettuata la visita o terapia.
b) Si concorda che nei casi di malessere o indisposizione che comportino l’assenza del dipendente per un periodo massimo di un giorno non è necessaria la presentazione del certificato medico.
[…]