Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 2017, n. 6
Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)».
B.U.R. 2 marzo 2017, n. 9 - G.U. 23 settembre 2017, n. 38

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-4707 del 27 febbraio 2017;
 

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), disciplina modalità e strumenti di attuazione delle politiche regionali contro le discriminazioni in Piemonte nonché gli aspetti connessi alla realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

 

Art. 2
Criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2016, è istituita la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale.
2. La Rete è costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, dai Nodi territoriali e dai Punti informativi come disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5.

 

Art. 3
Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 5/2016 presso la struttura regionale competente in materia di coesione sociale, svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento, programmazione e gestione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed aggiornamento della Rete regionale di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 5/2016 e delle attività dei Nodi e dei Punti;
b) supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale n. 5/2016;
c) monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale;
d) coordinamento del Gruppo interdirezionale antidiscriminazioni, di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2016;
e) gestione dei rapporti con UNAR, enti, istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro attive sulla materia a livello regionale, nazionale ed internazionale.
2. Al Centro sono, altresì, assegnate tutte le funzioni utili per la promozione della legge regionale n. 5/16 ed i principi in essa sanciti, da attuare sulla base di specifiche collaborazioni con le strutture regionali competenti per materia o attivate attraverso il Gruppo interdirezionale antidiscriminazioni di cui all'art. 7.
3. La composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro sono definite con provvedimento della struttura regionale competente.
4. Le modalità di raccordo tra il Centro e gli organismi esterni alla Regione sono regolati attraverso specifici atti di intesa e collaborazione, sottoscritti di norma per quanto riguarda la Regione dalla struttura regionale competente, che definiscono:
a) l'oggetto dell'accordo;
b) i compiti affidati a ciascuno dei contraenti;
c) le modalità di rinnovo e di finanziamento delle iniziative generate dagli accordi stessi.

 

Art. 4
Nodi territoriali

1. I Nodi hanno competenza territoriale, di norma corrispondente con i territori provinciali e metropolitano.
2. I Nodi sono parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, sono coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e svolgono le seguenti attività:
a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.
d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.
3. Per l'istituzione dei Nodi la struttura regionale competente individua gli enti pubblici adeguati a svolgere le funzioni di cui al comma 2, con i quali stipula apposite intese che definiscono le caratteristiche strutturali del Nodo e del personale addetto e le modalità di collaborazione. Tali intese non sono onerose.
4. Per il funzionamento dei Nodi, la Regione può avvalersi anche del personale e delle strutture regionali dislocati sul territorio.

 

Art. 5
Punti informativi

1. I Punti informativi, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivati dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto con il Centro.
2. I Punti possono essere costituiti da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della rete attribuite al Centro.
3. I requisiti necessari per l'individuazione dei Punti sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.
4. Svolgono le seguenti attività:
a) diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della legge regionale n. 5/2016 con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;
b) accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni.
5. Ogni Punto redige una relazione annuale sull’attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.

 

Art. 6
Modalità per l'approvazione del Piano contro le discriminazioni

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, approva il Piano contro le discriminazioni di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale n. 5/2016 che contiene:
a) gli obiettivi che la Giunta si prefigge nel triennio nella applicazione della legge regionale;
b) le risorse, economiche e umane, individuate per il raggiungimenti degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Alla redazione, realizzazione e verifica del Piano di cui al comma 1, collaborano i seguenti soggetti coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni:
a) il gruppo interdirezionale antidiscriminazioni di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2016;
b) gli organismi di parità regionali, il cui parere consultivo è raccolto prima dell'adozione del Piano stesso ed ogni qualvolta il Centro e la struttura regionale competente lo ritengono opportuno;
c) il gruppo dei referenti dei Nodi.
3. Prima dell'approvazione del Piano, la relativa documentazione è sottoposta ai soggetti di cui al comma 2 ed i loro pareri, se non accolti dalla Giunta regionale, sono allegati alla documentazione stessa.
4. Lo schema di Piano è altresì sottoposto all'attenzione delle:
a) organizzazioni di settore con sede in Piemonte, identificate, a partire da quelle iscritte agli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
b) organizzazioni di settore che rispondono ad uno specifico avviso pubblico, adottato dalla struttura regionale competente, per la ricerca di soggetti interessati all'applicazione della legge regionale n. 5/16 ed al suo Piano triennale;
c) organizzazioni e delle singole persone che vogliano partecipare ad una consultazione pubblica on line su tale documento e/o su altri che il Centro regionale e la struttura regionale competente ritengono di dover porre in consultazione pubblica.
5. La consultazione può avvenire sia in riunioni convocate ad hoc che attraverso l'uso di metodi informatici.
6. La verifica del Piano può essere affidata a un soggetto esterno alla Regione, scelto dalla struttura regionale competente sulla base di specifica competenza nell’attività di valutazione in ambito sociale e con particolare riferimento alle politiche di parità.

 

Art. 7
Criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni

1. Il gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 5/2016, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, ha il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali nonché di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste agli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2 della legge regionale n. 5/2016.
2. Il gruppo di lavoro è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali;
b) da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione;
c) dalla consigliera o dal consigliere di parità regionale;
d) dal difensore civico regionale;
e) dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
f) dal garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Il gruppo di lavoro interdirezionale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria ed organizza le proprie attività, di norma, attraverso Tavoli di lavoro. Ulteriori modalità organizzative e di funzionamento sono definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente.
4. Il Gruppo può inoltre avvalersi, qualora necessario, della collaborazione gratuita di ulteriori dipendenti del consiglio regionale e della giunta regionale e di altri esperti esterni.

 

Art. 8
Collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie

1. La Regione, anche tramite il Centro regionale contro le discriminazioni, può coinvolgere gli organismi e le istituzioni di parità contro le discriminazioni, di livello regionale, nazionale ed europeo, per l'applicazione della legge regionale n. 5/2016 ed in particolare per il sostegno e l'indirizzo della rete regionale antidiscriminazioni di cui all'art. 12 della legge medesima. Di norma il rapporto è regolato attraverso uno specifico accordo che per la Regione è sottoscritto dal responsabile della struttura regionale competente o suo delegato.

 

Art. 9
Verifica sull'attuazione del regolamento

1. La Regione affida l'istruttoria della verifica del presente regolamento al gruppo di lavoro di cui all'art. 7 e ne propone eventuali modifiche ed integrazioni nelle relazioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 5/2016, valutando l'eventuale contributo di istituzioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 febbraio 2017

Il Vice Presidente
Reschigna