Tipologia: Recepimento dell’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 22 settembre 2017
Parti: Gruppo Poste italiane e Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni, Ugl-Comunicazioni
Settori: Servizi, Poste italiane
Fonte: slp-cisl.it

Sommario:


Recepimento dell’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Le Parti, in coerenza con i valori già delineati nel Codice Etico, convengono di recepire i principi riportati nell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Confindustria e le OO.SS., il 25 gennaio 2016.
A tal fine le Parti, consapevoli che il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo, concordano nel ritenere che:
• ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni di seguito riportate al punto 1, è inaccettabile e va condannato in ogni sua forma;
• la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
• i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
• le lavoratrici, i lavoratori e l’Azienda hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità dì ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Le Parti concordano, inoltre, che così come le molestie e la violenza anche i comportamenti assimilabili allo stalking sono condannabili e inaccettabili, non solo all’interno dei luoghi di lavoro,

1. Descrizione
Per molestie o violenza si intende quanto di seguito riportato:
Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o creare un ambiente di lavoro ostile.
Le molestie e la violenza possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale, costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici, anche volti alla vessazione, nonché andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità.

2. Prevenzione, individuazione e gestione degli eventuali casi di molestie e violenza
Le Parti, nel confermare la concorde volontà di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro, si impegnano ad incontrarsi nell’ambito del Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità di cui all’art. 5 del CCNL entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo per valutare l’adozione di percorsi finalizzati all’individuazione di azioni concrete per prevenire, riconoscere e gestire i casi di molestie e violenza nei luoghi di lavoro e a prevedere una consulenza/assistenza a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro, fornendo il necessario sostegno nell’eventuale processo di reinserimento lavorativo.
Al riguardo, in ogni processo che verrà posto in essere sarà garantita la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto: nessuna informazione sarà resa nota a terzi; i casi segnalati dovranno essere fondati su informazioni particolareggiate e saranno esaminati e gestiti senza ritardo con correttezza e imparzialità, garantendo l’ascolto di tutte le parti coinvolte. Le false accuse, se comprovate, possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. Ove opportuno, le procedure individuate potranno essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.

3. Dichiarazione comune di non tollerabilità
Atteso che una maggior consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici circa la tematica in argomento costituisce un deterrente capace di ridurre l’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro, l’Azienda, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, adotta la dichiarazione di seguito riportata, riferita alla non tollerabilità dei comportamenti che configurano molestie o violenze nei luoghi di lavoro.
Tale dichiarazione verrà affissa nelle bacheche aziendali e pubblicata nella intranet aziendale ove resterà disponibile per tutta la vigenza del CCNL di cui il presente Protocollo costituisce allegato.

Dichiarazione “ai sensi dell’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007
L’Azienda ………. ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti dei soggetti che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’allegato XX al CCNL del XXX e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
L’Azienda riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’Azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta Confindustria e Organizzazioni Sindacali del 25 gennaio 2016, nonché del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.
Nel caso in cui venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, l’Azienda adotterà, misure adeguate nei confronti del soggetto che le ha poste in essere.
Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento lavorativo.

Firma del datore di lavoro