Categoria: 1970
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Tipologia: CCNL
Data firma: 31 luglio 1970
Validità: 01.07.1970 - 30.06.1973
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl-Silca, Uidatca-Uil e Fisnalcta-Cisnal
Settori: Commercio
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.
Art. 2.
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3.
Capo 1 Personale con mansioni impiegatizie
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Capo II Personale con mansioni non impiegatizie
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titolo III Assunzione
Art. 11.
Art. 12.
Titolo IV Periodo di prova

Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Titolo V Apprendistato
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Titolo IX Ferie
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Titolo X Assenze e congedi
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi
Art. 55.
Art. 56.
Titolo XII Missioni e trasferimenti
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 74.
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 75.
Titolo XVII Anzianità convenzionale
Art. 76.
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 80.
Titolo XX Trattamento economico
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
  Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
Titolo XXI Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 90.
Art. 91.
Art. 92.
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
Art. 97.
Art. 98.
b) Preavviso
Art. 99.
Art. 100.
c) Indennità di anzianità
Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
Art. 105.
d) Dimissioni
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108.
Art. 109.
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 110.
Art. 111.
Art. 112.
Art. 113.
Art. 114.
Art. 115.
Art. 116.
Art. 117.
Titolo XXIV Cauzioni
Art. 118.
Art. 119.
Art. 120.
Titolo XXV Calo merci e inventari
Art. 121.
Art. 122.
Titolo XXVI Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 123.
Titolo XXVII Divise e attrezzi
Art. 124.
Titolo XXVIII Commissioni interne
a) Norme generali

Art. 125.
Art. 126.
Art. 127.
Art. 128.
Art. 129.
Art. 130.
b) Regolamento delle elezioni
Art. 131.
Art. 132.
Art. 133.
Art. 134.
Art. 135.
Art. 136.
Art. 137.
Art. 138.
Art. 139.
Titolo XXIX Diritti sindacali
Art. 140.
Art. 141.
Art. 142.
Art. 143.
Art. 144.
Art. 145.
Titolo XXX Conciliazione delle controversie
a) Controversie individuali

Art. 146.
Art. 147.
Art. 148.
Art. 149.
Art. 150.
b) Controversie collettive
Art. 151.
c) Funzionamento delle Commissioni
Art. 152.
Art. 153.
Titolo XXXI Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 154.
Art. 155.
Titolo XXXII Disposizioni particolari per la «Grande distribuzione».
Art. 156.
Art. 157.
Art. 158.
Art. 159.
Art. 160.
Art. 161.
Titolo XXXIII Contratti e accordi integrativi provinciali
Art. 162.
Titolo XXXIV Decorrenza e durata del contratto
Art. 163.
Allegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziendale commerciali

Addì 31 luglio 1970 presso il Ministero del Lavoro, […], tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo […], da una parte e dall’altra parte: la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa e Servizi (Filcams) […], il Sindacato Italiano Lavoratori del Commercio della Filcams […] con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […], unitamente al Sindacato Italiano Lavoratori Commercio e Affini (Silca) ad essa affiliata, […], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Turistiche Commerciali ed Affini (Uidatca) […] con l’intervento […] della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, composto da XXXIV titoli e 163 articoli, letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Addì 31 luglio 1970 presso il Ministero del Lavoro, […], tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo […], da una parte e dall’altra parte: la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, Turismo ed Affini (Fisnalcta) […], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, composto da XXXIV titoli e 163 articoli, letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende commerciali appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati e il relativo personale dipendente d’ambo i sessi:
a) Alimentazione:
commercio all’ingrosso di generi alimentari; supermercati alimentari;
commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e paste alimentari annesse ni forni; salumerie, salsamenterie e pizzicherie; importatori e torrefattoli di caffè;
commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni);
commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate; macellerie, norcinerie, tripperie; spacci di carne fresca e congelata;
commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; rivendite di pollame e selvaggina;
Commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza di P.S.) e derivati;
commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari e loro derivati, ad eccezione dei lavoratori stagionali dipendenti da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
commercio all’ingrosso. e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi).
b) Fiori, piante e affini:
commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere.
c) Merci d’uso e prodotti industriali:
grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini, busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio: ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini;
lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.); pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende istallatrici di impianti;
giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste; biblioteche circolanti;
francobolli per collezioni;
mobili; mobili e macchine per ufficio;
macchine per cucire;
ferro, metalli, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc. ) ;
automobili (commissionari e concessionari di vendita anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributore automatico;
carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
imprese di riscaldamento;
laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione; tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici; aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimicofarmaceutici;
legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.; rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero:
mediatori pubblici e privati; commissionari; agenti e rappresentanti di commercio;
agenzie e case di pubblicità e affissioni;
istituti di informazioni commerciali;
società fiduciarie di revisione e organizzazione;
agenzie di affari;
imprese portuali di controllo;
stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
compagnie di importazione e di esportazione e case per il commercio d’oltremare (importazione ed esportazione di merci promiscue);
centri meccanografici per conto terzi.

Titolo III Assunzione
Art. 12.

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
g) libretto di «idoneità sanitaria» per il personale da adibirsi alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff. n. 139 del 4 giugno 1962);
[…]

Titolo V Apprendistato
Art. 16.

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso:
1) per tutte le qualifiche e mansioni impiegatizie comprese nella categoria C, con le seguenti eccezioni:
а) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche, di «scritturale», «archivista» e «protocollista»);
б) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di «dattilografo»), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia riconosciuta dallo Stato;
2) per tutte le qualifiche e mansioni non impiegatizie comprese nelle categorie D e E del presente contratto, con le seguenti eccezioni:
a) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione;
6) mansioni comuni per le quali non occorre addestramento specifico e cioè: usciere, custode, guardiano, portiere, fattorino, portapacchi, personale di fatica in genere e addetto alla pulizia.

Art. 17.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 18.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 19.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 21.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra lui periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 22.
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze-fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione ó al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino,' sempreché lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 23.
L’apprendista ha l’obbligo:
а) di obbedire al datore di lavoro o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e di seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare, nonché di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all’insegnamento stesso;
d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 24.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione del periodo di ferie retribuito, che è stabilito in giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni e in giorni venti per gli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età, con facoltà, da parte del datore di lavoro, di concessione frazionata in non più di due periodi, per esigenze produttive dell’azienda, o su richiesta dell’apprendista.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 22 sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 27.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, il periodo di apprendistato non potrà superare:
a) i due anni per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove d’esame, corsi di formazione professionale organizzati dall’Ente Nazionale addestramento lavoratori commercio (Enalc), e corrispondenti alle qualifiche per le quali gli apprendisti vengono addestrati;
b) un anno per i giovani in possesso del diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938. n. 2038, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della Legge 18 gennaio 1942, n. 86.
Nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell’apprendistato per le categorie D e E non potrà superare i nove mesi se l’apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i sei mesi se l’apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 28.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio, in collaborazione con i Ministeri e con gli Enti competenti.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 29.

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, ad eccezione del settore dell’alimentazione al dettaglio, è fissata nei seguenti limiti:
- 43 ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971;
- 42 ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972;
- 41 ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973;
- 40 ore settimanali, dal 1° luglio 1973 in poi.
Per il settore dell’alimentazione al dettaglio, con esclusione dei supermercati alimentari di cui all’art. 156, nei confronti dei quali si applicano le norme contenute nel precedente comma, la durata normale del lavoro effettivo è così stabilita:
- 43 ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972;
- 42 ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973;
- 41 ore settimanali, per il periodo dal 1° luglio 1973 al 30 giugno 1974;
- 40 ore settimanali, dal 1° luglio 1974 in poi.
Per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971 per il settore dell’alimentazione di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 29 e 54 del CCNL 19 luglio 1967.
L’orario settimanale sarà distribuito nell’arco di cinque giorni e mezzo.
La riduzione dell’orario di lavoro al di sotto di 44 ore settimanali potrà essere realizzata dal datore di lavoro con frazionamenti non inferiori all’ora, o col sistema del cumulo delle ore in mezze giornate di congedo -o in giornate aggiuntive alle ferie, contemperando le richieste dei lavoratori con le esigenze dell’azienda.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di richiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 30.
Il personale che alla data del 1° luglio 1958 (entrata in vigore del CCNL 28 giugno 1958) fruiva della libertà dal servizio nel pomeriggio del sabato senza facoltà, da parte del datore di lavoro, di recupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuate il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.
Nel caso, di chiamata in servizio nel pomeriggio del sabato, il personale di cui al comma precedente avrà diritto al compenso previsto per le ore di lavoro straordinario nella misura di cui al primo comma del successivo articolo 37.

Art. 32.
È demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro, che non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi tra le relative organizzazioni sindacali locali.
L’orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore.

Art. 33.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, nel quadro dell’orario di apertura e chiusura fissato dalle competenti autorità.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro.

Art. 34.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi-ufficio ed i capi-reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

Art. 35.
La durata normale del lavoro per il seguente personale:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) fattorini nelle aziende che abbiano fino a 5 dipendenti;
6) uscieri e inservienti;
7) pesatori e aiuti;
8) personale addetto al carico e allo scarico;
9) stallieri addetti al governo di animali da trasporto;
10) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
11) commessi di negozio nei Comuni fino a 20.000 abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal Sindaco del rispettivo Comune);
12) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
13) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
14) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);
15) ogni altro personale addétto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte,
sarà stabilita nei contratti integrativi provinciali, adeguandola proporzionalmente alle effettive riduzioni derivanti dall’applicazione delle norme di cui all’art. 29 del presente contratto.
L’orario potrà essere graduato a seconda delle mansioni svolte e dovrà essere comunque distribuito nell’arco di cinque giorni e mezzo.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta ore settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni compiuti.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 36.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
In caso di necessità è consentito di superare il limite di cui al precedente capoverso per un periodo non superiore a nove settimane consecutive, sempre che la media del lavoro straordinario in detto periodo non superi le dodici ore settimanali.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 39.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura della ditta, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Associazione dei Commercianti.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 40.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la, vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Art. 44.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Titolo IX Ferie
Art. 50.

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.

Art. 51.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente articolo 39 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 68.

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore, soggetto all’assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 69.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 70.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 71.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per un periodo massimo di sei settimane prima della data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per un periodo massimo di otto settimane dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 72.
La lavoratrice madre che allatta direttamente il proprio bambino ha diritto, per il periodo di un anno dalla nascita, a due intervalli giornalieri di riposo di un’ora ciascuno1, per provvedere all’allattamento; tali periodi sono indipendenti dalle normali interruzioni di cui al Titolo VI del presente contratto e comportano il diritto di uscire dall’azienda.
Ove il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento o l’asilo nido ai sensi dell’alt. 11 della Legge 26 agosto 1950, n. 860, i periodi di riposo di cui al precedente comma sono ridotti a mezz’ora ciascuno.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 110.

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, […]

Art. 112.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della ditta.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 114.
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla ditta per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell1 interno dell’azienda.

Art. 115.
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 52 per le assenze ingiustificate, e dal precedente articolo 113 per i ritardi, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10% delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del Codice civile, e cioè l’abuso di fiduciaria concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 52, dal primo e secondo comma dell’art.111 e dal terzo comma dell’art. 113 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 Codice civile.
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[…]

Titolo XXVII Divise e attrezzi
Art. 124.

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXVIII Commissioni interne
a) Norme generali
Art. 125.

Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne quali organismi aventi il compito di intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applicazione, in costanza del rapporto di lavoro, dei contratti collettivi e delle leggi sul lavoro.
Le parti si danno atto che la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro nella fase di formazione e di interpretazione, nonché le relative controversie, sono riservate alla contrattazione collettiva rientrante nella competenza delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.

Art. 126.
Le Commissioni interne sono istituite nelle aziende che abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti.
Nelle aziende aventi complessivamente da venticinque a trentacinque dipendenti sarà eletto un Delegato aziendale, al quale verranno attribuiti gli stessi compiti delle Commissioni interne.
Tuttavia, nel caso in cui l’azienda abbia, nella medesima città o anche in città diverse, più di un punto di vendita, deposito o officina di assistenza e riparazioni, si procederà alla costituzione di una Commissione interna per ciascun punto di vendita, deposito o officina, sempreché ciascuno di essi abbia più di trentacinque dipendenti.
Analogamente, si procederà alla elezione di un Delegato aziendale per ogni punto di vendita, deposito o officina che abbia un numero di dipendenti da quindici a trentacinque.

Art. 129.
I membri delle Commissioni interne e i Delegati aziendali sono soggetti alle comuni norme contrattuali e quindi devono osservare l’orario di lavoro comune a tutti i dipendenti.
L’attività delle Commissioni interne e dei Delegati aziendali dovrà svolgersi di norma fuori dell’orario normale di lavoro e comunque senza intralci al buon andamento dell’attività aziendale.
Ove possibile, le unità aziendali che abbiano almeno cinquanta dipendenti metteranno a disposizione della Commissione interna un locale nel quale, in ore da concordarsi con la Direzione dell’azienda, la Commissione medesima possa riunirsi,
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione interna in luogo non esposto al pubblico un albo permanente per l’affissione dei comunicati della Commissione stessa al personale dell’azienda.

Titolo XXIX Diritti sindacali
Art. 144.

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Titolo XXXI Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 154.

Nelle aziende che abbiano almeno 40 dipendenti anche in più punti di vendita nell’ambito di una stessa provincia, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) qualifiche specifiche eventualmente esistenti nell’azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione generale;
2) turni orari;
3) tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle rispettive organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Titolo XXXIII Contratti e accordi integrativi provinciali
Art. 162.

I contratti provinciali integrativi del presente contratto dovranno disciplinare soltanto la materia espressamente demandata, nel contratto stesso, agli accordi locali e precisamente:
1) diversa proporzione numerica fra aiuto-commessi e commessi (art. 9);
2) determinazione della durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (art. 32);
3) determinazione della durata dell’orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinuo o di semplice attesa o custodia (art. 35);
[…]
8) diversa disciplina della coabitazione, vitto e alloggio (art. 123);
9) costituzione della Commissione paritetica prevista dall’articolo 130;
10) modalità per lo svolgimento delle riunioni in azienda (articolo 144) e del referendum (art. 145);
11) costituzione dei Collegi arbitrali previsti dall’art. 150;
12) costituzione del Comitato Provinciale Covelco (art. 153);
Le parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto introdotta nei contratti e accordi integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non potrà impegnare i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza, a meno che le clausole stesse non siano approvate dalle associazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, con appositi accordi di ratifica, su concorde richiesta delle rispettive organizzazioni periferiche.